Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17355 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 424/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/08/2006 r.g.n. 1/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Inps proponeva opposizione davanti al Tribunale di Bologna contro il decreto ingiuntivo che B.V. aveva ottenuto nei suoi confronti facendo valere il diritto alla restituzione dei contributi a suo nome versati negli anni 1996 – 1997 alla gestione previdenziale separata per lavoratori autonomi introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

L’opposizione era rigettata dal Tribunale, il quale riteneva la domanda fondata sulla disciplina di legge, come integrata dal D.M. n. 282 del 1996. Ricordava che il B. faceva valere la circostanza di avere gia’ compiuto 60 anni alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, di avere conseguito la pensione di vecchiaia (presso un’altra gestione) a far data dall’1.11.1997, e di avere diritto al rimborso dei contributi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato D.M., non avendo conseguito il diritto ad una pensione autonoma presso la gestione separata.

L’appello proposto dall’Inps era solo in parte accolto dalla Corte d’appello di Bologna, che riteneva che il B. fosse legittimato a chiedere la restituzione solo della quota dei contributi a suo carico e quindi versati dal medesimo, e non anche della parte dei contributi riferibili ai committenti del lavoratore.

La Corte di merito riteneva che il giudice di primo grado, sotto gli altri profili, avesse proceduto ad una corretta applicazione delle previsioni del D.M. n. 282 del 1996, di cui solo genericamente era stata contestata la legittimita’.

L’Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

L’intimato non si e’ costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, artt. 1 e 4.

Sostiene che in caso di soggetto pensionato presso altra gestione, che in forza dei contributi versati alla gestione separata acquisisca il diritto alla liquidazione di una pensione supplementare a norma dell’art. 1, comma 2, del citato decreto, deve escludersi l’applicabilita’ della norma transitoria di cui all’art. 4, comma 2, sulla restituzione dei contributi alla cessazione dell’attivita’ lavorativa, a determinate condizioni, ai soggetti in possesso del requisito dei 60 anni alla data di cui al comma 1.

Il ricorso e’ fondato. Sulla questione dedotta deve farsi riferimento al seguente principio, enunciato dalle Sezioni unite della Corte a composizione di un contrasto di giurisprudenza: “Con riferimento agli iscritti alla gestione pensionistica separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 che vantano anche versamenti di contributi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, il D.M. n. 282 del 1996 va interpretato – quanto alla sorte dei contributi versati alla gestione speciale in misura insufficiente alla costituzione cola’ di autonoma pensione – facendo esclusiva applicazione, in caso di soggetto pensionato in diversa gestione, dell’art. 1, comma 2 dello stesso D.M., e quindi con esclusione del diritto alla restituzione, perche’ i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facolta’ di richiedere;

mentre nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione, dovra’ farsi esclusiva applicazione dell’art. 4, comma 2 dello stesso D.M. quindi con diritto alla restituzione dei contributi, ove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte”.

Poiche’ e’ accertata la ricorrenza nella specie delle condizioni di fatto che comportano l’esclusione del diritto alla restituzione dei contributi, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.

Non deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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