Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17354 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., nella qualita’ di erede di Co.Gi.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO

9, presso lo studio dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MATINO;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, IN VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis, (atto di costituzione del 02/10/08);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1587/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/06/2007 r.g.n. 263/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce, all’esito di nuova CTU,confermava la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da Co.Gi. per ottenere l’indennita’ di accompagnamento, facendola decorrere, non gia’ dalla domanda amministrativa del 25 febbraio 2002, ma dal primo gennaio 2004. Rileva la Corte territoriale che il Co. era risultato affetto da BPCO, miocardiopatia sclero ipertensiva, grave ipoacusia bilaterale, sindrome psicoorganica, poliartrosi con notevoli turbe della deambulazione. La Corte aggiungeva, rispetto ai rilievi svolti alla CTU, che tutta la documentazione invocata era stata presa in esame dall’ausiliare e che, ancora antecedentemente al 2007, alcuni mesi prima della morte, lo stesso presentava integro l’apparato psichico neurologico, uno stato generale discreto ed una deambulazione ancora possibile sia pure con appoggio, di talche’ era congrua la decorrenza dal 2004, mentre non si poteva attribuire rilievo alle generiche certificazioni emesse su richiesta a corredo dell’istanza amministrativa.

Avverso detta sentenza ricorrono gli eredi del Co. con tre motivi, resiste L’Inps con controricorso ed il Ministero ha depositato atto di costituzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988 nonche’ difetto di motivazione, perche’ la CTU si sarebbe basato sulle tabelle allegate alla L. n. 118 del 1971 sulla incapacita’ di lavoro, mentre per la indennita’ di accompagnamento la citata legge del 1988 ha previsto che la indennita’ di accompagnamento non sia incompatibile con una residuale attivita’ di lavoro.

Il motivo non merita accoglimento.

La causa e’ infatti imperniata solo sulla decorrenza della indennita’ di accompagnamento, che e’ stata riconosciuta ancorche’ con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed in nessun punto della sentenza si fa riferimento alla capacita’ di lavoro, presupponendo la esistenza della totale inabilita’, ma si fa riferimento proprio alla possibilita’ di deambulazione autonoma e di espletamento dei compiti quotidiani, sicche’ la censura sembra incoerente con la motivazione contenuta nella decisione.

Con il secondo mezzo si denunzia violazione della L. n. 18 del 1980 e difetto di motivazione, perche’ la sentenza avrebbe limitato la propria valutazione alla c.d. vita vegetativa, trascurando di considerare che la deambulazione si riferisce non solo all’interno della propria abitazione e che per atti quotidiani della vita si intendono anche quelli che consentono un minimum di vita sociale.

Anche questo mezzo non coglie alcun difetto della motivazione, in cui si e’ fatto proprio riferimento all’apparato psichico integro ed alla parziale capacita’ di deambulazione addirittura nel 2007, cosi’ convincendo che dette condizioni erano ancora migliori molto tempo prima, ossia alla fine dell’anno 2003 posto che la indennita’ e’ stata attribuita dal primo gennaio successivo. Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione in relazione alle L. n. 18 del 1980 e L. n. 508 del 1988, perche’ la sentenza non si sarebbe attenuta all’orientamento di legittimita’ per cui la decorrenza deve essere fissata con la massima attenzione. Il CTU non avrebbe valutato la relazione del neurochirurgo sull’intervento di urgenza al cranio a seguito dell’incidente stradale del 2002. Neppure questo motivo merita accoglimento. Non vale infatti richiamare la giurisprudenza di questa Corte sul fatto che lo spostamento della decorrenza della prestazione deve essere compiuto con valutazione attenta ed esaustiva, se poi non si deduce la esistenza di elementi atti a dimostrare che tale valutazione e’ stata, nella precisa fattispecie, manchevole per non essere stata considerata documentazione atta a dimostrare la anteriorita’ del raggiungimento della soglia invalidante. Nella specie si lamenta non essere stata valutato l’intervento di urgenza al cranio a seguito di incidente stradale, effettuato nel 2002, ma questo elemento da solo non inficia le conclusioni cui il CTU e’ pervenuto, e cioe’ che le condizioni per l’indennita’ di accompagnamento, valutati tutti gli elementi, si erano perfezionate solo dal 2004, perche’ non vi sono elementi per affermare la sussistenza di esiti dell’intervento atti ad incidere immediatamente sulla deambulazione autonoma e sulla capacita’ a svolgere gli atti quotidiani della vita. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio della parte costituita, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in mancanza della prescritta dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, di cui far menzione in ricorso). Nulla per le spese del Comune di Matino, che e’ rimasto intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Inps liquidate in Euro 11,00 oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, Iva, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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