Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17359 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.E.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRINI SERGIO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ETROUBLES, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso

lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARINCI FRANCO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1198/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2006 R.G.N. 824/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato MUGGIA ROBERTO;

udito l’Avvocato DA MARIO FERDINANDO per delega VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 19.11.2004, D.E. D. conveniva dinanzi al Tribunale di Aosta il Comune di Etroubles ed esponeva di avere svolto le funzioni di segretario comunale dal 1.4.1995 al 28.2.1999 per il predetto comune, indi per i comuni consorziati di Etruobles e Valsavarenche dal 1.3.1999 all’11.6.2000. Assumeva l’attrice di avere in realta’ espletato le funzioni di direttore generale, a sensi della L. n. 127 del 1996 e della L.R. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, onde rivendicava il diritto all’indennita’ prevista per i segretari comunali i quali svolgano funzioni di direttore generale.

2. Previa costituzione ed opposizione del comune convenuto, il quale eccepiva che l’attrice non era mai stata investita dell’incarico di direttore generale, il Tribunale di Aosta accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello il Comune di Etruobles e la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado col rigetto della domanda. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– a sensi della L. n. 127 del 1997, art. 6, ora D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 108 dell’art. 44 del CCNL di categoria, delle L.R. Valle d’Aosta n. 45 del 1995 e L.R. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, la domanda non ha fondamento;

– in particolare, non risponde al vero che la L.R. n. 45 del 1995 sopra citata abbia inteso conferire ope legis ai segretari dei comuni le funzioni di direttore generale;

– lo stesso e’ a dirsi per la L.R. n. 46 del 1998;

il Comune di Etruobles ha circa 435 abitanti e non occupa in organico dirigenti;

in fatto, le mansioni descritte dall’attrice non caratterizzano la figura del direttore generale.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione D.E.D., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Etruobles. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 142 del 1990, art. 51 bis come inserito dalla L. n. 127 del 1997, art. 6, art. 12 preleggi, art. 44 del CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali: erroneamente la Corte di Appello ha richiesto il formale conferimento dell’incarico di funzioni, laddove la norma considerata consente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, soli o consorziati, di nominare il direttore generale.

Qualora il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite al segretario. Non e’ quindi richiesto un provvedimento formale di nomina, ma soltanto un conferimento di funzioni che puo’ essere anche non formale ovvero di fatto.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sottolineando che la richiesta di un presupposto formale, quale il conferimento delle funzioni di direttore generale, e’ infondata, essendo sufficiente l’espletamento di fatto delle mansioni di direttore generale. E’ altresi’ manchevole la motivazione che addebita all’attrice di non avere dimostrato l’espletamento delle funzioni, quando la prova per testi e’ stata respinta.

6. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L.R. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, art. 9, della L.R. n. 45 del 1995, art. 5 della L. n. 142 del 1990, art. 51 bis, del D.Lgs. n. 77 del 1995, artt. 11 e 40: la legislazione regionale ha attribuito ai segretari comunali determinate funzioni descritte dal cit. art. 9, le quali sono le stesse descritte nell’art. 51 bis pure citato per individuare il direttore generale. Quanto dire che il segretario di un comune della valle d’Aosta assume ope legis le funzioni (anche) di direttore generale.

7. Con la memoria integrativa, parte ricorrente dissente dalla sentenza n. 21204.2009 di questa Corte di Cassazione, con la quale analoga domanda e’ stata rigettata. Ripropone la propria interpretazione delle fonti normative (vedi infra) e sottolinea come nella presente fattispecie, a differenza di quella decisa con il precedente indicato, sussista la prova che essa ha svolto le mansioni proprie del direttore generale, come da dichiarazione del sindaco.

8. I tre motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi . Essi risultano infondati. Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 108 gia’ L. n. 142 del 1990, art. 51 bis dispone che il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; direttore che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, lett. a), nonche’ la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

Il direttore generale e’ revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.

La durata dell’incarico non puo’ eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e’ consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovra’ provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risultino stipulate le convenzioni predette e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

9. L’interpretazione della norma proposta dalla ricorrente e’ nel senso che quando il direttore generale non e’ nominato per qualsiasi motivo, anche per insufficienza della popolazione del o dei comuni interessati, il conferimento delle funzioni al segretario comunale puo’ essere sempre operato e tale conferimento puo’ avvenire anche senza un atto formale, bensi’ soltanto per facta concludentia.

10 Tale interpretazione non puo’ essere condivisa, perche’ la legge consente la nomina del direttore generale soltanto nei comuni con piu’ di 15.000 abitanti, singoli o consorziati, e non anche nei comuni di popolazione inferiore. Il conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario richiede che il comune non abbia proceduto alla nomina del direttore generale, pur essendo in condizioni di farlo.

11. Secondo la tesi della D., occorre poi considerare le Leggi regionali le quali, elencando una serie di mansioni di competenza dei segretari comunali , avrebbero conferito loro automaticamente le funzioni di direttore generale. Viene citata la L.R. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, art. 9, per la quale il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformita’ dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; roga tutti i contratti nei quali l’ente e’ parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale. Nei comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal sindaco o dal vicesindaco; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell’ente o conferitagli dal sindaco; esprime il parere di legittimita’ di cui alla L.R. n. 45 del 1995, art. 59, comma 2 per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.

Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 45 del 1995, come modificata dalla L.R. n. 17 del 1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui alla L.R. n. 45 del 1995, art. 5.

12. Si veda anche la L.R. n. 45 del 1995, art. 5, che affida ai comuni e quindi ai segretari dei medesimi la gestione dell’attivita’ per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della regione. In sostanza, sostiene l’attrice, il segretario di un comune della Valle d’Aosta il quale espleti le sue mansioni e’ percio’ solo da equiparare ex lege al direttore generale.

13. Tale tesi non puo’ essere condivisa. Giova al riguardo richiamare la motivazione delle sentenza n. 21204.2009, che questo collegio pienamente condivide:

Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. n. 267 del 1997, art. 6, comma 10, nonche’ del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 11 e del D.Lgs. 267, art. 169. La Corte avrebbe errato nell’interpretare la normativa nel senso di ritenere necessario per il godimento dell’indennita’ un atto di nomina a direttore generale (il c.d. city manager), mentre cio’ non sarebbe necessario per i comuni con meno di 15.000 abitanti in cui le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco o dal Presidente della provincia. Inoltre, lo svolgimento di fatto delle funzioni di direttore generale avrebbe dovuto indurre comunque la Corte a riconoscere il beneficio economico richiesto. Il motivo non e’ fondato perche’ dall’esame della normativa risulta in modo chiaro che per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, quali sono quelli in questione, si puo’ procedere alla nomina a direttore generale previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni sommate raggiungono i 15.000 e che in mancanza di tale convenzione, “le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario”. Nel caso in esame la Corte da atto del fatto che non e’ stata stipulata una convenzione di tale natura, ne’ vi e’ stato un atto di conferimento da parte del Sindaco. Entrambe le affermazioni della Corte non sono oggetto di contestazione. Mentre e’ generica ed apodittica e comunque infondata l’affermazione per cui il ricorrente avrebbe svolto di fatto i compiti specifici di un direttore generale e non invece, i compiti del segretario comunale riveduti ed aggiornati dalla L. n. 127 del 1997. La Corte ha peraltro sottolineato come l’allegazione del ricorrente di aver svolto anche compiti di natura gestionale, sia stata provata solo in parte. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del principio di uguaglianza garantito dall’art. 3 Cost., in quanto il ricorrente ha ricevuto un trattamento diverso rispetto ai segretari comunali ai quali i Comuni hanno corrisposto la relativa indennita’ pur in assenza di un atto formale di nomina. Il motivo e’ generico ed aspecifico.

Il terzo motivo denunzia la violazione delle L.R. Valle d’Aosta n. 46 del 1998; L.R. n. 45 del 1998 e L.R. n. 54 del 1998, che, secondo il ricorrente avrebbero accorpato in un unico soggetto le funzioni di segretario comunale e di direttore generale, con una attribuzione ope legis di tali funzioni a tutti i segretari comunali della regione. La Corte non avrebbe “minimamente analizzato o tenuto in debito conto la normativa regionale, ne’ la circolare regionale illustrativa della stessa”. Con il quarto motivo si ritorna sullo stesso tema, sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del perche’ la normativa regionale non abbia attribuito ope legis ai segretari comunali valdostani le funzioni di direzione.

Contestando anche la mancata valutazione di una circolare della presidenza della giunta regionale sul punto.

Anche questi motivi, da esaminare unitariamente, sono infondati, perche’ la Corte nel provvedimento impugnato esamina analiticamente la normativa e spiega dettagliatamente perche’ la stessa non possa essere intesa come un’attribuzione ope legis ai segretari dei Comuni della Valle D’Aosta, tutti di piccole dimensioni ad eccezione di quello del capoluogo, dei compiti propri dei city manager, ma costituisca invece una modulazione della ridefinizione legislativa delle funzioni dei segretari comunali. In particolare tale approfondimento porta la Corte ad affermare – e l’affermazione risulta frutto di un ragionamento consequenziale e privo di salti logici – che le funzioni di carattere gestionale attribuite ai segretari comunali non possono essere assimilate ai ben piu’ ampi ed impegnativi compiti gestionali che caratterizzano la figura del direttore generale di cui alla L. n. 142 del 1992, art. 51 bis. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

14. Ricapitolando: nessuna delle normative richiamate, statale e regionale, prevede un conferimento ope legis delle funzioni di direttore generale ai segretari comunali, in difetto dei presupposti inerenti alla popolazione ed all’adozione di un atto formale di conferimento ove consentito. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente D.E.D. a rifondere al Comune di Etroubles le spese del grado, che liquida in Euro 22,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, piu’ spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA