Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17357 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

DEL NOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato BONAVENTURA CANDIDO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), O.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MECENATE 27, presso lo studio

dell’avvocato DI TORRICE ANDREINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato FATATO GAETANO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 108/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 28/1/2008, depositata il 27/02/2008,

R.G.N. 239/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei primi

tre motivi ed assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., P.R., ed O.A. avevano gestito una rivendita di generi di monopolio la cui licenza era intestata ad D.L.A..

Con scrittura privata del 16 novembre 1987 era stata convenuta fra le parti la cessazione di tale gestione, prevedendosi l’obbligo per la D.L. di pagare il corrispettivo della merce esistente nell’esercizio, secondo quanto risultante dall’inventario.

Con citazione del 18 febbraio 1988 M., P. e O. convenivano dinanzi al Tribunale di Messina D.L.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 18.329.617 quale corrispettivo della merce di cui sopra.

Si costituiva la convenuta contestando la domanda attrice e, in particolare, la quantità, la qualità e il valore della merce di cui all’inventario.

In via riconvenzionale chiedeva condannarsi gli attori a rimborsarle le somme versate per i debiti della pregressa gestione dell’esercizio e per i lavori di restauro dell’immobile e di ricomposizione dell’arredo.

Il Tribunale di Messina riconosceva un credito in capo agli attori di Euro 6.574,30 ed in capo alla convenuta di Euro 38.350,32.

Operata la compensazione , condannava gli attori a pagare alla convenuta la differenza di Euro 31.776,02, oltre interessi.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori. L’appellata rilevava la nullità della cessione della gestione della rivendita di tabacchi e quindi la nullità della scrittura del 16 novembre 1987.

In subordine chiedeva rigettarsi l’appello principale ed accogliere il proprio appello incidentale.

La Corte d’appello, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda riconvenzionale della D.L. e condannava quest’ultima a pagare in favore dei convenuti la somma di Euro 6.574,30, oltre accessori.

Proponeva ricorso per cassazione D.L.A. con sei motivi.

Resistevano con controricorso M., P. e O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

Secondo D.L.A. la statuizione di inammissibilità della eccezione (o domanda) di nullità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. è assolutamente infondata in quanto la Corte d’Appello aveva il potere – dovere di rilevare d’ufficio la nullità stessa, anche in sede di gravame ed indipendentemente dall’attività assertiva delle parti.

Con il secondo motivo si lamenta Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la riferita mancanza di elementi idonei a qualificare il pregresso rapporto fra le parti, con la conseguente impossibilità di valutare l’eventuale illegittimità nei confronti della pubblica amministrazione e l’eventuale refluenza di tale illegittimità sull’efficacia del contratto tra le parti;

nonchè violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1345 c.p.c., della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 28, 31 e 34 e dell’art. 1972 c.c., comma 1.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa in un errore logico allorchè ha ritenuto che non vi fossero in concreto elementi, nella scrittura del 16 novembre 1987, per valutare e qualificare il pregresso rapporto esistente fra le parti. Si tratta infatti di un contratto d’affitto d’azienda e pertanto la Corte avrebbe dovuto qualificarlo e valutarne l’eventuale illegittimità.

La Corte ha errato nel non dichiarare la nullità di tale contratto per illiceità della causa, dovendo le rivendite dei generi di monopolio essere gestite ai sensi della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 28 personalmente dagli assegnatari; oppure per illiceità del motivo comune a entrambe le parti.

Dalla nullità del contratto per l’illiceità della causa o per l’illiceità dei motivo comune a entrambe le parti doveva conseguire la dichiarazione di nullità, da parte della Corte d’Appello, della transazione tra essi stipulata il 16 novembre 1987, come previsto dall’art. 1972 c.c., comma 1.

Con il terzo motivo si denuncia ®Insufficiente o contraddittoria motivazione circa la carenza di interesse delle parti e specificamente della signora D.L., a far valere l’eventuale nullità dell’accordo intervenuto tra le parti (poi transatto con scrittura del 16.11.1987); nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.”.

Ad avviso di parte ricorrente la Corte d’Appello ha compiuto un errore logico nel ritenere non contestato, da parte dell’appellata, l’accordo preesistente o nel ritenerlo del tutto indipendente dalla domanda di M., P. e O., in quanto proprio da tale accordo, confermato dalla transazione del 16 novembre 1987, derivavano l’obbligo degli appellanti di pagare “ogni onere (…) per la spiegata attività di rivendita” e l’obbligo dell’appellata di pagare la merce esistente nell’esercizio commerciale al momento della riconsegna.

Inoltre le parti o comunque la D.L. hanno interesse all’accertamento della nullità del pregresso rapporto o della scrittura del 16 novembre 1987 in quanto detti accordi sono le fonti delle obbligazioni per le quali esse hanno svolto reciproche domande in sede giudiziale.

L’art. 100 c.p.c., prosegue parte ricorrente, è stato pertanto violato o falsamente applicato, in quanto la Corte avrebbe potuto e dovuto rilevare l’interesse della convenuta D.L. alla proposizione della domanda riconvenzionale.

I tre motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati e vanno rigettati.

Si deve in proposito sottolineare che il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto deve essere necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che esso trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio: di esecuzione di un contratto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, giacchè in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (Cass., 20 ottobre 2004, n. 20548).

Nella fattispecie per cui è causa la domanda proposta dagli attori, al pari di quella riconvenzionale, verteva sul negozio risolutorio di cui alla scrittura privata del 16 novembre 1987.

Pertanto, non essendo il pregresso rapporto elemento costitutivo della domanda, la nullità del primo contratto non poteva essere rilevata d’ufficio.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia “Insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’asserita individuazione dei beni nei modi stabiliti dalle parti, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1378 c.c.”.

Parte ricorrente critica la tesi della Corte d’appello di Messina secondo la quale vi è stata una effettiva cessione dei beni di cui all’inventario, giusta quanto previsto al punto 6) della scrittura del 16.11.1987 e secondo la quale ai sensi dell’art. 1378 c.c. l’individuazione delle cose determinate solo nel genere può avvenire anche nei modi stabiliti dalle parti.

L’obbligo nascente dalla scrittura di acquistare la merce esistente nel negozio, previo inventario della stessa, costituisce invece, a suo avviso, una obbligazione derivante da una vendita dì cosa generica il cui effetto traslativo si verifica con la successiva individuazione. E quest’ultima è un atto che deve essere fatto, ai sensi dell’art. 1378, d’accordo fra le parti, non unilateralmente, come nel caso in esame in cui l’inventario fu redatto unilateralmente dai venditori.

Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la valenza di riconoscimento del debito che la Corte ha attribuito alla lettera del legale della signora D.L., avv. Mazzù, del 13.11.1988″.

Secondo parte ricorrente la Corte ha errato nell’attribuire alla lettera inviata dal legale alla D.L. il valore di riconoscimento del debito.

Con il sesto motivo si denuncia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’accoglimento dell’appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale (svolta in primo grado dalla D.L.), di rimborso dei pagamenti riferibili alla pregressa gestione”. Secondo parte ricorrente, se la Corte d’Appello di Messina avesse adeguatamente valutato l’operato del giudice di prime cure, non avrebbe potuto non considerare che le somme delle quali si chiedeva il rimborso erano tutte derivanti da oneri di natura fiscale, contributiva, previdenziale, etc. e si riferivano al periodo in cui la gestione della rivendita era appartenuta a M., O. e P..

I motivi quarto, quinto e sesto devono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi.

Detti motivi sono infondati.

Le merci esistenti nell’esercizio commerciale al momento della cessazione della gestione non possono essere infatti considerate come cose determinate solo nel genere con conseguente inapplicabilità dell’art. 1378 c.c., essendo già specificate in quanto esistenti nel locale de quo ed essendo già state prese in consegna dalla D. L..

Va poi rilevato che la Corte di merito, con accertamento incensurabile in questa sede, ha verificato l’esistenza di un accordo fra le parti nel senso che la D.L. ritenesse le merci presenti nel magazzino e che il relativo prezzo fosse pagato in base al valore risultante dall’inventario.

Il sesto motivo è in particolare infondato in quanto attiene al riesame di documenti già esaminati dal giudice dì merito, non consentito in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese dei giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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