Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17356 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, avvocati VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE LATIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2173/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/10/2007 R.G.N. 1720/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di U.F. all’indennita’ di accompagnamento per invalidita’ civile con decorrenza dal 7.4.2005, cioe’ da data successiva all’epoca della presentazione della domanda amministrativa del 4.4.2001.

La Corte di merito ha ritenuto non giustificate le critiche formulate dall’appellante all’operato del giudice di primo grado. Osservava che la ricorrente era risultata affetta da esiti di frattura pertrocanterica del femore sinistro con artroprotesi di anca bilaterale e che la patologia che avrebbe maggiormente impedito alla medesima di svolgere una normale vita di relazione in condizioni di autosufficienza era quindi quella interessante l’apparato locomotore.

Il c.t.u. pero’ aveva correttamente fatto risalire la condizione di non autosufficienza alla data della caduta con frattura del femore sinistro, avvenuta il (OMISSIS), a cui non aveva fatto seguito la formazione del callo osseo. In precedenza – osservava la Corte di merito – la deambulazione era risultata sempre possibile con appoggio, se pure con gravi difficolta’, come emergeva dallo stesso certificato medico del (OMISSIS).

L’assicurata propone ricorso per cassazione con due motivi, a cui resiste l’Inps con controricorso. Il Comune di Latiano non si e’ costituito.

Con il primo motivo si denunciano carenze diagnostiche e motivazioni illogiche e “omessa indagine con la massima precisione”. Innanzitutto la contraddittorieta’ di ritenere non rilevante ai fini di causa una deambulazione con difficolta’ e con appoggio. Quindi la mancata considerazione della complessiva documentazione sulle condizioni dell’apparato osteoarticolare. Infine mancanza di indagine precisa ed accurata circa la decorrenza del diritto alla prestazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, unitamente a omessa e insufficiente motivazione. In sintesi, si sostiene che le valutazioni in materia di diritto all’indennita’ di accompagnamento devono essere compiute tenendo conto di una nozione adeguata e non restrittiva di deambulazione e di atti quotidiani della vita, in particolare tenendo conto dell’esigenza di salvaguardare la dignita’ della persona.

I due motivi vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione.

Quanto alle deduzioni di cui al primo motivo deve osservarsi che il giudice di appello ha sinteticamente ma pertinentemente osservato che le critiche formulate con l’atto di appello non erano tali da evidenziare errori nelle valutazioni del c.t.u., di cui era condivisibile inoltre il criterio nell’individuazione degli elementi effettivamente rilevanti ai fini della specifica prestazione assistenziale richiesta.

Deve anche rilevarsi che le considerazioni formulate con il secondo motivo sulle nozioni di incapacita’ di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita non possono considerarsi in linea con la corretta interpretazione della normativa posta dal legislatore, deducendosi per esempio la rilevanza ai fini di tale incapacita’ anche della non possibilita’ di condurre una piena vita di relazione, mentre la prevalente e piu’ recente giurisprudenza in materia ha puntualizzato che le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l’attribuzione dell’indennita’ di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilita’ di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacita’ di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; che ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma e’ richiesta la verifica della inerenza costante di dette condizioni al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessita’ di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana; che rilevano, quindi, requisiti diversi e piu’ rigorosi della semplice difficolta’ di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana, e integranti impossibilita’ (Cass. 12521/2009); e altresi’ che l’accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell’incapacita’ a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attivita’ del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale, mentre la possibilita’ di svolgere una vita di relazione e sociale non e’ suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilita’ di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorche’ accentuato in relazione all’eta’, perche’ non determina di per se’ impossibilita’ di deambulazione autonoma (Cass. 14127/2006).

In relazione a tali principi risulta giustificato il rilievo dato dal giudice di merito al fatto che la deambulazione era possibile anche se con difficolta’: la Corte ha parlato di “grave” difficolta’ ma non vi e’ ragione di ritenere che abbia ritenuto ammissibili anche difficolta’ superiori alla soglia di tollerabilita’ ai fini in esame.

Il ricorso deve quindi ritenersi non meritevole di accoglimento.

Le particolarita’, anche in linea di fatto, della fattispecie, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

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