Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17355 del 26/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/08/2016), n.17355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17774-2010 proposto da:

ITINERA S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso l’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CIANI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA SANTI ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290,

presso l’avvocato ADRIANO CASELLATO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROCCO MANGIA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ITINERA S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso l’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CIANI, giusta

procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 771/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ADRIANO CASELLATO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1999, l’Impresa Grassetto Lavori s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Alessandria, l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute per talune riserve formulate nel corso dei lavori di ristrutturazione e riattivazione del presidio ospedaliero, effettuati in adempimento del contratto stipulato con l’ente in data 28 aprile 1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale adito, con sentenza n. 502/2006, avverso la quale proponeva appello Itinera s.p.a. (già Grassetto Lavori s.p.a.).

2. Il gravame veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 771/2009, depositata il 25 maggio 2009, con la quale il giudice di seconde cure riteneva dovuti, dall’amministrazione appaltante, gli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 33 sulle somme già riconosciute dal Tribunale in relazione alle riserve nn. 3 e 5, nonchè l’importo di Euro 84.000,00, oltre accessori di legge, in relazione alla riserva n. 6 che la Corte territoriale reputava parzialmente fondata.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso Itinera s.p.a. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, sulla base di dieci motivi.

4. La resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va rilevato che la Itinera s.p.a. ha omesso di formulare per ciascun motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), sia il relativo quesito di diritto, in relazione alle dedotte violazioni di legge, sia l’omologo momento di sintesi, con riferimento ai denunciati vizi di motivazione.

2. Ebbene, va osservato, al riguardo, che la norma succitata – introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione – si applica “ratione temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (Cass. 7119/2010; 20323/2010; 25058/2013; 24597/2014). Nel caso concreto, pertanto, essendo stata la sentenza di appello pubblicata il 25 maggio 2009, la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve ritenersi applicabile al ricorso in esame.

3. Del pari a tenore dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08; Cass. S.U. 11652/08; 16528/08). E ciò anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, o dalle sue conclusioni, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255/2011).

4. Per converso, nel caso di specie, la ricorrente ha del tutto omesso di formulare, a corredo di ciascun motivo di ricorso proposto, sia il relativo quesito di diritto, per le censure di violazione di legge articolate, sia il necessario momento di sintesi, con l’indicazione del fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione alle censura di vizio di motivazione proposte. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per cassazione, segue di diritto – ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorchè erano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo applicabile ratione temporis), senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (cfr. Cass. 3419/2004; 8105/2006; 1528/2010; 6077/2015). Nel caso di specie, il ricorso incidentale proposto dall’ Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo è stato notificato in data 29 settembre 2010, ossia nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 5 luglio 2010, ma oltre il termine di un anno e quarantasei giorni (tenuto conto della sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta il 25 maggio 2009. Ne consegue che il ricorso incidentale dell’Azienda Ospedaliera deve essere dichiarato inefficacia.

6. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, per dichiarare interamente compensate fra le stesse le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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