Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1736 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1736 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15199-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 (detta Agenz
Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore Generai
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

STUDIO ZETA SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 62/65/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 14.1.2010,
depositata il 22/04/2010;
),01 21-1

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Data pubblicazione: 28/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 15199 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 15199/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Studio Zeta srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 62/65/10, depositata il 22
aprile 2010, con la quale essa rigettava l’appello principale della medesima, e l’altro incidentale della società Studio Zeta srl.
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
questa, relativa all’avviso di accertamento dell’imposta Iva per
l’anno 2001, veniva accolta in buona parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la contribuente aveva optato
per il sistema del margine d’utile nell’acquisto e rivendita di
autoveicoli usati nell’ambito comunitario, senza che la mancata
tenuta del prescritto registro, inerente al regime prescelto, potesse comportare preclusione al’applicazione di esso, ma semplicemente una sanzione, trattandosi di irregolarità di lieve entità,
ancorché non avesse istituito quello speciale documento contabile,
ed avesse contabilizzato gli acquisti e le rivendite come soggetti
all’imposizione ordinaria del 20%. Tuttavia ciò si riferiva solamente ad un’aliquota complessiva di operazioni pari al 90%, mentre
invece per il resto, e cioè il 10%, l’imposizione doveva essere
quella ordinaria, stante la parziale incompletezza della cont
lità. La Studio Zeta non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava

che

la

cessionaria

non

poteva

limitarsi

unicamente

all’attestazione della cedente, secondo cui i veicoli venivano ce-

Oggetto: impugnazione avviso accertamento imposta,

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duti col sistema agevolato del margine d’utile, come riportato
nelle fatture passive, nonostante che poi essa di fatto avesse agito col sistema dell’Iva ordinaria al 20%, tanto che non aveva
istituito il prescritto registro speciale; annotava gli acquisti e
le rivendite nel libro giornale; applicava l’imposta nella misura

l’opzione del margine nemmeno nel quadro VO del codice VO 9 della
dichiarazione UNICO 2002, revocando di fatto la scelta prima compiuta. In ogni caso non vi erano i presupposti dell’agevolazione,
come la mancata detrazione a monte; cessioni con franchigia; operazioni già soggette al margine d’utile, tutti elementi sforniti
di prova, sicchè l’agevolazione non spettava. /9
Il motivo è fondato, posto che il giudice di appello non c siderava che in tema di IVA, l’applicazione del regime del margine
di utile di cui all’art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, costituisce, in relazione
agli acquisiti intracomunitari, un regime impositivo speciale e
derogatorio rispetto a quello ordinario. Ne consegue che, tutte le
volte in cui la contestazione dell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, l’onere di provare la sussistenza dei
presupposti di fatto che giustificano l’operatività di tale regime
di deroga incombe al contribuente-cessionario, il quale è tenuto a
verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte da parte del cedente, nei limiti imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete
circostanze, anche in relazione alla sua qualità professionale,
ove trattasi di operatore commerciale del settore, ed alla stregua
dei documenti negoziali in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto comunitario, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n.
15219 del 12/09/2012, n. 8828 del 2012). Del resto la regolarità
formale della fattura emessa dal cedente non costituisce unica
condizione, poiché in tal modo si attribuirebbe a tale documento
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ordinaria, come anche le liquidazioni periodiche; non operava

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un’efficacia probatoria, in realtà non prevista, in relazione
all’esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale, e cioè che il cedente abbia assolto l’imposta in modo definitivo, e risponda ad uno dei requisiti soggettivi indicati dalla
medesima disposizione, configurandosi o come privato consumatore,

destinato i beni ad attività esente, ovvero che agisca in regime
di franchigia nel proprio Stato membro, ovvero ancora che abbia a
sua volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine
di utile (V. pure Cass. Sentenze n. 8828 del 01/06/2012, n. 8636
del 2012. Appare poi opportuno soggiungere che in effetti nelle
operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, di cui all’art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, la responsabilità del cessionario per l’omessa verifica della regolarità sostan- l
fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere

ella
lutata

alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi
(attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente, ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione, come nella
specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 3427 del 12/02/2010). Al riguardo va rilevato che, com’è noto, il regime del margine non è
applicabile alle vendite di autoveicoli usati, effettuate da società di leasing o di autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità,
che in tali casi l’IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, sicché non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella
mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente,
come nel caso della società Studio Zeta (V. pure Cass. Sentenze,
n. 2227 del 2011, n. 3427 del 12/02/2010).
Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata
in modo giuridicamente corretto.
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o come soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta per aver

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3. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno rego-

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2013.

late dal giudice del rinvio stesso.

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