Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1736 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28323/2015 proposto da:

STENI SYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29,

presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO CANILLI, giusta procura

speciale a margine della seconda pagine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135,

presso lo studio LEGALITAX rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MECPOL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1102/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

14/04/2015, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a quattro motivi, la Steni System s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, in data 27 aprile 2015, che, dichiarata la nullità della decisione di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Nomos S.p.A.), dichiarava inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la compravendita immobiliare intercorsa il (OMISSIS) tra l’alienante Steni s.r.l. (attualmente Mecpol sii) e l’acquirente Steni System s.r.l.;

che resiste con controricorso Equitalia Nord S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva la Mecpol s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide, per le ragioni di seguito esposte, la proposta del relatore;

che con il primo mezzo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., artt. 112 e 183 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto, d’ufficio e sulla base della documentazione prodotta in primo grado, interrotta la prescrizione dell’azione revocatoria, trattandosi invece di eccezione di parte;

che il motivo è manifestamente infondato, essendo ormai principio consolidato quello per cui l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione (tra le altre, Cass. n. 18602/2013);

che con il secondo mezzo è dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2901 c.c., per essere “una considerevole porzione del prezzo” delle compravendita (Euro 684.666,09 su Euro 900.000,00) destinata al pagamento di debiti scaduti, quale difesa che si assume fatta valere con l’atto di citazione di appello (pp. 12 e 13) e con la comparsa conclusionale di appello (pp. 10, 14 e 15),

che il motivo è in parte manifestamente infondato (là dove assume l’omesso esame del fatto della destinazione di parte del prezzo della compravendita al pagamento di debiti scaduti, che invece risulta scrutinato dalla Corte territoriale: cfr. 13) e in parte inammissibile (là dove manca di fornire puntuali deduzioni circa la tempestiva allegazione – a sostegno di eccezione in senso stretto, quale è quella in esame, e dunque non veicolabile per la prima volta in appello, nè tanto meno in questa sede: Cass. n. 16793/2015 – degli elementi comprovanti la necessità di procedere ad alienazione quale unico mezzo di ricorso alla provvista per adempiere al debito scaduto: Cass. n. 7747/2016);

che con il terzo mezzo è prospettata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., perchè sarebbero stati violati i principi in materia di prova presuntiva circa la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria;

che il motivo è inammissibile, in quanto è censurato, in realtà, l’accertamento in fatto rimesso esclusivamente al giudice del merito, il quale ha adeguatamente motivato (pp. 12/16 della sentenza di appello), in base ad una valutazione complessiva degli elementi presuntivi, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.;

che con il quarto mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., perchè la Corte territoriale non avrebbe motivato sul requisito della “dolosa preordinazione”, essendo i crediti sorti successivamente alla compravendita oggetto della revocatoria;

che il motivo è inammissibile, giacchè contrasta irrimediabilmente con l’accertamento in fatto del giudice del merito, secondo cui i crediti tutelati con l’azione ex art. 2901 c.c., erano sorti prima della compravendita immobiliare (cfr., segnatamente, p. 16 della sentenza di appello), senza che tale accertamento neppure venga fatto oggetto di specifica censura;

che il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che nulla è da disporsi in ordine alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 17.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA