Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1736 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1736 Anno 2018
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA

ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 26200 del ruolo generale dell’anno
2012, proposto
da
Agenzia delle entrate,

in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

eiP\

Data pubblicazione: 24/01/2018

-ricorrenteContro
Euro Car s.r.l. in liquidazione,

in persona del liquidatore pro

tempore, e Rizza Salvatore

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data
3 ottobre 2011, n. 306/31/2011.
Lette le conclusioni scritte del PG, in persona del sostituto procuratore
generale dott.Giovanni Giacalone, il quale ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14
dicembre 2017 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati
Viscido di Nocera.
Rilevato che
-con avviso di accertamento notificato in data 22 dicembre 2004 alla
Euro Car s.r.l. e a Salvatore Rizza, nella qualità di socio, l’Agenzia
delle entrate contestò alla società maggiore materia imponibile ai fini
IRPEG-IRAP-IVA, per l’anno 2002, relativamente 1) al valore delle
rimanenze finali a fronte di quello dichiarato, con recupero a
tassazione della differenza; 2) alla sottofatturazione di vendite
ricavata dai contratti di finanziamento indicanti prezzi superiori a
quelli fatturati; 3) all’illegittima applicazione del regime del margine
di utile in materia di IVA, in ordine ad una pluralità di operazioni di
rivendita di autoveicoli usati acquistati da fornitori comunitari soggetti
ad IVA;

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-intimati-

- con atto di contestazione notificato alla Euro Car s.r.l. e a Salvatore
Rizza, nella qualità di socio, l’Ufficio applicò le relative sanzioni;
– avverso l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione la società
contribuente e Salvatore Rizza proposero distinti ricorsi dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale che, previa riunione, li accolse

vendite e agli acquisti in regime di margine e confermando, ai fini
IRPEG, l’accertato reddito imponibile con riguardo al valore delle
rimanenze finali;
– la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio;
-al riguardo, per quanto qui interessa, il giudice a quo ha ritenuto che
«restano, infatti, validi e vanno confermate le valutazioni, le
motivazioni e il conseguente dispositivo della chiara sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale che, dopo puntuale narrativa, dà
esauriente risposta alla legittimità del margine applicato dalla società
e alla insussistenza della contestata sottofatturazione di vendite con
riguardo ai contratti di finanziamento. (…) Invero, a fronte delle
puntuali argomentazioni con riscontri di fatto da parte dei primi
giudicanti sulla legittima applicazione del regime in discussione,
l’Ufficio si limita a generiche affermazioni, senza fornire prova della
documentazione indicata, a nulla rilevando che si tratterebbe di un
“dilagante fenomeno”. Anche con riguardo alla sottofatturazione, le
argomentazioni dell’Ufficio non sono convincenti»;
– avverso sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione, che affida a quattro motivi;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375,
secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti

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parzialmente, annullando i recuperi relativi alla sottofatturazione di

dall’art.

1 bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, 197.
Considerato che
– con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia in

6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c, art. 118 disp. attuazione
c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del
d.lgs. 546/1992 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)» per
esaurirsi la motivazione della pronuncia d’appello in un mero rinvio
per relationem

alla sentenza di primo grado, con conseguente

impossibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico ad essa sottesa;
– il motivo è fondato;
– in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36
e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,
la sentenza della commissione tributaria regionale completamente
carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla
statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la
commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per
relationem” la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad
essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del
“thema decidendum”

e delle ragioni poste a fondamento del

dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione
impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione
dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass., ord., 26 giugno 2017,
n. 15884);
– la motivazione della sentenza impugnata incorre nel suddetto vizio
denunciato in quanto nel rinviare per relationem alle «valutazioni»,
alle «motivazioni» e al «conseguente dispositivo» della sentenza di
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rubrica «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma

primo grado, non esplicita, sebbene in modo sintetico, le ragioni della
conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione
proposti, rendendo impossibile l’individuazione del

“thema

decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo;
– la fondatezza del primo motivo di ricorso rende oggettivamente

ricorso con i quali l’Agenzia deduce 1) in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c., il difetto assoluto di motivazione o motivazione
apparente per avere la CTR apoditticamente dichiarato di condividere
la sentenza di primo grado, senza esporre le ragioni di tale
conclusione; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la
violazione e falsa applicazione di legge ex art. 2697 c.c. ed artt. 115
e 116 c.p.c. per avere la CTR, in contrasto con il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, addossato all’Ufficio
l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per l’operatività del
regime del margine; 3) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l.
23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
per avere il giudice a quo, ritenuto legittima l’applicazione da parte
della Euro Car s.r.l. del regime del margine in materia di IVA,
relativamente ad una pluralità di operazioni di rivendita di autoveicoli
usati acquistati da società e ditte soggetti IVA;
– il ricorso deve essere, quindi, accolto in relazione al primo motivo,
assorbiti gli altri e la sentenza cassata, con rinvio anche per le spese,
alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, in diversa composizione, affinché esamini il merito della
vicenda.
Per questi motivi

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inutile l’esame, comportandone l’assorbimento, degli altri tre motivi di

la Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese,
alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di

Catania, in diversa composizione.

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