Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17358 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 114, presso lo studio dell’avvocato

COLLETTI SABINA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRATICELLI

CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

INA ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale del Presidente Avv. F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato

ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

Z.C. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 276/2009 del TRIBUNALE di MACERATA, emessa il

22/1/2009, depositata il 10/03/2009, R.G.N. 4046/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE (per delega dell’Avv. MICHELE

ROMA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’infondatezza del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale condizionato; statuizione

della competenza in capo alla corte d’appello.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Nel 2003 Z.C. convenne in giudizio l’Assitalia s.p.a. davanti al giudice di pace di Macerata. Ne domandò la condanna al pagamento di Euro 249,68, pari al 20% dei premi d’assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale da lei corrisposti dal 1998 al 2000. Sostenne che l’assicurazione era stata contratta alle condizioni determinate da un’intesa tra le società del settore, per effetto della quale il prezzo delle assicurazioni era risultato maggiorato appunto nella misura approssimativa del 20% su tutto il territorio nazionale.

La convenuta rsistette, preliminarmente eccependo l’incompetenza funzionale del giudice di pace per essere competente la corte d’appello, vertendosi in ipotesi di nullità contrattuale o di risarcimento del danno da affermata violazione della normativa antitrust.

Con sentenza del 9.4.2004 il giudice di pace, respinta l’eccezione di incompetenza, accolse la domanda e condannò la convenuta alle spese, che liquidò in complessivi Euro 248,19.

2.- La sentenza è stata riformata dal tribunale di Macerata che, ravvisata la competenza del giudice di pace sul rilievo che era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito, l’ha respinta con sentenza n. 276 del 10.3.2009 in base al sostanziale assunto che difettava la prova che l’intesa si fosse concretata in un aumento dei premi anche in provincia di Macerata e, in particolare, di quelli corrisposti dall’attrice, che ha condannato alle spese processuali del doppio grado, rispettivamente liquidate in Euro 1.200,00 ed in Euro 1.000,00, oltre agli accessori.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Z., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Ina Assitalia, che propone anche ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, col quale ribadisce l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice di pace per essere funzionalmente competente la corte d’appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale (che va comunque preliminarmente esaminato, benchè quello incidentale condizionato ponga una questione pregiudiziale: Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5456) contiene tre motivi:

– il primo riguarda la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale liquidato le spese del grado svoltosi innanzi al giudice di pace in misura addirittura superiore al richiesto (Euro 425,22 comprensiva di rimborso forfetario, secondo la nota spese depositata dalla controparte) e quelle del secondo grado in misura eccessiva in relazione al valore della causa ed all’attività svolta;

– il secondo prospetta la violazione dell’art. 2043 c.c. e censura la sentenza per aver rigettato la domanda, che avrebbe dovuto essere invece accolta alla luce dei principi enunciati da Cass., nn. 2207 del 2005 e 2305 del 2007;

– il terzo attiene alla dedotta violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. laddove il tribunale ha ritenuto che l’onere probatorio dell’attrice non fosse stato soddisfatto con l’allegazione dell’intesa anticoncorrenziale e la produzione delle polizze, spettando per converso alla convenuta la prova di fatti idonei a contrastare la presunzione del collegamento eziologico dell’aumento dei premi alla intervenuta, vietata intesa anticoncorrenziale.

2.1.- Il secondo ed il terzo motivo sono fondati alla luce dell’ormai consolidato orientamento secondo il quale il provvedimento dell’AGCM offre tutti i dati probabilistici e presuntivi che, ai sensi della pronuncia n. 2305/2007 di questa Corte, valgono a dimostrare che il premio applicato in polizza all’assicurato, nel periodo in cui la compagnia è stata ritenuta partecipe del comportamento collusivo, è ingiustificatamente elevato nella misura indicata, sicchè è onere della compagnia assicuratrice (sanzionata in quella sede) fornire la prova contraria, deducendo e dimostrando i fatti specifici che avrebbero giustificato l’inoperatività della presunzione suddetta, con la precisazione che tale prova non è integrata dal parere espresso dall’ISVAP (cfr., da ultimo, Cass. 14 marzo 2011, nn. 5941 e 5942, Cass. 10 maggio 2011, n. 10211, nonchè quella emessa all’odierna udienza sul ricorso proposto da Vittoria Assicurazioni s.p.a. nei confronti di F.A., iscritto al n. 14295 del ruolo generale dell’anno 2009).

3.- Va dunque scrutinato il ricorso incidentale condizionato, col quale la società assicuratrice denuncia la violazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 per non avere il tribunale ravvisato la competenza funzionale della corte d’appello.

Il motivo è fondato.

Con sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207 (cui s’è uniformata la giurisprudenza successiva), le sezioni unite di questa Corte, in analoga controversia, hanno affermato che è la corte d’appello, in base alla L. n. 287 del 1990, art. 33 il giudice competente a conoscere di una domanda come quella proposta dall’attrice. Ciò in quanto:

– la legittimazione ad agire a norma della L. 287 del 1990, art. 33 spetta anche al consumatore, poichè la legge antitrust non è soltanto legge degli imprenditori soltanto, ma è legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque ha un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo;

– il contratto a valle, ovverosia il prodotto offerto al mercato (qui il contratto di assicurazione) costituisce lo sbocco dell’intesa, ne realizza gli effetti e li attua;

– davanti alla corte d’appello devono essere allegati un’intesa ed il suo effetto pregiudizievole, chiedendosi, per la prima, che ne sia dichiarata la nullità e, per il secondo, che sia eliminato attraverso il risarcimento.

– chi domanda la restituzione di ciò che ritiene d’aver pagato in esecuzione di un negozio concluso per effetto d’una intesa nulla, allega pur sempre quest’ultima e l’impossibilità giuridica che essa produca effetti.

Deve pertanto dichiararsi la competenza per materia della corte d’appello.

4. A tanto consegue l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale.

Conclusivamente, accolti i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, la sentenza è cassata per violazione di norma sulla competenza.

E’ dichiarata la competenza per materia e territorio della corte d’appello dì Ancona, cui la causa è rinviata, con temine di giorni sessanta per la riassunzione.

Le incertezze ancora sussistenti sulla competenza all’epoca della domanda e la reciproca soccombenza nel giudizio di cassazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla corte d’appello di Ancona, di cui dichiara la competenza, assegnando per la riassunzione il termine di giorni sessanta;

dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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