Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17359 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.13/07/2017), n. 17359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12902/2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici
domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
S.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,
rappresentata difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 200/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 29/02/2012 R.G.N. 188/2011.
Fatto
RILEVATO
Che con sentenza in data 29/02/2012 la Corte d’Appello di Genova, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a conferma della sentenza del locale Tribunale n. 1847/2010, ha ritenuto sussistente il diritto alla progressione professionale e alle differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio, in capo a S.M.G., collaboratrice scolastica con compiti di pulizia, sorveglianza e ausilio degli alunni in forza di ben dodici contratti di lavoro a termine tra il dicembre 1999 e il giugno 2010;
Che avverso la sentenza della Corte d’Appello ha interposto ricorso il MIUR affidato a un unico motivo, al quale ha opposto difesa S.M.G. con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che la domanda era accolta dai giudici del merito in conformità della clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato (e della Direttiva 1999/70/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), la quale dispone che, per quanto riguarda le condizioni d’impiego i lavoratori a tempo determinato “…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato, salvo che non sussistano ragioni oggettive”;
Che il Ministero ricorrente nell’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme (D.Lgs. n. 68 del 2001, art. 6; D.Lgs. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, conv. con modif. in L. n. 106 del 2011 (art. 1, comma 2); L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526; Direttiva 1999/70/CE), le quali, sul presupposto della specialità della normativa sui rapporti di lavoro nel settore scolastico, consentirebbero di stipulare contratti a termine per il personale non di ruolo per far fronte a esigenze contingenti, e che, pertanto, l’esclusione della progressione economica legata all’anzianità di servizio sarebbe sorretta da ragioni oggettive tali da escludere qualsiasi profilo di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso comparto;
Che codesta Corte, con sentenza n. 22558/2016 ha riconosciuto che nel settore scolastico, la clausola dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE di diretta applicazione “…impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
Che a dette conclusioni, codesta Corte è giunta valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro, la quale afferma l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto (Corte di Giustizia 13/09/2007 C-307/5 Del Cerro; Corte di Giustizia 22/12/2010 C-444/09 Gavieiro);
Che il motivo di ricorso del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca non prospetta argomenti tali da indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;
Che in definitiva il ricorso va rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017