Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17354 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MAGDA Cristiano – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13787/2011 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. nonchè del socio illimitatamente

responsabile C.G., in persona del curatore Dott.

D.V.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe

Ferrari n. 2, presso l’avvocato Antonini Giorgio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Ulissi Rossana, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.C. S.r.l. Società Gestione Crediti, nella qualità di

procuratrice speciale di Ares Finance S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Spallanzani n.22/a, presso l’avvocato Nuzzo Antonio (Studio Legale

Bussolotti Nuzzo & Associati), che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giovanardi Carlo Alberto, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il

18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2017 dal Cons. Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per il rigetto eccezione preliminare

controricorrente; rigetto dei motivi quinto, primo e terzo,

assorbito il quarto motivo;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Patrizia Usai, con delega

avv. Nuzzo, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., già s.a.s., e del socio illimitatamente responsabile C.G., ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., nei confronti di SGC Gestione Crediti s.r.l., quale mandataria di Ares Finance (cessionaria di credito ipotecario di B.N.L. s.p.a.), avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto il reclamo proposto L. Fall., ex art. 26, dalla SGC avverso il provvedimento del Giudice Delegato che, per quanto qui rileva, aveva escluso la società reclamante dal riparto del ricavato della vendita di un immobile in (OMISSIS) sul presupposto – negato invece dal tribunale, ai soli fini della attribuzione del ricavato stesso – che, al momento della presentazione delle domande di ammissione al passivo, tale immobile era entrato nel patrimonio della società, mentre la società reclamante aveva chiesto di insinuarsi in via privilegiata, in virtù di ipoteca iscritta sull’immobile in danno dei due soci Ca.Gi. e G., nel solo fallimento di quest’ultimo.

Al ricorso, affidato a cinque motivi, resiste SGC s.r.l., deducendo l’inammissibilità del ricorso e in subordine la sua infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

SGC s.r.l. ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, e quindi di legittimazione, del curatore fallimentare a proporre ricorso per cassazione.

Il rilievo è fondato.

Deve infatti tenersi presente che il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già s.a.s.) e del socio illimitatamente responsabile è stato dichiarato nel 1992 ed è dunque, a norma del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, regolato dalle disposizioni vigenti prima della riforma introdotta da tale D.Lgs.. Disposizioni che, secondo l’interpretazione espressa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis n. 738/1975; n. 8148/1987; n. 3048/2000; n. 2988/2006; n. 20048/2010), legittimavano il curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti (del giudice delegato e) del tribunale fallimentare soltanto quando fosse in gioco un suo interesse personale, dovendo escludersi che egli, quale organo ausiliare del giudice, fosse portatore di un interesse che lo legittimasse ad impugnare detti provvedimenti a tutela della massa dei creditori, contrapponendo la propria valutazione a quella che degli interessi della massa esprimevano gli organi ai quali, secondo le varie fattispecie processuali regolate dalla legge fallimentare, la relativa tutela era rimessa. Il principio così ripetutamente affermato si mostra invero coerente con le funzioni e il ruolo attribuiti al curatore fallimentare dalla L. Fall., art. 31, ante riforma, in connessione con il disposto dell’allora vigente L. Fall., art. 100, che (a differenza dell’attuale L. Fall., art. 98) non lo considerava parte del procedimento legittimata ad impugnare i crediti ammessi, prevedendo che il ricorso gli fosse notificato ai soli fini di rendere estensibile nei suoi confronti l’efficacia della decisione (cfr. Cass. n. 6954/1994). Del resto, la generale attribuzione al curatore della qualità di parte nel sub procedimento volto all’accertamento del passivo è comunemente ritenuta una delle novità più significative della riforma del 2006.

Alla luce dunque di tale giurisprudenza – dalla quale, per quanto detto, non vi è ragione per discostarsi -, deve escludersi nella specie la legittimazione del Curatore ad impugnare un provvedimento del Tribunale fallimentare che non coinvolge in alcun modo la sua persona. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio, in Euro 7.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA