Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17356 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT LEASING SPA (OMISSIS) nuova denominazione assunta dalla

LOCAT S.P.A. in persona del suo Procuratore Speciale Dr. B.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo

studio dell’avvocato DELFINI FRANCESCA, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. già INTESABCI S.P.A. (OMISSIS) in persona

del Dott. B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA

LUISA che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott.

Notaio ENZO ROMANO in ROMA, 15/6/2009, rep. n. 379001;

– controricorrente –

e contro

C.P., BANCA POPOLARE MILANO SCARL (OMISSIS),

IMMOBILIARE DI NARDO DI STEFANO DI NARDO & C. SAS;

– intimati –

sul ricorso 9689-2009 proposto da:

IMMOBILIARE DI NARDO DI STEFANO DI NARDO & C. S.A.S. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI ANGELO

(STUDIO ROSSOTTO & PARTENERS), rappresentata e difesa dagli

avvocati

PORFIDO DOMENICO, CAROLI CASAVOLA FRANCESCO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P. (OMISSIS), BANCA POPOLARE MILANO SCARL

(OMISSIS), MCC MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A (OMISSIS),

INTESABCI S.P.A. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

UNICREDIT LEASING S.P.A. nuova denominazione assunta dalla LOCAT

S.P.A. quale cessionaria ramo d’azienda leasing di MCC MEDIOCREDITO

CENTRALE SPA (OMISSIS) in persona del suo Procuratore speciale

Dr. B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato DELFINI FRANCESCA, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ITALFONDIARIO già INTESABCI S.P.A. (OMISSIS) nella sua qualità

di mandataria della CASTELLO FINANCE S.R.L. in persona del Dott.

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE

3, presso lo studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente all’Incidentale –

e contro

C.P. (OMISSIS), BANCA POPOLARE MILANO SCARL

(OMISSIS), IMMOBILIARE DI NARDO DI STEFANO DI NARDO & C SAS

01427130701;

– intimati –

Nonchè da:

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAMMARELLA BAMBINA DANIELA giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ITALFONDIARIO già INTESABCI S.P.A. (OMISSIS) nella sua qualità

di mandataria della CASTELLO FINANCE S.R.L. in persona del Dott.

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE

3, presso lo studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

BANCA POPOLARE MILANO SCARL (OMISSIS), IMMOBILIARE DI NARDO DI

STEFANO DI NARDO & C SAS (OMISSIS), MCC MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 294/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 2810/2008, depositata il 18/11/2008, R.G.N. 276 e 308/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI per delega dell’Avvocato

FRANCESCA DELFINI;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA;

udito l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione, per il

rigetto del ricorso D.N. e l’inammissibilità degli altri

ricorsi; spese a carico dei soccombenti italfondiario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 2001 IntesaBci s.p.a. (quale successore di Banca Carime s.p.a.) e la Banca Popolare di Milano, affermatesi creditrici di C.P., la prima di circa L. 740.000.000 a vari titoli e la seconda di circa L. 42.000.000 per titoli cambiari scontati ed insoluti, proposero azioni revocatorie (e, subordinatamente, di simulazione) volte alla declaratoria di inefficacia nei loro confronti degli atti di disposizione con i quali il C., con atto pubblico rogato in data 20.12.2000, aveva venduto due suoi immobili, siti in (OMISSIS), a Leasingroma s.p.a. e ad Immobiliare Di Nardo s.a.s.

2.- Il tribunale di Larino – sezione distaccata di Termoli rigettò le domande, invece accolte dalla corte d’appello di Campobasso con sentenza n. 294 del 18.11.2008.

Ha ritenuto la corte d’appello:

a) che il C., consapevole dei propri debiti anche quale fideiussore di Nova Domus s.r.l. (poi fallita) di cui era anche legale rappresentante, non era proprietario di beni immobili ulteriori rispetto a quelli venduti, sicchè era evidente l’eventus damni inteso come diminuzione della garanzia patrimoniale e conseguentemente più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni dei creditori;

b) che gli atti di disposizione erano successivi al sorgere dei crediti;

b1) che, in particolare, verso Carime il C. era debitore, quale fideiussore di Nova Domus, per L. 264.395.836, oltre interessi, in forza di affidamento revocato il 14.11.2000, di ulteriori L. 460.000.000 in forza di un mutuo risalente al 29.5.2000, e di ulteriori L. 13.413.775 in forza di scoperto di conto corrente alla data del 6.12.2000;

b2) che il debito verso l’altra banca era correlato a facilitazioni concesse il 20.12.1999 e revocate con comunicazione di 15.11.2000;

c) che la dismissione da parte del C. degli unici beni immobili di cui era proprietario consentiva di ritenere in re ipsa la conoscenza, intesa come agevole conoscibilità, da parte degli acquirenti della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori (come ritenuto da Cass., nn. 7262/2000 e 14489/2004);

d) che tale conclusione era avallata da una serie di elementi indiziari (elencati, in numero di 9, alle pagine da 7 -a 14 della sentenza) che, benchè non tutti fatti oggetto di argomentazioni sviluppate in maniera specìfica dalle appellanti, erano tuttavia suscettibili di essere considerati in quanto non comportavano l’introduzione di nuovi elementi di fatto, ma costituivano solo argomenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli addotti dalle parti.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione Unicredit Leasing s.p.a. (già MCC s.p.a., già Leasingroma s.p.a.) con ricorso consegnato per le notificazioni il 2.4.2009, iscritto al n. di ruolo generale 8823/2009 e fondato su cinque motivi, cui resiste con controricorso Italfondiario s.p.a. (quale procuratrice di Castello Finance s.r.l., già IntesaBci s.p.a.).

3.1.- Autonomo ricorso per cassazione (notificato a partire dal 10.4.2009 ed iscritto al n. di ruolo 9689/2009) propone l’Immobiliare Di Nardo di Stefano Di Nardo & C. s.a.s., affidandosi a sei motivi.

Ricorre incidentalmente con controricorso anche Unicredit Leasing s.p.a., con atto identico a quello proposto in via principale.

Ricorre incidentalmente con controricorso anche C.P., affidandosi anch’egli a sei motivi, analoghi a quelli proposti dalla Immobiliare Di Nardo.

Ad entrambi i ricorsi incidentali resiste, con distinti controricorsi, Italfondiario s.p.a., nella qualità sopra indicata.

Unicredit Leasing s.p.a. ha depositato memoria, con la quale afferma l’ammissibilità del proprio ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., essendo proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale di Unicredit Leasing s.p.a. (n. 8823/2309) è inammissibile in quanto tardivamente proposto il 2.4.2009, oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata a MCC s.p.a., avvenuta il 14.1.2009, come eccepito dal controricorrente Italfondiario s.p.a. e come risultante dagli atti.

3.- Col ricorso iscritto al numero 9689/2009 del ruolo generale l’Immobiliare Di Nardo articola sei motivi:

– col primo denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 342, 359, 163 e 164 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, apoditticamente riproducenti le ragioni poste a fondamento della domanda;

– col secondo motivo la acquirente società ricorrente si duole che gli appelli non siano stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e prospetta vizio di extrapetizione ed intervenuta formazione del giudicato interno (ex art. 2909 cod. civ. e ex art. 346 cod. proc. civ.) sul fatto, non contestato in appello, che il 15.9.2001 era stato concluso un contratto preliminare di compravendita, sicchè la stipulazione del contratto definitivo del 20.12.2000 costituiva un atto dovuto, in quanto integrante l’adempimento di un debito scaduto, come tale non soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., comma 3;

col terzo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 1351 cod. civ. per le ragioni sopra indicate e per non avere la corte d’appello considerato che la valutazione del consilium fraudis (ma, recte, della scientia damni) andava conseguentemente effettuata in relazione alla data del contratto preliminare (autenticato nelle firme il 15.9.2001 e registrato), col quale la parte aveva assunto l’obbligazione di vendere (vengono richiamati, in particolare, i principi enunciati da Cass., nn. 9970 del 2008 e 15265 del 2006);

col quarto motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2, per non avere la corte d’appello fondato la conclusione sulla scientia damni da parte dell’acquirente (che è diversa da quella propria del debitore- venditore e che non può essere ravvisata in re ipsa) su presunzioni gravi, precise e concordanti, – col quinto motivo la sentenza è censurata per ogni possibile tipo di vizio della motivazione (in relazione agli artt. 116, 228 cod. proc. civ. e art. 2730 cod. civ.) per avere la corte d’appello dato rilievo, anche nei confronti dell’acquirente e della società di leasing che aveva finanziato l’acquisto, alla risposta del venditore C. al deferitogli interrogatorio formale sul punto che, dopo il rogito, non gli erano rimasti altri beni;

col sesto ed ultimo motivo la sentenza è ancora censurata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere dato rilevo a circostanze a suo avviso sintomatiche della conoscenza da parte dell’acquirente della scientia damni dell’atto dispositivo per i creditori del venditore, senza considerare che il C. era un dottore commercialista rivoltosi ad una nota agenzia immobiliare (poi regolarmente remunerata) in vista della vendita; che la sua qualità di debitore verso le banche come fideiussore di una società era priva di rilevanza esterna, così come la sua personale esposizione nel rapporto bancario; che l’anticipazione di somme da parte della società di leasing per estinguere un mutuo ipotecario gravante su un bene venduto costituisce un dato del tutto normale nella pratica commerciale; che non v’erano rapporti di colleganza fra il C. ed il D.N., legale rappresentante della società acquirente;

che la data del preliminare era antecedente a quella in cui i crediti “furono azionati dalle banche, dapprima con le revoche degli affidamenti e, molto tempo dopo, con il ricorso alle procedure monitorie”, anch’esse prive di rilevanza esterna; che il corrispettivo versato era molto vicino al valore catastale degli immobili.

3.1.- Il ricorso del C. è articolato in sei analoghi motivi, coi quali si sviluppano analoghe argomentazioni, adducendosi gli stessi vizi in relazione alla posizione del medesimo.

3.2.- Non diverse argomentazioni sono prospettate anche coi cinque motivi di ricorso di Unicredit Leasing s.p.a.

4.- Nessuna delle censure può trovare accoglimento.

La sentenza impugnata, a pagina 2, testualmente afferma: “Deducono sostanzialmente entrambe le appellanti che detta sentenza (n.d.e.:

quella di primo grado) è ingiusta e va riformata col favore delle spese del doppio grado per i seguenti motivi (cosi come qui riassumibili ed inquadrabili: 1) ingiustificata mancata ammissione dell’interrogatorio formale articolato in prime cure; 2) erronea esclusione, da parte del primo giudice, della sussistenza dei requisiti dell’azione revocatoria …” che gli appellanti assumevano invece ricorrenti.

I ricorrenti sostengono che tali motivi non fossero specifici per difetto di censura della rilevanza che sostengono essere stata assegnata dal primo giudice, al contratto preliminare che precedette quello definitivo ed alla conseguente natura di atto dovuto di quest’ultimo. Ma omettono totalmente di indicare sia le argomentazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado sia il contenuto dell’atto di appello, così non consentendo alla corte di cassazione di apprezzare (sulla sola base del ricorso, com’è richiesto dal principio di autosufficienza) il rapporto tra le ragioni che nella sentenza di primo grado erano state poste a sostegno della decisione ed i motivi di impugnazione, in base al quale soltanto è possibile valutare in concreto il grado di specificità dei motivi e, dunque, la corrispondenza dell’appello al paradigma delineato dall’art. 342 c.p.c., comma 1.

A tanto consegue l’inammissibilità dei primi due motivi di censura, con la precisazione che il giudicato non è suscettibile di formarsi su una mera argomentazione, qual è quella che concerna non già il fatto che un contratto preliminare sia stato concluso, ma che allo stesso conferisca rilievo al fine di trame, sul piano giuridico, la conseguenza che – come sostengono i ricorrenti – la stipulazione del contratto definitivo era un atto dovuto integrante l’adempimento di un debito scaduto, come tale non soggetto a revocazione ex art. 2901 c.p.c., comma 3.

I primi due motivi sono dunque inammissibili.

Il terzo è infondato. Non è infatti controverso che – come affermato dalla controricorrente Italfondiario s.p.a. – le compravendite erano state effettuate successivamente ai versamenti di anticipo in conto mutuo, per complessive L. 460.000.000, nelle date del 5.7.200 e del 13.9.2000, entrambe antecedenti finanche alla conclusione del contratto preliminare. Quel debito restitutorio, quand’anche in ipotesi non ancora scaduto, era dunque già sussistente. Così come preesistenti al preliminare erano le ragioni creditorie rivenienti dalla fideiussione relativa all’affidamento revocato il 14.11.2000.

Anche in relazione alla data del contratto preliminare era dunque sufficiente la scientia damni da parte del debitore e dell’avente causa a titolo oneroso, giacchè nell’azione revocatoria proposta in relazione ad un atto di disposizione del debitore successiva all’insorgenza del credito, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riscontrata in relazione al momento in cui il credito è insorto non già a quello in cui sia scaduto. E, quanto alla fideiussione, sono suscettibili di essere ritenuti pregiudizievoli gli atti del fideiussore successivi all’apertura del credito.

Il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso sono infondati alla luce dei rilievi che, con valutazione di fatto sorretta da motivazione del tutto adeguata, la corte d’appello ha conferito analitico rilievo a circostanze Logicamente idonee a sorreggere l’apprezzamento della conoscenza anche da parte del terzo acquirente, cui va equiparata l’agevole conoscibilità, del pregiudizio che l’atto recava alle ragioni dei creditori.

E’ stato fatto, invero, riferimento:

a) a pagina 7 della sentenza, alla circostanza che, con quelle vendite, il C. si privava di tutti i suoi immobili (e va qui soggiunto che i registri immobiliari sono consultabili anche prima della conclusione di un contratto preliminare);

b) a pagina 7 della sentenza, all’anticipazione da parte della società di leasing della somma necessaria all’estinzione del mutuo;

c) a pagina 8 della sentenza, al fatto che sia il C. che il D.N. erano legali rappresentanti di società immobiliari (la Nuova Domus in situazione prefallimentare) operanti in un piccolo centro come Termoli;

d) a pagina 9 della sentenza, all’anomalia costituita dall’immediato versamento da parte dell’utilizzatrice società Di Nardo dei 2/3 del prezzo dell’immobile preso in leasing;

e) a pagina 9 della sentenza, alla peculiarità costituita da un prezzo inferiore ai valori catastali;

f) a pagina 10, alla discordanza fra l’unico prezzo fissato nel preliminare (L. 150.000.000) ed i due prezzi indicati nel contratto definitivo (150 + 40 milioni);

g) a pagina 10, alla vicinanza temporale tra le revoche degli affidamenti e l’atto di disposizione (e va qui rilevato, in relazione alla data del preliminare, che la successiva revoca degli affidamenti in ragione dell’allarme insorto nelle banche, costituisce evento prevedibile dal debitore in base ai dati di comune esperienza);

h) alle pagine da 11 a 14 della sentenza, alla circostanza che il contratto preliminare concerneva la promessa in vendita di un solo immobile, mentre ne furono venduti due (con totale dismissione del proprio patrimonio immobiliare da parte del C.).

Le difformi opinioni dei ricorrenti sulla valenza indiziaria dei molteplici e concordanti fatti cui la corte di merito ha conferito motivato rilievo non valgono, ovviamente, ad infirmarne la decisione.

5.- I ricorsi sono respinti. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto in via principale da Unicredit Leasing s.p.a. e rigetta gli altri;

condanna Unicredit Leasing s.p.a., Immobiliare Di Nardo di Stefano Di Nardo & C. s.a.s. e C.P., in solido, a rimborsare ad Italfondiario s.p.a. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00, di cui 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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