Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17359 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26437/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

la “Radiotelevisione di Campione S.p.A.”, con sede in Milano, in

persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

INTIMATA

AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 25 marzo 2014 n. 1553/02/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 25 marzo 2014 n. 1553/02/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento (a seguito di avviso di rettifica e liquidazione) per imposta di registro (con aliquota del 3% sul corrispettivo di Euro 421.000,00, oltre sanzioni ed accessori) nell’ammontare complessivo di Euro 28.755,56, in dipendenza di cessione di ramo aziendale erroneamente assoggettata ad I.V.A., ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Radiotelevisione di Campione S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 17 dicembre 2012 n. 52/29/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La “Radiotelevisione di Campione S.p.A.” non si è costituita nel presente procedimento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, comma 3, e art. 68, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’imposta di registro era stata già versata dall’acquirente con conseguente liberazione dell’alienante, senza tener conto del giudicato pregiudizievole a quest’ultimo sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza della cessione di ramo aziendale.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il giudicato favorevole all’acquirente era estensibile all’alienante, nonostante il giudicato pregiudizievole a quest’ultimo sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza della cessione di ramo aziendale.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver deciso in violazione del giudicato pregiudizievole al contribuente sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza della cessione di ramo aziendale.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, comportando l’assorbimento dei restanti motivi.

2. Nella fattispecie in disanima, è pacifico che si siano formati due distinti giudicati sulle separate impugnazioni del medesimo avviso di liquidazione per l’imposta di registro in dipendenza di una cessione di ramo aziendale, di cui l’uno favorevole alla cessionaria (con pronunzia di accoglimento ed annullamento dell’atto impositivo) e l’altro pregiudizievole alla cedente (con pronunzia di rigetto e conferma dell’atto impositivo).

La sentenza impugnata – che riguarda l’impugnazione della successiva cartella di pagamento emessa nei confronti della cedente – ha ritenuto che il pagamento dell’imposta di registro da parte della cessionaria, secondo la quantificazione fattane con l’avviso di liquidazione (ivi compresi gli accessori) – avvenuto in pendenza del giudizio all’esito del quale si era poi formato il giudicato favorevole al medesimo -, comportasse la liberazione ex art. 1292 c.c., del cedente dall’obbligazione tributaria, prescindendo dal giudicato formatosi nei suoi confronti sul rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione per la medesima imposta.

3. In proposito, la ricorrente richiama l’orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass., Sez. 5″, 26 gennaio 2006, n. 1589; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2009, n. 11499; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2013, n. 26008; Cass., Sez. 5, 23 marzo 2016, n. 5725; Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16560), secondo cui, nell’ambito della solidarietà tributaria (qual è quella sussistente, ai fini dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 57), fermo restando il principio generale di cui all’art. 1306 c.c., comma 1, secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio, opera, tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dall’art. 1306 c.c., comma 2, in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa. Tale regola di estensione soggettiva del giudicato trova, anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. E può dirsi inoperante (si tratta proprio dell’ipotesi qui ricorrente) solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l’avvenuta definitività della sua specifica posizione (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16560).

4. Tuttavia, secondo la prospettazione della ricorrente, tale preclusione non opera con riguardo al pagamento eseguito da un condebitore solidale, il quale produce efficacia liberatoria anche per gli altri condebitori solidali, nonostante si sia già formato nei confronti di questi ultimi un giudicato pregiudizievole sulla pretesa impositiva. Nè rileva, a suo dire, che l’evento estintivo si sia verificato già in pendenza del giudizio promosso dal condebitore solidale dall’adempiente, all’esito del quale si sia formato il giudicato pregiudizievole sulla pretesa impositiva nei suoi confronti. Ciò in quanto la sopravvenienza dell’atto solutorio non è stata allegata nel giudizio definito dal giudicato pregiudizievole al condebitore solidale. D’altra parte, nell’odierno giudizio di impugnazione della conseguente cartella di pagamento, la contribuente non ha mai invocato l’estensione a proprio favore del giudicato favorevole ad altra contribuente ex art. 1306 c.c., comma 2, ma si è limitata a far valere soltanto l’efficacia liberatoria ex art. 1292 c.c., del pagamento effettuato da altra contribuente per la medesima causale.

5. Tuttavia, tale modo di argomentare non tiene conto della insuperabile circostanza che il pagamento dell’imposta di registro (con i relativi accessori) da parte della “Reti Televisive Italiane S.p.A.” era stato eseguito in pendenza del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione, al solo fine di scongiurare il rischio della riscossione coattiva in suo danno.

Inoltre, per effetto del giudicato favorevole alla contribuente che ha adempiuto medio tempore l’obbligazione tributaria, l’amministrazione finanziaria sarebbe obbligata alla restituzione della prestazione ricevuta sine titulo (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 68) e, pertanto, la soddisfazione della pretesa tributaria sarebbe vanificata in modo irreversibile dalla ripetizione dell’indebito pagamento (attraverso l’istanza di rimborso).

Aggiungasi che l’efficacia solutoria del pagamento ricevuto dall’amministrazione finanziaria è ormai venuta meno con la caducazione giudiziale dell’atto impositivo, per cui anche l’eventuale inerzia nella ripetizione dell’indebito pagamento non impedisce la sopravvivenza dell’obbligazione tributaria a carico del condebitore inciso dal giudicato sfavorevole, essendo venuta meno ex post la causa debendi della somma versata a titolo di imposta. Per cui, il pagamento esposto alla condictio indebiti di un condebitore, a seguito dell’annullamento dell’atto impositivo, perde ab origine l’efficacia liberatoria (anche) per gli altri condebitori (art. 1292 c.c., comma 1).

Dunque, in linea di principio, non vi può essere duplicazione di imposta (e, quindi, ingiustificato arricchimento) nel caso in cui il condebitore decada (per decorso del termine stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77) per legge dal diritto di chiedere il rimborso della somma corrisposta solutionis causa, la quale non è trattenuta dall’amministrazione finanziaria a titolo di imposta.

Peraltro, nulla è stato dedotto dalla “Radiotelevisione di Campione S.p.A.” circa la proposizione e l’esito di un’eventuale istanza di rimborso della somma corrisposta da parte della “Reti Televisive Italiane S.p.A.”

3. La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha disatteso tali principi, ritenendo che, in caso di pluralità di coobbligate solidali per l’imposta di registro, la eventuale ripetibilità del pagamento effettuato da una contribuente non ne pregiudichi l’efficacia liberatoria per altra contribuente che sia stata destinataria di successiva cartella di pagamento, nonostante la precedente formazione di giudicato pregiudizievole nei suoi confronti sull’impugnazione dell’avviso di liquidazione (e, quindi, sulla pretesa impositiva).

4. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata decisione deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

5. Possono essere compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della inesistenza di precedenti nella giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate. Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara l’assorbimento dei restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma complessiva di Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA