Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17355 del 30/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17355 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7170-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRAIE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DM J,0
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
FINLU SPA;

– intimata avverso la decisione n. 77/2011 della Commissione Tributaria Centrale
di TORINO, depositata il 03/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ot
2.-Ck

Data pubblicazione: 30/07/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTC sezione regionale di Torino ha respinto il ricorso dell’Agenzia —ricorso
proposto contro la sentenza n.414/00/1990 della CT di secondo grado di Alessandria
che (in difformità dalla decisione della locale Commissione di primo grado) aveva
accolto il ricorso della società “IMCA srl”- e perciò ha annullato l’avviso di
liquidazione per differenza di imposta catastale ed ipotecaria richiesta a fronte del
conferimento in natura di un immobile a titolo di aumento di capitale da parte di tale
“Canguro spa”, conferimento la cui base imponibile era stata determinata dalla
società contribuente in somma pari al valore dell’immobile al netto delle passività
anzicchè al valore pieno.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “i criteri per la
determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali sono
chiaramente stabiliti dagli artt.3 e 21 del DPR 635/1972. Di conseguenza l’imponibile
va determinato con riguardo al valore su cui è stata applicata l’imposta di registro”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione e ,falsa applicazione del
combinato disposto degli art.3 e 21 del DPR n.635/1972) la ricorrente si duole
dell’improprio collegamento fatto dalla CTC tra l’imposta di registro e quelle
ipotecarie, per quanto l’una e le altre abbiano presupposti economici ben diversi: la

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letti gli atti depositati

prima ha ad oggetto il negozio nella sua complessità e si collega al complessivo
valore economico dell’operazione (sicché è logico che si tenga conto sia delle attività
che delle passività che formano oggetto delle reciproche obbligazioni), mentre le
seconde si caratterizzano per la loro realità e dunque per la centralità del bene che è
oggetto di trasferimeno, indipendentemente dagli accordi soggettivi intercorsi tra le

l’eventuale accollo di un mutuo).
Il motivo appare fondato e degno di accoglimento.
Ed invero, va qui confermato il consolidato orientamento di codesta Corte (per tutte,
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15046 del 25/10/2002) secondo cui:” in tema di imposte
ipotecaria e catastale, ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni
immobili, il fatto che a questi ultimi debba essere attribuito un identico valore sia ai
fini dell’imposta di registro che delle imposte suddette – essend,o queste, ai sensi degli
artt. 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, “commisurae alla base imponibile
determinata ai fini dell’imposta di registro” – non fa venir meno la diversità di oggetto
propria di ogni singola imposta. Infatti, mentre l’imposta di registro investe l’azienda
oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad
oggetto formalità che riguardano i singoli beni immobili, con la conseguenza che la
base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli
immobili in sè considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche
delle passività relative all’azienda in cui sono compresi”.
Alla luce di tale principio, si propone la cassazione della decisione impugnata, senza
necessità di rimessione al giudice del merito, non essendovi ulteriori accertamenti di
fatto da effettuare.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 25 novembre 2013.

ritenuto inoltre:

4

parti contraenti (sicché si valuta l’oggettivo valore del bene ed è irrilevante

,

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il critegio della soccombenza.

La Corte accogliA
ilz/ricorrso. passa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso de

ontribuente avverso il provvedimento irnpositivo. Condanna la

parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in C
1.800,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

P.Q.M.

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