Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17356 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2230-2020 proposto da:

D.B.M., esercente la potestà genitoriale sui propri

figli D.B.F., D.B.S., tutti eredi

legittimi della Dott.ssa B.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato

GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO

ANTONUCCI;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 695/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA

BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di L’Aquila, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta contro l’INAIL da D.B.M., in proprio e n. q. di esercente la potestà genitoriale sui figli D.B.S. e D.B.F. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita ai superstiti a seguito della morte del coniuge, B.S., medico radiologo, essendo decorso il termine di prescrizione previsto dall’art. 85 T.U. n. 1124 del 1965.

2. La Corte d’Appello confermava che la ragionevole conoscenza, da parte dei superstiti, che la malattia professionale fosse stata causa o concausa del decesso del de cuius doveva ritenersi integrata al momento della riassunzione del giudizio (3.5.2012) avviato dalla B. per l’accertamento della tecnopatia o, al più tardi, al momento del deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio (12.11.2012) che aveva riconosciuto l’origine professionale della patologia; considerate, quindi, come dies a quo della prescrizione le suddette date, la domanda inoltrata, il 26.4.2017, all’INAIL per conseguire la rendita ai superstiti doveva ritenersi tardiva.

3. Avverso tale decisione D.B.M., in proprio e n. q. di esercente la potestà genitoriale sui figli S. e F. D.B., ha proposto ricorso affidato a tre motivi e l’INAIL resiste con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con tutti i motivi di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2935,2943,2945 c.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85,111,112 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, errato nell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, che doveva ritenersi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza n. 708/2016 della Corte di appello di L’Aquila (ossia dal 15.1.2017), considerato inoltre che ci si trovava di fronte ad una prescrizione decennale atteso che il giudizio era stato riassunto e vi era stata sentenza passata in giudicato. Gli eredi, all’atto della riassunzione del giudizio (a seguito del decesso della B.) non avevano alcuna consapevolezza della natura professionale della malattia, anche a fronte del rigetto della domanda di riconoscimento della tecnopatia da parte dell’INAIL; nè può ritenersi che, alla data di deposito della relazione tecnica d’ufficio, se ne potesse avere consapevolezza (perizia che, invero, è stata rinnovata in sede di appello). Inoltre, l’INAIL, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva indicato il riferimento temporale al quale agganciare il dies a quo.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente visto la stretta connessione, sono manifestamente infondati.

La sentenza della Corte d’appello si sottrae alle censure sollevate con il ricorso e si conforma all’orientamento assolutamente consolidato in materia (su cui da ultimo v. Cass. n. 12569 del 2020, Cass. n. 2842 del 2018) fissato già nella nota pronuncia di questa Corte di Cass. n. 5090 del 2001 secondo la quale dopo le sentenze nn. 116 del 1969 e 206 del 1998 della Corte Cost. il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza da parte dell’assicurato (o dei suoi aventi causa) dell’esistenza dello stato morboso, dell’eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.

La Corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che la manifestazione della malattia professionale (rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112) poteva ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante erano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. ossia al momento della riassunzione del giudizio (avviato proprio per accertare la natura professionale della patologia) o, in ogni caso, alla data del deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio che aveva accertato l’origine professionale della patologia (per un caso simile cfr. Cass. n. 17700 del 2014).

3. Va, inoltre, rammentato che questa Corte ha affermato che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 15631 del 2016, Cass. n. 1064 del 2014).

4. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

4. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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