Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1736 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 27/01/2021), n.1736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 2987/2020

R.G., sollevato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del

10/01/2020 nel procedimento vertente tra:

V.C., V.P., I.S., I.F.,

I.A., II.FR., I.G., I.M., da una

parte;

e

COMUNE DI BOVA MARINA, dall’altra;

ed iscritto al n. 4342/2013 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che chiede

dichiararsi inammissibile il regolamento proposto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.C., V.P., I.S., I.F., I.A., Ii.Fr., I.G. e I.M. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione staccata di Melito di Porto Salvo, il Comune di Bova Marina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni determinati, su terreni di loro proprietà, da perdite d’acqua ripetute ed incontrollate provenienti da un serbatoio idrico comunale, tali da innescare un notevole movimento franoso dei terreni stessi;

il Comune di Bova Marina, costituitosi in giudizio, eccepì l’incompetenza del Tribunale adito, sostenendo la sussistenza della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Napoli;

con ordinanza dell’8 luglio 2013 il Tribunale di Reggio Calabria accolse l’eccezione d’incompetenza e si dichiarò incompetente per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Napoli;

gli attori riassunsero tempestivamente il processo innanzi a tale Giudice;

svolta l’istruttoria, la causa venne riservata in decisione;

con sentenza n. 67/2020 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli declinò la sua competenza per essere competente il Tribunale di Reggio Calabria e, rilevato che in tal modo si era verificato un conflitto negativo di competenza, propose regolamento di competenza d’ufficio;

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile perchè tardivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall’art. 38 c.p.c. (Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731; Cass., ord., 10/09/2018, n. 21944; Cass., ord., 12/11/2015, n. 23106; Cass., ord, 5/12/2003, n. 18680; Cass., ord., 5/02/2002, n. 1553);

nel caso in esame, all’udienza del 25 febbraio 2014 il Tribunale adito in sede di riassunzione ha assegnato i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e ha rinviato per l’eventuale ammissione delle prove; all’udienza del 24 giugno 2014 ha ammesso la prova e ha disposto procedersi a c.t.u.; quindi, esaurita l’istruttoria e precisate le conclusioni, all’udienza del 6 novembre 2019, si è riservato la decisione della causa e con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2020 ha sollevato il conflitto di competenza;

alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi fondato il rilievo del Pubblico Ministero;

ed invero, come pure già precisato da questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (v. Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445, evidenziandosi che nella specie esaminata con il provvedimento appena richiamato, questa Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all’udienza ex art. 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d’ufficio e la CTU espletata presso il giudice a quo, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto);

secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, i sopra ricordati principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e, quindi, anche nel procedimento dinanzi a tale giudice il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’art. 38 c.p.c., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del c.p.c. operato dalla norma di salvaguardia del R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, posto che lo stesso R.D. n. 1775 del 1933, art. 161, regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357; Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903);

pertanto, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dal giudice ben oltre l’udienza di trattazione, è inammissibile in quanto è stato proposto intempestivamente;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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