Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17359 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOTAPPEZZERIA DI VITALE SALVATORE DITTA (OMISSIS) in

persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FASANA 16, presso lo studio dell’avvocato RAO ROSARIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FORMICA FRANCESCO MARIA con studio in 98051

BARCELLONA POZZO 1427 DI GOTTO VIA KENNEDY 358, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato MOCHI ONORI

MATTEO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPO ANTONINO giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AUTOTAPPEZZERIA DI VITALE SALVATORE DITTA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/2009 DEL TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO, emessa il 20/1/2009, depositata

il 23/01/2009, R.G.N. 15471/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato RAO ROSARIO per delega dell’Avvocato FORMICA

FRANCESCO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei primi

cinque motivi, assorbimento degli altri motivi anche del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7.7.2006, la Ditta Autotappezzeria di Vitale Salvatore proponeva appello avverso la sentenza n. 303/2006 emessa dal Giudice di Pace di Milazzo e citava S.P. innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di Milazzo. L’appellante premetteva: che con decreto ingiuntivo n. 122/2004 il Giudice di Pace di Milazzo aveva ingiunto a S.P. di pagare la somma di Euro 1.200,00, oltre interessi e spese di procedimento, a titolo di saldo sul maggior importo dovuto per l’acquisto di tendaggi necessari all’allestimento di una trattoria;

che avverso detto decreto ingiuntivo S.P. aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Milazzo chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della ditta convenuta e la declaratoria di nullità dell’ingiunzione di pagamento ed, in via riconvenzionale, la condanna della ditta all’immediato completamento delle opere e/o alla restituzione dell’assegno di Euro 1.200,00 versato alla ditta a titolo di acconto, oltre il risarcimento dei danni; che il giudizio di opposizione era stato definito con la sentenza n. 303/2006 con cui il Giudice di Pace di Milazzo aveva dichiarato l’inadempienza contrattuale della ditta convenuta e revocato il decreto ingiuntivo n. 122/2004. Tanto premesso, la Ditta impugnava la predetta sentenza ritenendo che la stessa fosse fondata su una valutazione del consulente tecnico d’ufficio relativo all’inadempienza contrattuale e pertanto, da considerarsi inammissibile; aggiungeva che non era stata definita alcuna transazione. Costituitosi lo S., che a sua volta proponeva appello incidentale, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione distaccata di Milazzo, con la decisione in esame n. 14, depositata in data 23.1.2009, rigettava l’appello principale, ritenendo rilevante ai fini del giudizio la proposta transattiva a mezzo della quale l’odierna ricorrente si era impegnata all’ultimazione dei lavori, e accoglieva l’incidentale relativamente all’omessa pronuncia del Giudice di Pace, nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’opponente avente ad oggetto l’ultimazione dei lavori commissionati.

Ricorre per cassazione la ditta con sette motivi, e relativi quesiti;

resiste con controricorso lo S. che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1321 c.c. e segg.

e relativo difetto di motivazione in ordine alla rilevanza data la proposta contrattuale in questione, non potendosi configurare la stessa come transazione conclusa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1372, 2727 e 2729 c.c., oltre a difetto di motivazione, non avendo i giudici di secondo grado rilevato che l’ipotetica transazione era stata in ogni caso oggetto di recesso per mutuo dissenso.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1965 c.c. e segg.

e relativo difetto di motivazione in quanto nella specie la transazione è da ritenersi certamente “non novativa”, con conseguente fondatezza del diritto della ditta di pretendere le somme richieste.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell’art. 1965 c.c. e segg. e relativo difetto di motivazione, per aver il Tribunale attribuito alla proposta transattiva carattere confessorio.

Con il quinto e sesto motivo si deduce violazione degli artt. 113, 115 e 116, e relativo difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei dati della consulenza tecnica d’ufficio.

Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 1453 c.c. e segg., e relativo difetto di motivazione in relazione alla ritenuta inadempienza del V..

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo del ricorso incidentale si chiede la condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ex art. 96 c.p.c..

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Deve innanzitutto premettersi che ampia e logica è la motivazione dei giudici di secondo grado da consentire un’agevole individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata fondata soprattutto sulla considerazione di un’avvenuta transazione prima del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha in proposito affermato che “di fondamentale rilievo per l’accertamento del lamentato inadempimento contrattuale si è dimostrata la proposta di transazione che, sebbene non documentalmente presente in atti, non è tuttavia contestava nel suo contenuto dalla ditta appellante la quale anzi, in atto di appello, implicitamente confermandone il contenuto per come emerso dagli atti di parte avversa e dalla relazione di ctu, precisa che la stessa fu conclusa prima dell’instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Orbene, posto che con la predetta proposta transattiva la ditta si impegnava a completare e rifinire l’installazione ed il montaggio dei tendaggi, è evidente che la valutazione della stessa costituiva già in primo grado un imprescindibile strumento di accertamento della corrispondenza tra gli impegni assunti dalla ditta e quanto da essa realizzato al fine di verificare se effettivamente potesse ritenersi sussistente l’inadempimento contrattuale lamentato dallo S. che, come sopra riferito, alla luce delle doglianze di quest’ultimo esposte in atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi circoscritto al completamento dei lavori commissionati.

Ciò premesso deve rilevarsi che con tutti i motivi del ricorso principale si tende, da un lato, a dedurre, pur deducendosi violazione di norme, questioni non esaminabili nella presente sede, attinenti o l’interpretazione della transazione in questione o la valutazione dei dati della consulenza di ufficio, e dall’altro, a prospettare questioni non proposte nella fase di merito e comunque con argomentazioni prive del requisito dell’autosufficienza. Ed infatti: il primo motivo è inammissibile in quanto non si indicano eventuali principi ermeneutici violati; il secondo è in palese contraddittorietà con quanto asserito nel primo motivo (perchè si da per presupposta la transazione ritenuta inesistente nel primo motivo) e come tale risulta generico e incomprensibile; il terzo e il quarto motivo, per quanto detto, prospettano questioni nuove e il ricorrente non specifica se e in quale atto processuale della fase di merito siano state eventualmente proposte le relative questioni; il quinto e il sesto motivo adducono questioni di fatto e con esse l’esame di dati peritali, rientranti nella discrezionale valutazione del giudice di merito; il settimo motivo è anch’esso da ritenersi nuovo e comunque privo di autosufficienza. Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento, in quanto con esso in modo generico e senza specifiche e adeguate argomentazioni si deduce la temerarietà della lite con conseguente indimostrata richiesta risarcitoria. In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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