Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17359 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 17/06/2021), n.17359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4566-2013 proposto da:

M. DI L.A. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.A., MO.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO giusta procura in calce;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO ALFONSO che si

riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino (OMISSIS) rilevava che dal sistema informatico dell’anagrafe tributaria risultava che la M. S.a.s. di L.A. e C. non aveva presentato la dichiarazione Mod. Unico per il periodo d’imposta 2004, quando la denominazione sociale era M. S.a.s. di MO.AN. e C. e la compagine era formata da Mo.An. e M.A..

In seguito, l’Ufficio notificava alla società M. S.a.s. – in data 18/6/2009 – un avviso di accertamento ai fini IRAP (anno 2004), alla socia Mo.An. – in data 11/11/2009 – un avviso di accertamento ai fini IRPEF per reddito d’impresa (anno 2004) e alla socia M.A. – in data 11/11/2009 – un altro avviso di accertamento ai fini IRPEF per reddito d’impresa (anno 2004).

Gli avvisi venivano separatamente impugnati innanzi alla C.T.P. di Torino, che rigettava i ricorsi con le sentenze nn. 3, 4 e 5 del 10/1/2011.

La società M. S.a.s. di L.A. e C. veniva cancellata dal registro delle imprese il 2/1/2011.

Riuniti gli appelli, proposti il 6-8/7/2011, la C.T.R. del Piemonte con sentenza n. 31/05/12 del 13/6/2012 – accoglieva parzialmente le impugnazioni della società e delle socie rideterminando il reddito della società per l’anno 2004.

Avverso tale decisione M. S.a.s. di L.A. e C., Mo.An. e M.A. propongono ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria per la partecipazione alla pubblica udienza, svoltasi il 27 novembre 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce la violazione e mancata applicazione degli artt. 2495 c.c. e 10 D.Lgs. n. 546 del 1992 per non avere la C.T.R. dichiarato nullo l’accertamento nei confronti della società M. S.a.s. di L.A. e C., estinta per effetto di cancellazione dal registro delle imprese in data 2/1/2011 (antecedente alla proposizione del gravame), e per non aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello proposto da soggetto non più esistente.

La censura introdotta col ricorso per cassazione della società (già estinta prima del secondo grado del giudizio), dunque, attiene alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dalla stessa avanzato, dato che – in tesi – la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciare l’inammissibilità dell’impugnazione della M. S.a.s..

Il ricorso della società è inammissibile, prima ancora che per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), perchè proposto da soggetti – i difensori – privi di procura speciale: mancando, perchè inesistente (rectius, non più esistente), il mandante, difetta anche il rapporto di mandato e, in assenza di tale presupposto, non può esserci procura alle liti.

Difatti, per esplicita ammissione contenuta nel ricorso, la società M. S.a.s. di L.A. e C. veniva cancellata dal registro delle imprese in data 2/1/2011: conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625324-01, “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio… qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.”.

L’estinzione della parte processuale nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, non si ripercuote automaticamente sulle sorti del processo.

Infatti, come autorevolmente chiarito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631466-01 e Rv. 631467-01, “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione”; perciò, dall’indifferenza degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) non dichiarati o notificati alle altre parti discende, giusta la succitata regola dell’ultrattività del mandato, il principio secondo cui “il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace”.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dunque, l’appello non poteva essere dichiarato inammissibile dalla C.T.R. in assenza della rituale dichiarazione del difensore circa l’avvenuta estinzione della società appellante, avvenuta prima della pubblicazione della sentenza di primo grado; inoltre, lo stesso procuratore, ove munito di mandato valido per il successivo grado di merito, doveva reputarsi abilitato a proporre l’impugnazione (l’approfondimento di tale circostanza non assume concreta rilevanza, perchè le pregnanti ragioni di inammissibilità del ricorso ne precludono l’esame).

Proprio dall’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte si evince, però, che il principio di ultrattività del mandato incontra un limite nel giudizio di legittimità, perchè l’art. 365 c.p.c. prescrive, a pena di inammissibilità, che il difensore debba essere munito di procura speciale al fine di proporre ricorso per cassazione; conseguentemente, “il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe nè validamente notificare la sentenza, nè resistere con controricorso, nè tanto meno proporre ricorso in via principale o incidentale” (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015, Rv. 636189-01, in tema di notifica del ricorso per cassazione al procuratore della società estinta in assenza di rituale comunicazione alla controparte dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese successivamente all’emissione della sentenza d’appello, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 09/05/2018, Rv. 648363-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20964 del 22/08/2018, Rv. 650025-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 20/12/2018).

Deve radicalmente escludersi che agli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, firmatari del ricorso per cassazione e indicati quali difensori da L.A. per conto della M. S.a.s., sia stata conferita una procura speciale idonea a rappresentare in questa sede la società, già estinta da più di due anni al momento dell’introduzione del giudizio di cassazione.

Infatti, la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10071 del 21/04/2017, Rv. 643992-01; come nel caso de quo, la procura, reputata inesistente, era stata rilasciata da società già estinta): nè può valere l’ultrattività di procure rilasciate in precedenza, nè possono esserne rilasciate di nuove, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020, Rv. 656536-01).

Consegue a quanto esposto l’inammissibilità del ricorso della M. S.a.s..

L’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità dei legali che l’hanno promossa: la già citata ordinanza n. 10071 del 21/04/2017, afferma che, conseguentemente, è ammissibile la loro condanna a pagare le spese del giudizio.

La predetta decisione non è in contrasto con l’ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (anch’essa già menzionata), che ha posto le spese di lite a carico del soggetto che – spendendo la qualità di liquidatore (e, quindi, di legale rappresentante) di una società già cancellata dal registro delle imprese, “qualità giuridicamente impossibile in dipendenza dell’avvenuta cancellazione” – risultava, anche dall’intestazione del ricorso per cassazione, come colui che aveva conferito il mandato apposto in calce allo stesso. Infatti, si è precisato che, di regola e salvo che ricorrano particolari condizioni o circostanze o elementi (anche di natura indiziaria), non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell’avvocato il compito di verificare, preliminarmente o costantemente o diuturnamente, la persistenza della qualità di legale rappresentante rivestita dalla persona fisica che attribuisce il mandato.

Nella fattispecie in esame, invece, gli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano avevano piena consapevolezza dell’intervenuta estinzione della società, dato che sulla pregressa cancellazione dal registro delle imprese hanno costruito il primo motivo del ricorso per cassazione; ai legali era palese, dunque, che fosse giuridicamente impossibile riconoscere la qualità di legale rappresentante della M. S.a.s. allegata (nell’incipit del ricorso) da L.A..

In base al seguente principio è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perchè la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell’impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante, e non può farsi valere l’ultrattività di procure precedentemente conferite; le conseguenze dell’inammissibile attività processuale iniziata con il ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all’avvocato che ha sottoscritto l’atto introduttivo, qualora, in base alle circostanze, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza della qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato

il ricorso della M. S.a.s. è dichiarato inammissibile e i predetti legali sono condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite (liquidate in dispositivo) in favore dell’Agenzia delle Entrate.

2. Venendo all’esame dei motivi proposti dalle socie M.A. e Mo.An., si rileva che il secondo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8-bis e art. 1, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, per avere la C.T.R. confermato, con motivazione asseritamente contraddittoria, la legittimità dell’accertamento d’ufficio pur in carenza dei presupposti di legge.

Al di là dei suoi profili di inammissibilità (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01), il motivo è infondato.

La stessa parte ricorrente ammette (a pag. 3 del ricorso) che “durante il mese di giugno 2005 veniva data per la presentazione la dichiarazione dei redditi per il periodo 2004, anche se si scoprì successivamente che la stessa non era stata inoltrata” e che la dichiarazione è stata spontaneamente presentata soltanto il 20/3/2009, unitamente alla documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate col questionario inviato il 26/2/2009 (pag. 4 del ricorso).

Risulta perciò acclarato che la società ha omesso la presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2004 – circostanza ex se sufficiente ad integrare il presupposto applicativo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2 -, nè assume rilievo la postuma consegna della dichiarazione il 20/3/2009, atteso che, a norma del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”.

Peraltro, ai fini dell’accertamento d’ufficio ex art. 41 cit. è del tutto irrilevante che l’omissione sia dovuta a colpa della società (la cui assenza, peraltro, dovrebbe essere dimostrata – al fine di esimersi dalle sanzioni – dalla stessa contribuente; sul punto, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6930 del 17/03/2017, Rv. 643309-01, Cass., Sez. 5, j Sentenza n. 11433 del 03/06/2015, Rv. 635677-01) o ad altra causa (nel caso, nemmeno prospettata).

Risulta, quindi, pienamente applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, con le relative conseguenze in tema di accertamento e di oneri probatori: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell’Amministrazione è disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, non già dell’art. 39, bensì dall’art. 41 ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. citato -, art. 38, comma 3, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15167 del 16/07/2020, Rv. 658426-01, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7258 del 22/03/2017, Rv. 643469-01, relativa proprio ad ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente).

Con riguardo al dedottOvizio della motivazione, si osserva che la C.T.R. del Piemonte non ha affatto mancato di considerare l’avvenuta consegna spontanea della dichiarazione, ma ha – correttamente ritenuto che la stessa non costituisse ostacolo all’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, nè si ravvisa alcuna contraddittorietà (come invece si sostiene nel ricorso) nell’aver preso in considerazione le scritture contabili allo scopo di individuare le componenti negative del reddito, avendo, anzi, il giudice di merito proceduto – nell’esercizio del suo potere/dovere di rideterminare il quantum in base agli elementi sottoposti al suo vaglio – ad una puntuale analisi della pretesa erariale.

3. Col terzo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R., pur in mancanza di presunzioni dotate dei requisiti normativi, attribuito fede privilegiata al processo verbale di constatazione e alle conclusioni in esso riportate e per aver confermato l’atto impositivo, nonostante l’assenza di elementi idonei a provare l’accordo fraudolento.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzitutto, si cumulano differenti profili di doglianza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – senza articolare specifiche censure tali da consentire un loro esame separato o, comunque, con modalità tali da rendere assai difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01).

In secondo luogo, difetta un’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificherebbero la cassazione della pronunzia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539-01); in altri termini, la parte ricorrente indica cumulativamente in rubrica eterogenee disposizioni asseritamente violate senza però sviluppare argomentazioni intellegibili volte a dimostrare il contrasto tra dette norme e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata (oltre alla già citata Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009, Rv. 609255-01).

La parte, poi, non coglie la ratio decidendi, dato che la C.T.R. piemontese ha considerato “anche la mancata produzione delle rimanenze finali” (circostanza che si assume non veritiera) non già come unico elemento sul quale fondare la decisione (relativamente alla prosecuzione dell’attività anche dopo la dichiarazione di cessazione dell’1/9/2004), bensì come argomento di prova che, insieme agli altri indicati, ha corroborato le conclusioni dell’Ufficio.

Infine, con riguardo alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è individuato un “fatto”, da intendersi quale “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989-01): tantomeno, è stata prospettata la decisività della/e circostanza/e che non sarebbe/ro stata/e adeguatamente considerata/e.

4. Col quarto motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5-bis ,nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R. omesso di spiegare il passaggio della motivazione riguardante un preteso errore commesso nella quantificazione del reddito e mancato di pronunciarsi sulla censura, sempre relativa al quantum, inerente al riconoscimento del “costo teorico delle merci”.

Pure questo motivo, scarsamente intellegibile, è inammissibile, dato che cumula differenti profili di doglianza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – asserendo in modo apodittico e, cioè, senza sviluppare comprensibili argomentazioni volte a dimostrare il contrasto tra le norme in rubrica e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che la pronuncia deve essere cassata.

Anche a voler intendere che la parte abbia prospettato un errore di calcolo compiuto dal giudice d’appello, il motivo sarebbe comunque inammissibile, dato che il presunto errore (non “in diritto”) sarebbe eventualmente da emendare con lo strumento della revocazione.

La parte ricorrente, poi, sembra contestare l’accertamento e la pronuncia che lo ha sostanzialmente confermato, perchè difetterebbe un’analitica cernita di ogni singolo elemento che l’Agenzia avrebbe dovuto considerare per ricostruire il reddito d’impresa: non comprende, perciò, la ratio decidendi della sentenza della C.T.R. piemontese che, invece, è stata chiamata a valutare un accertamento compiuto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, per il quale, come già esposto, l’Ufficio può fare ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e l’onere di contrastare le risultanze è ribaltato sul contribuente.

5. Col quinto motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109, commi 1 e 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi “sul punto” della registrazione delle fatture per buoni pasto al 31/12/2004.

Il motivo è inammissibile, perchè la parte ricorrente omette di confrontarsi con la sentenza impugnata specificando quali sarebbero le affermazioni in diritto contrastanti con le norme indicate in rubrica, nè sviluppa comprensibili argomentazioni volte a dimostrare a giustificare la richiesta cassazione.

Inoltre, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione applicabile ratione temporis), non consente di adire la Corte di legittimità per l’omessa considerazione di un “punto”, bensì di un “fatto”, da intendersi quale “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989-01), per giunta “decisivo”, e le ricorrenti nemmeno prospettano la decisività della loro argomentazione.

6. Col sesto motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 156c.p.c., comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e art. 41-bis, nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R. considerato sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., la notifica (asseritamente viziata) dell’avviso di accertamento, sebbene questo non sia qualificabile come atto processuale.

Il settimo motivo prospetta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 4, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 156c.p.c., comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e art. 41-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R. mancato di rilevare il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, compiuta da soggetto privo della qualifica di messo speciale autorizzato.

Entrambi i motivi, tra loro connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.

L’inammissibilità deriva dalla violazione dell’art. 366 c.p.c. perchè la parte ricorrente omette di specificare quale dei tre avvisi impugnati sarebbe stato affetto da un vizio di notifica, poi reputato sanato dal giudice d’appello.

In ogni caso, la censura non ha fondamento: l’isolato precedente menzionato nel ricorso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 23/04/2008, Rv. 602931-01) è in contrasto con la decisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004, Rv. 577521-01, ed è stato superato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011, Rv. 61640101), la quale ha più volte affermato “che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.”.

Un’ulteriore ragione di inammissibilità affligge il settimo motivo, il quale non contiene una valida censura della ratio decidendi della sentenza della C.T.R., la quale ha definito la doglianza relativa alla qualifica del messo “astratta, inconsistente e non documentata” e, cioè, genericamente formulata (prima ancora che infondata).

7. Con l’ottavo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 4, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 156c.p.c., comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e art. 41-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R. mancato di pronunciarsi sulla eccepita decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, verificatasi tra la notifica dell’atto (asseritamente viziata) e la sua sanatoria.

Anche questo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., perchè la parte ricorrente omette di specificare quale dei tre avvisi impugnati sarebbe stato affetto da un vizio di notifica, poi reputato sanato dal giudice d’appello.

Inoltre, la doglianza è genericamente formulata senza fornire alcun elemento per verificare la presunta decadenza.

Ancora, poi, si cumulano differenti profili di doglianza – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – senza articolare specifiche censure tali da consentire un loro esame separato.

8. Il nono e l’undicesimo motivo prospettano (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, della L. n. 662 del 1996, art. 3, nonchè vizio della motivazione, per avere la C.T.R. omesso di esaminare le censure relative alla carenza di potere del soggetto che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento.

Entrambe le censure, quasi sovrapponibili, sono inammissibili e, in ogni caso, infondate.

Esse sono inammissibili perchè si pretende dal giudice di legittimità un riesame di circostanze di fatto che già sono state oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, il quale ha chiaramente statuito che la sottoscrizione degli atti impositivi è riconducibile al capo area controllo dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 3, munito di apposita delega rilasciata dal direttore pro tempore dello stesso Ufficio.

Coerentemente con tale accertamento fattuale, in conformità con quanto statuito da Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9736 del 12/05/2016, Rv. 639958-01, la C.T.R. del Piemonte ha ritenuto assolto l’onere, incombente sull’Amministrazione, di provare che l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio.

9. Col decimo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e mancata/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, per avere la C.T.R. mancato di esprimersi sull’impossibilità di delegare la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ai fini IVA.

Il motivo è inammissibile.

La censura e la norma da essa richiamata sono eccentrici rispetto a questa controversia, nella quale non sono stati impugnati atti impositivi per IVA, bensì per IRAP e IRPEF.

10. In conclusione, il ricorso di M.A. e Mo.An. va respinto.

Alla decisione fa seguito la condanna anche di dette ricorrenti (in solido tra loro) alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento – da parte delle ricorrenti M.A. e Mo.An. e degli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano (ai quali va riferita anche tale conseguenza dell’inammissibile iniziativa processuale dagli stessi intrapresa) – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso avanzato, per M. S.a.s., dagli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano;

respinge il ricorso di Mo.An. e M.A.;

condanna gli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, in solido tra loro, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

condanna Mo.An. e M.A., in solido tra loro, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento – da parte delle ricorrenti M.A. e Mo.An. e degli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA