Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17358 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dagli avvocati IANNARONE NICOLA, PADUANO LUCIA, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITA’ SANITARIA LOCALE “AVELLINO (OMISSIS)” con sede legale in

ARIANO

IRPINO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTEVERDE 107, presso lo

studio dell’avvocato SILVESTRI ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dagli avvocati SILVESTRI GIORGIO e MARIAROSARIA DI TROLIO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6722/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/12/2005 r.g.n. 9528/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato FANARA CRISTINA per delega GIORGIO SILVESTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 8.10.2003, il dott. G.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino la ASL Av/(OMISSIS) per rivendicare, sulla base del D.P.R. n. 484 del 1996 e del regolamento n. 270.2000, nonche’ dell’accordo regionale n. 8052.1997, la corresponsione delle seguenti voci integrative della retribuzione quale medico convenzionato di medicina generale:

indennita’ informatica;

indennita’ fornitura dati informatici e fornitura dati informatici server;

assunzione collaboratore di studio;

indennita’ di associazionismo;

compilazione schede valutative geriatriche;

il tutto per un ammontare complessivo di Euro 52.597,39 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Si costituiva la ASL convenuta, la quale eccepiva la prescrizione quinquennale e si opponeva particolarmente al riconoscimento dell’indennita’ di associazionismo e di collaboratore di studio per difetto dei necessari presupposti. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda attrice.

3. Proponeva appello la ASL e la Corte di Appello di Napoli , in parziale accoglimento dello stesso, riduceva la condanna ad Euro 29.691,28 oltre accessori. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– non sussiste prescrizione: infatti il dott. G. ha gia’ proposto una domanda giudiziale in data 28.12.2000, domanda dichiarata nulla sul piano processuale, e tuttavia costituente quanto meno intimazione scritta di pagamento, idonea ad interrompere la prescrizione;

nel merito, non sussiste alcuna questione ulteriore in punto spettanza dell’indennita’ informatica, di fornitura dati informatici e compilazione schede geriatriche (giudicato interno);

– non spetta l’indennita’ di associazionismo: tale indennita’ e’ prevista in base al D.P.R. n. 484 del 1996 ed all’accordo regionale in favore di quei professionisti che si associano mettendo in comune locali, attrezzature e personale, utilizzando anche altri operatori sanitari, come addetti alla diagnostica, infermieri, riabilitatori, con una apertura minima garantita dello studio e la possibilita’ per i pazienti di avvalersi dell’opera di altri medici, oltre al proprio medico di base, in caso di assenza o di urgenza; deve in sostanza trattarsi di una equipe di medici i quali operano in collaborazione tra loro, garantendo una pluralita’ di specializzazioni ed un perfezionamento qualitativo dell’attivita’;

– nella specie risulta soltanto una associazione del G. con il dott. B. nello studio medico, il che e’ insufficiente ai fini considerati;

– non spetta l’indennita’ per assunzione di collaboratore di studio, in quanto e’ stata assunta come segretaria tale T.E. per venti ore settimanali, da parte dei dottori G. e B., alla quale e’ stato applicato il CCNL del Commercio, livello professionali categoria (OMISSIS).

4. Ha proposto ricorso per Cassazione Dott. G.S., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’ASL n. (OMISSIS) di Ariano Irpino. Nelle more del processo di cassazione e precisamente nell’imminenza dell’udienza di discussione, si e’ costituita una nuova difesa della ASL con delega a margine di nuovo atto denominato controricorso in realta’ il controricorso era gia’ stato proposto – con nomina di difensore a margine e non rilasciata per procura speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 342, 346 c.p.c., art. 112 stesso codice, del D.P.R. n. 484 del 1996, artt. 45 e 71 nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Premette il ricorrente che una parte della materia del contendere e’ coperta da giudicato e che in appello la ASL ha motivato unicamente in ordine all’indennita’ di associazionsmo, onde per quanto riguarda l’indennita’ di collaboratore la sentenza di primo grado dovrebbe ugualmente ritenersi passata in giudicato, anche in relazione alla mancanza di specifici motivi di appello.

6. Il motivo e’ infondato. La Corte di Appello da atto che nell’impugnazione la ASL ha posto la questione della segretaria T.E., assunta come supporto dello studio associato G. e B. e non come supporto di una pluralita’ di medici associati. Dopo avere dedicato gran parte della motivazione al problema dell’associazionismo medico, la Corte di Appello tuttavia a pag 11 della sentenza torna ad occuparsi del collaboratore di studio e motiva sinteticamente, ma adeguatamente, che in ogni caso l’indennita’ D.P.R. n. 484 del 1996, ex art. 45 non puo’ essere attribuita per il motivo sopra riportato. Quindi alcuna preclusione processuale si e’ verificata, avendo la Corte di Appello dato atto espressamente della proposizione dell’impugnazione sul punto e riportato il relativo motivo, il quale andava ad impingere anche nell’associazionismo.

7. Vale comunque la pena di ricordare che il D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45 ha previsto, tra le altre erogazioni, alla lettera (L) l’indennita’ di collaboratore di studio medico nei termini seguenti:

Ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli iscritti, sentito il Comitato Consultivo regionale ex art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria (OMISSIS) e/o fornito da societa’, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e’ corrisposta un’indennita’ annua nella misura di L. 2.400 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l’ammontare dell’indennita’ spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Orbene, la sentenza rileva appunto che la segretaria di studio e’ stata assunta con un diverso inquadramento ed in diverso contratto di lavoro, onde la relativa indennita’ va negata nel merito.

8. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonche’ violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 484 del 1996, art. 71 e dell’art. 112 c.p.c.: trattasi degli atti di normazione secondaria i quali regolano il rapporto di lavoro dei medici convenzionati. Deduce il ricorrente che nella specie non vi erano motivi per negare l’indennita’ di associazionismo, in quanto era stato realizzato il coordinamento degli orari di studio ed il sistema informativo elettronico comune.

Erroneamente la Corte di Appello e’ andata alla ricerca di un ulteriore requisito, vale a dire l’acquisizione di figure professionali diverse, che e’ una mera eventualita’. Non senza evidenziare che, sul piano probatorio, e’ stata esclusa l’autocertificazione come fonte di prova, laddove la stessa costituisce valido strumento per risparmiare prove defatiganti.

9. Il motivo e’ infondato. Va preliminarmente precisato che l’autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria.

Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, puo’ sotto la propria responsabilita’ attestare la verita’ di fatti a se’ favorevoli, ma tale regola non puo’ essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell’onere della prova. Solo la non – contestazione o l’ammissione di controparte puo’ esonerare il soggetto dall’onere della prova. Cio’ posto in punto di metodo, si rileva che in tema di associazionismo il citato D.P.R. n. 484 del 1996, art. 71 prevede quanto segue: Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo 2^ prevedendo, tra l’altro:

– la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;

– la gestione di studi e attivita’ professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;

differenti modalita’ di erogazione dei compensi;

– la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.

La sperimentazione delle forme associative e’ finalizzata anche ad utilizzare l’attivita’ di altri operatori sanitari da parte dell’associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale , in particolare:

prestazioni diagnostiche;

assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;

– assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.

10. La motivazione della sentenza di appello e’ finalizzata ad accertare, in fatto, se i requisiti sopra indicati sono stati realizzati ed esclude che sussista il diritto azionato, mediante una valutazione degli accordi associativi tra i due sanitari sopra indicati. Trattasi di una ricostruzione in fatto della vicenda processuale e dell’interpretazione di accordi sindacali ed atti amministrativi, condotta con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talche’ essa si sottrae ad ogni possibilita’ di riesame e di censura in sede di legittimita’.

Tale interpretazione muove da una corretta valutazione della fonte primaria, vale a dire il contratto collettivo recepito nel D.P.R. n. 484 del 1996.

11. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessita’ in fatto della vicenda, all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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