Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17354 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1795-2020 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSIO OLDRINI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1250/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere. Relatore Dott. ELENA

BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza depositata il 25.6.2019, la Corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di C.I. volta a conseguire la rendita o l’indennizzo per malattia professionale;

avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore deducendo due motivi di censura; l’INAIL ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito, pur evidenziando – con riguardo alla patologia al rachide – la presenza di una malattia multifattoriale, fondato il proprio giudizio sulle risultanze di un elaborato peritale contraddittorio in quanto l’anamnesi lavorativa effettuata dal consulente tecnico d’ufficio ha evidenziato l’esposizione al rischio lavorativo (movimentazione manuale di carichi consistenti in scatoloni del peso di circa 15 kg, fino a 25 kg, da sollevare fino ad una altezza di 2,40 cm);

con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 38 del 2000 ed al D.M. 12 luglio 2000 avendo, la Corte territoriale, invertito il criterio dell’onere della prova, essendo sufficiente, con riguardo alle malattie multifattoriali, provare – a carico del lavoratore – l’esposizione a rischio lavorativo e l’esistenza della patologia, essendo irrilevante il potenziale concorso di fattori extralavorativi, salvo prova contraria da fornirsi a carico dell’INAIL;

i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati;

l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); nel caso di specie, la Corte distrettuale ha sottolineato che il c.t.u. aveva evidenziato, nella ricostruzione della storia lavorativa, che il C. aveva fatto uso di carrello elevatore e, dopo un primo triennio era stata addetto al magazzino arrivi e non aveva più movimentato manualmente carichi pesanti, ed ha aggiunto che tali circostanze “non hanno formato oggetto di specifiche critiche ad opera dell’odierno appellante” (pag. 5 della sentenza impugnata);

il primo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile in quanto volto nella sostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, per giunta al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operando, inoltre, nel caso di specie la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”;

in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell’eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi

(come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018);

nella specie parte ricorrente non ha addotto alcun fatto la cui considerazione da parte del giudice avrebbe di per sè condotto ad un diverso e a sè favorevole giudizio, limitandosi ad evidenziare una circostanza meramente indiziaria (ossia la movimentazione manuale dei colli per parte della giornata durante l’adibizione al magazzino partenze della ditta BIEFFE MEDICAL) che, non possedendo di per sè l’attitudine a tradurre la probabilità dell’evento in termini di certezza giudiziale, non potrebbe non essere valutata comparativamente con le altre che la Corte di merito ha valorizzato (“presenza di scoliosi lombare dx convessa con rotazione delle vertebre sul loro asse, preesistenza di una condizione francamente predisponente a fenomeni di degenerazione discale vertebrale”, attività di magazziniere ed addetto alla linea vetro “effettuata fondamentalmente con uso di carrello elevatore elettrico con forche frontali”, adibizione, dopo i primi tre anni, “al magazzino arrivi ove non risulta movimentasse manualmente carichi pesanti”) per giungere alla conclusione secondo cui – trattandosi di patologia tipicamente multifattoriale, con conseguente onere in capo all’interessato di fornire prova concreta e specifica del nesso di causalità relativo all’origine professionale della stessa – “la portata “predisponente a fenomeni di degenerazione discale” di tale condizione, affermata dal CTU nominato dal Tribunale, non è stata in alcun modo contestata dal CTP del ricorrente in primo grado, il quale ha sostanzialmente condiviso la carenza di elementi in ordine all’origine professionale della patologia al rachide” (così la sentenza impugnata, pag. 5);

anche prima della modifica apportata all’art. 360 c.p.c., n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, cit., art. 54, la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, nè per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. ancora Cass. n. 7916 del 2017, cit.);

il ricorso, pertanto, va rigettato;

nulla è dovuto per le spese di lite sussistendo i requisiti per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (condizioni già accertate in sede di merito e mai modificatesi);

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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