Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17353 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1712/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata

difesa dagli avvocati GIULIANO MANNA, MAURIZIO MANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/11/2013 R.G.N. 254/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1204 del 2013, respingeva il gravame proposto dall’I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a, avverso la sentenza di primo, grado che aveva accolto tre opposizioni a ruolo esattoriale, svolte da Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., in riferimento a cartelle aventi ad oggetto contribuzione minore e somme aggiuntive, per i periodi novembre 2004 – giugno 2005 e luglio 2005 – luglio 2006;

la Corte escludeva la sussistenza dell’obbligazione contributiva argomentando – in adesione ad altri precedenti della medesima Corte fiorentina – dalla natura pubblica dell’opponente; in particolare, osservava come non fosse significativa la veste formale di società per azioni della Edilizia Provinciale Grossetana e come, invece, dovesse attribuirsi dirimente rilievo alle caratteristiche sostanziali della sua attività (corrispondente alla competenza delle cessate Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica) e alla presenza, nella specie, di indici atti a identificare, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, un organismo di diritto pubblico, esonerato, come tale, dalle contribuzioni minori;

ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’I.N.P.S., affidandosi ad un articolato motivo;

la S.p.A. Edilizia Provinciale Grossetana ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge, nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza per aver accolto la tesi di Edilizia Provinciale Grossetana (di seguito EPG) S.p.A. basata sulla sua natura di ente di diritto pubblico per essere il suo capitale interamente in mano pubblica e per perseguire finalità pubblicistiche erogando servizi di utilità pubblica;

questa Corte di cassazione ha già negato alla Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. la natura di ente di diritto pubblico (v., al riguardo, Cass. nn. 3714, 4274, 4275, 7023 del 2016, n. 30233 del 2017) ed ha precisato che: con L. reg. n. 77 del 1998, la Regione Toscana ha provveduto a riorganizzare la materia dell’edilizia residenziale e, dopo aver disciplinato funzioni e compiti della regione e dei comuni, ha stabilito lo scioglimento e la liquidazione delle ATER (Agenzie Regionali Territoriali per l’Edilizia) e ha previsto, all’art. 5, comma 1, che “Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP (Edilizia residenziale pubblica) già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 1, nonchè quelle attinenti a nuove-realizzazioni sono esercitate dai Comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio, individuati con la procedura di cui al presente articolo. I Comuni gestiscono le altre funzioni di cui all’art. 4, preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia”;

i sensi del successivo art. 6, i comuni stabiliscono, mediante apposita conferenza, l’esercizio in forma associata delle funzioni di cui al precedente art. 5, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l’esercizio delle funzioni;

l’art. 7 stessa legge regionale prevede l’assegnazione del personale ATER ai soggetti individuati per l’esercizio delle suddette funzioni e stabilisce che il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL degli addetti al settore;

detta normativa, al pari di altre leggi regionali emanate nella seconda metà degli anni ‘90, si inserisce nel processo di riforma del settore, che ha comportato la trasformazione degli enti di edilizia residenziale pubblica in enti economici o l’istituzione di una molteplicità di enti riformati, cui sono state attribuite svariate denominazioni (Aziende, Agenzie etc.) tutte dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale loro attribuito anche se quanto all’assetto istituzionale è stata in un primo tempo mantenuta la forma tradizionale propria dei vecchi IACP (natura di ente pubblico dotato di organizzazione, amministrazione e contabilità autonome, ruolo strumentale dell’ente);

da ciò consegue l’accoglimento del motivo, con il quale l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di legge in tema di contribuzione di maternità (L. n. 1204 del 1871, art. 21) malattia (L. n. 138 del 1943, art. 6), assegni familiari (D.P.R. n. 797 del 1955, art. 75), fondo di garanzia gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti L. n. 88 del 1989, ex art. 24 (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), nonchè violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, L. n. 88 del 1989, art. 49,L. n. 274 del 1991, art. 5 e della L.R. Toscana n. 77 del 1988;

la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle singole obbligazioni contributive nonchè sull’eventuale loro misura e decorrenza, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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