Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17354 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

W.U.J. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato SEVERINI

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato TOGNON SERGIO giusta

procura speciale del Dott. Notaio MICHELE SCARANTINO in MERANO 2011

3/3/2009, rep. 41398;

– ricorrente –

contro

RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA

(OMISSIS), ZURICH INSURANCE COMPANY SA;

– intimati –

Nonchè da:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro tempore Dott. S.R. e Dott. C.

T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato BOSCAROLLI TITO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

W.U.J. (OMISSIS), RAS RIUNIONE ADRIATICA

SICURTA’ SPA, ZURICH INSURANCE COMPANY SA;

– intimati –

Nonchè da :

ZURICH INSURANCE COMPANY SA (già ZURIGO ASSICURAZIONI) in persona

del legale rappresentante pro tempore il procuratore speciale Dott.

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCAROLLI TITO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

W.U.J. (OMISSIS), RAS RIUNIONE ADRIATICA

SICURTA’ SPA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS);

– Intimati –

avverso la sentenza n. 204/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 29/10/2008 depositata il

08/11/2008, R.G.N. 174/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato SERGIO TOGNON;

udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO per delega dell’Avvocato BERNARDINI

SVEVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei primi

due motivi e assorbimento del 3^ motivo del ricorso principale;

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello notificato il 3.8.2007, W.U. J. impugnava la sentenza nr. 17/2007, con la quale il Tribunale di Merano aveva rigettato le domande proposte nei confronti della Generali Assicurazioni spa, della Zurigo Assicurazioni spa, della Ras Assicurazioni spa, condannandolo alla rifusione delle spese nei confronti delle compagnie costituite.

In data 12.2.1993 l’albergo gestito dall’appellante, per il quale era stata stipulata una polizza contro i rischi di furto e incendio di furto e incendio, in data 17.2.93, con le Assicurazioni Generali, in regime di coassicurazione con Ras spa e Zurigo spa, era stato distrutto in un incendio. In sede penale, il Pubblico Ministero, incaricato delle relative indagini, chiedeva l’archiviazione, poi disposta dal Gip nel gennaio 1994. In seguito i periti nominati, rispettivamente, dal W. e dalle Generali eseguirono diversi sopralluoghi e poichè uno di essi aveva sostenuto che L’incendio fosse di origine dolosa, il W. venne rinviato a giudizio e successivamente assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza, passata in giudicato, del 17.11.2000.

In data 9.1.1995, a seguito di procedura arbitrale, le Assicurazioni enerali indennizzavano il W. (corrispondendogli L. 1.585.000.000).

Quest’ultimo adiva innanzi al Tribunale di Merano detta compagnia assicuratrice per sentir dichiarare l’inefficacia e l’inapplicabilità dell’art. 17, comma 2, delle condizioni, generali di contratto per vessatorietà e mancata sottoscrizione della stessa ex art. 1341 c.c. e dichiararsi che il tempo occorso per lo svolgimento del processo penale non poteva essere considerato ai fini della sospensione dei termini di pagamento, con conseguente condanna delle Assicurazioni Generali alla corresponsione degli interessi e della svalutazione sul suddetto importo.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 17/2007, rigettava le domande del W..

Proponeva appello il W. deducendo, tra l’altro, che in relazione a detto indennizzo, la svalutazione era stata erroneamente negata, e la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la decisione in esame depositata in data 8.11.2008, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado.

Ricorre per cassazione W.U.J. con tre motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso la società Generali Assicurazioni, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, senza quesito”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., anche in relazione all’art. 1277 c.c. con riguardo alla domanda di pagamento del danno da svalutazione; si censura la decisione impugnata in quanto “la Corte Bolzanina fa proprie le argomentazioni del primo Giudice: in sostanza dicendo che indipendentemente dall’espressa formulazione di argomenti contrari ad opera delle altre parti compete a chi agisce, l’onere di dimostrare la fondatezza degli elementi costitutivi della domanda; e che quindi toccava a parte attrice tale onere, e cioè di dimostrare la fondatezza degli elementi costitutivi della domanda e quindi del pregiudizio patrimoniale consistente nel ridotto valore della somma costituente l’indennizzo”.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. con riferimento all’art. 824 bis c.p.c. e segg., in quanto il giudice di primo grado introduce di sua iniziativa il tema dell’arbitrato a proposito della salutazione del danno e della definitività dello stesso citando a questo proposito l’art. 16 terzo comma Condizioni Generali di Polizza e dicendo che in questa indennità comunque doveva essersi tenuto conto della svalutazione e degli interessi.

Con il terzo motivo si deduce violazione sempre degli artt. 112 e 167 c.p.c.; si censura la decisione impugnata in quanto “trattandosi di debito di valore il pagamento differito della somma capitale rispetto al termine contrattuale comportava automaticamente anche il pagamento di interessi e danni da svalutazione”.

Ricorso incidentale condizionato:

con l’unico motivo si deduce difetto di motivazione in relazione all’eccezione di prescrizione sulle domande proposte dal W..

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale non merita accoglimento, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte di merito ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla infondatezza della domanda del W. in ordine alla chiesta rivalutazione della somma oggetto di indennizzo, ritenendo in proposito non fornita dallo stesso adeguata prova; detta Corte ha in particolare affermato che “il primo giudice, con motivazione analitica e diffusa, su questo come su tutti gli altri capi della questione, ha legittimamente osservato (con ciò facendo semplicemente valutazione della intrinseca fondatezza della domanda proposta in giudizio) che l’attore una tale prova non aveva affatto offerto, non avendo dimostrato la ragione per la quale la stima dell’ammontare dell’indennizzo, effettuata dal collegio dei periti nell’aprile del 1997, si dovrebbe considerare operata alla stregua del valore numerario del 1994, mentre invece è principio generale che il danno si stima nel momento in cui si opera la liquidazione. Ed infatti è chiaro che il ritardo nell’adempimento di una obbligazione non provoca pregiudizio alcuno sotto il profilo del decremento del potere di acquisto se poi l’adempimento viene effettuato in modo coerente al valore intrinseco del numerario nel momento dell’adempimento medesimo”. Ciò premesso, va ulteriormente rilevato che, a parte la considerazione della inadeguata formulazione dei quesitì ex art. 366 bis c.p.c. (in quanto, in relazione alla fattispecie in esame, non rendono comprensibile, di quale principio di diritto si chiede alla Corte l’enunciazione) e l’ulteriore considerazione, con particolare riferimento al secondo motivo che non risulta specificamente indicato e prodotto il lodo arbitrale (o comunque la valutazione peritale) in questione ex art. 366 c.p.c., n. 6 e ex art. 369 c.p.c. che il ricorrente non censura la triplice ratio decidendi dell’impugnata decisione.

La Corte di merito ha, in sintesi affermato, che detta rivalutazione è stata effettuata dal collegio dei periti nell’aprile del 1997; che la clausola 17 delle condizioni generali di contratto è da ritenersi comunque operativa in quanto “il difetto degli astratti presupposti dell’obbligazione per interessi moratori rende del tutto irrilevante la questione dell’asserita nullità della clausola n. 17…….”; che era compito del W., spettando a lui il relativo onere probatorio, dimostrare l’eventuale pregiudizio patrimoniale subito.

Tali ragioni del decidere non risultano specificamente impugnate nel loro complesso iter argomentativo.

Infine, in relazione alle dedotte violazioni ex art. 112 c.p.c. (di cui in particolare al secondo e al terzo motivo) il ricorrente manca di autosufficienza in quanto non indica le modalità specifiche delle sue richieste rispetto alle asserite deduzioni dei giudici di merito ultra o extra petita.

Come detto, resta assorbito il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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