Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17353 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA FOLGORE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 14/A, presso lo

studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.S.;

– intimato –

e da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI GIOVANNI

UMBERTO, DI GIOVANNI ETTORE, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LA FOLGORE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 383/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/05/2008 R.G.N. 59/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato DI GIOVANNI MATILDE per delega DI GIOVANNI UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Z.S., “guardia giurata” alle dipendenze della S.r.l. “La Folgore”, venne licenziato con preavviso il 25.9.1991 per essersi rifiutato di svolgere le mansioni inerenti al servizio di riscossione delle bollette di abbonamento mensile. L’impugnazione del licenziamento fu accolta dal Pretore di Noto con sentenza n. 68 del 13.11.1998, recante la condanna della societa’ alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 18.9.2001, n. 11, il Tribunale di Siracusa accoglieva parzialmente l’appello della societa’ e, in riforma della decisione di primo grado, condannava la Folgore S.r.l. a riassumere Z. S. entro il termine di giorni tre, o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un’indennita’ pari a cinque mensilita’ dell’ultima retribuzione. All’esito di riforma parziale della decisione di primo grado il Tribunale perveniva sul rilievo che il lavoratore non aveva provato il requisito dimensionale dell’impresa costituente il presupposto della tutela reale apprestata dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

3. Il ricorso per cassazione di Z.S., articolato in tre motivi, e’ stato accolto per quanto di ragione con sentenza n. 881 del 18.1.2005 e la causa rinviata alla Corte di appello di Catania.

4. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, rigetta l’appello e conferma la decisione del Pretore di Noto in data 27.11.1998. La motivazione e’ che la sentenza di cassazione aveva enunciato il principio secondo cui la mancata contestazione del requisito dimensionale necessario per la tutela reale contro i licenziamenti illegittimi (esplicitata dal difensore della Societa’ mediante la rinuncia all’eccezione formulata nella comparsa di costituzione) aveva esonerato il lavoratore dall’onere di provare il detto requisito; che la reintegrazione non era impedita dall’avvenuto esercizio dell’opzione per l’indennita’ sostitutiva, siccome la predetta indennita’ non era stata pagata; che lo Z. non aveva impugnato la statuizione del Pretore di Noto relativa alla spettanza dei soli interessi legali sul credito risarcitorio, sicche’ non poteva trovare applicazione la sentenza costituzionale 2.11.2000, n. 459.

5. Vi e’ ricorso principale per tre motivi della S.r.l. “La Folgore” e ricorso incidentale per due motivi del resistente, mediante controricorso, Z.S., che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli art. 2909, 1322 e 1324 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e vizio della motivazione, sostenendo che il giudicato formatosi a seguito del giudizio di cassazione, relativo all’efficacia da attribuire alla non contestazione della sussistenza del requisito dimensionale per l’applicabilita’ della tutela reale, doveva considerasi superato dal successivo giudicato formatosi a seguito della mancata proposizione, nell’atto di riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catania, della questione concernente l’avvenuta revoca, ad opera del nuovo difensore nominato nel primo grado di giudizio, del riconoscimento della dimensione aziendale, revoca implicitamente ritenuta dal primo giudice (che aveva valutato il requisito in base agli elementi di prova raccolti), nonche’ dallo stesso Tribunale di Siracusa (che aveva, invece, ritenuto non provato il requisito medesimo). In tal senso e’ formulato il quesito di diritto che conclude il motivo.

3. Il secondo motivo del ricorso principale concerne lo stesso profilo di censura, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 416, 115 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c.) e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto precluso dalla sentenza di cassazione l’esame della questione relativa alla revoca del riconoscimento della sussistenza del requisito dimensionale, sebbene tale questione fosse rimasta estranea al decisum della Corte di cassazione, ma poi, contraddittoriamente, osservato che non era stata fornita prova dell’avvenuta revoca; per non avere osservato il principio di diritto, pure enunciato dalla stessa sentenza di cassazione, secondo cui grava esclusivamente sul lavoratore che invoca la tutela reale l’onere di provare il requisito dimensionale, affermando che nessuna prova era stata acquisita circa la natura autonoma della sede di (OMISSIS), cui era addetto il lavoratore, in contrasto con gli elementi acquisiti in causa (libro paga e matricola; deposizione del teste C.).

4. La Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale perche’ concernenti una questione unica, deve dichiararne l’inammissibilita’ perche’ e’ preclusa dal giudicato interno la proposizione della questione relativa al fatto della non contestazione, da parte della societa’ convenuta nel giudizio di primo grado, della sussistenza del requisito dimensionale presupposto della tutela reale. Trova, infatti, applicazione il principio, consacrato dall’art. 384 c.p.c., dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, efficacia preclusiva che riguarda non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimita’, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 15 giugno 2006, n. 13787; 23 marzo 2005, n. 6260).

4.1. L’effetto preclusivo dell’anzidetta questione emerge con chiarezza dall’esame della sentenza di cassazione (che la Corte ha il potere di compiere direttamente: Cass. 25 marzo 2005, n. 6461).

4.2. Il ricorso del lavoratore risulta accolto all’esito delle seguenti considerazioni: a) la societa’ aveva allegato la non sussistenza del requisito dimensionale richiesto per l’applicabilita’ della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi e l’onere di provare il contrario gravava sul lavoratore; b) dalla sentenza impugnata, pero’, risultava che all’udienza del 30 settembre 1993 il difensore della societa’ si era espresso “concordando sulla sussistenza dei requisiti di applicabilita’ della L. n. 300 del 1970, art. 18 integralmente e aveva cosi’, avendo il potere di rinunciare all’eccezione, reso pacifica la circostanza di fatto esonerando il lavoratore dall’onere di comprovarla.

Ne discende il vincolo per il giudice del rinvio di considerare raggiunta la prova della sussistenza del requisito dimensionale e l’impossibilita’ di considerare altri elementi acquisiti alla causa eventualmente in grado di dimostrare il contrario. A tale vincolo il giudice del rinvio si e’ attenuto e restano, di conseguenza, assorbite le diverse censure contenute nei due motivi, comprese quelle relative a specifici punti della motivazione della sentenza impugnata, motivazione da considerare superflua in presenza dell’obbligo di osservare il principio enunciato dalla sentenza rescindente.

5. Il terzo motivo del ricorso principale, denunciando violazione di norme di diritto (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, artt. 1322 e 1324 c.c.) e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inidoneita’ dell’opzione esercitata in data 19.12.1998 per il pagamento dell’indennita’ sostitutiva a precludere l’ordine di reintegrazione in mancanza del pagamento della somma. Si sostiene che l’esercizio dell’opzione manifesta la volonta’ del dipendente di non riprendere servizio e non consente percio’ di emanare l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro fino a quando non sia lo stesso lavoratore, perdurando il mancato pagamento dell’indennita’, a domandare di essere reintegrato. In questi termini e’ formulato il quesito di diritto che conclude il terzo motivo di ricorso.

6. Anche questo motivo e’ inammissibile perche’ la questione non era stata proposta con l’atto di appello e non poteva essere introdotta nel giudizio di rinvio.

6.1. L’opzione per il pagamento dell’indennita’ sostitutiva della reintegrazione era stata esercitata in data 19.12.1998, subito dopo la pronuncia del Pretore di Noto; la societa’ non ha sollevato con l’atto di appello la questione dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro quale conseguenza dell’opzione e il giudizio di cassazione si e’ svolto, nell’ambito della lite delimitata dai motivi di ricorso del lavoratore, in relazione alla contestazione del diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro.

6.2. Ne segue che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta nella parte in cui ha preso in esame il fondamento di merito della questione dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con l’opzione, anziche’ dichiarare inammissibile una questione non proposta con l’atto di appello.

7. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere il giudice del rinvio compensato le spese del giudizio di cassazione senza adeguata motivazione se non il generico ed errato riferimento alla “novita’ della questione”.

8. Il motivo non e’ fondato.

Va fatta applicazione del principio secondo il quale l’art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, deve essere interpretato nel senso che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, che tuttavia puo’ essere desumibile anche dal complesso della motivazione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni, richieste, invece, dopo la riforma del 2005 (Cass. S.u. 30 luglio 2008, n. 20598). Alla stregua di tale principio, la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione appare sufficientemente e logicamente giustificata dalla circostanza che l’accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Siracusa e’ stato determinato da una circostanza che, sebbene acquisita alla causa e risultante dalla stessa sentenza, non aveva formato in precedenza oggetto di dibattito.

9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale e’ denunciata violazione degli artt. 429 e 345 c.p.c., dell’art. 150 disp. att. c.p.c., art. 2909 c.c. e L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 unitamente a vizio della motivazione, per non avere il giudice del rinvio attribuito al lavoratore la rivalutazione monetaria in cumulo con i soli interessi legali riconosciuti dal giudice di primo grado, sebbene soltanto dopo la sentenza di cassazione fosse stato possibile azionare tale diritto.

10. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale e’ privo di fondamento giuridico, dovendosi rispondere al quesito di diritto formulato con l’applicazione del principio secondo il quale la regola per cui la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito di lavoro, che deve essere liquidata anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza necessita’ di specifica domanda del creditore , va coordinata con le norme che concernono la formazione del giudicato. Ne consegue che, ove la sentenza di primo grado abbia negato, esplicitamente o implicitamente, il diritto alla rivalutazione, e’ indispensabile, onde impedire che il giudicato precluda al giudice di secondo grado l’esercizio del potere ufficioso, l’impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare sufficiente, a tal fine, il gravame proposto dalla controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all’ambito dell’impugnazione secondo il principio tantum devolutum quantum appellatimi e stante la vigenza del divieto di reformatio in peius della sentenza in danno dell’unico impugnante (vedi, tra le numerose decisioni conformi: Cass. 20 gennaio 2005, n. 11129; 10 febbraio 2000, n. 1496; 6 aprile 1999, n. 3330).

Nessuna rilevanza assume poi la data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 459 del 2000 – dichiarativa dell’incostituzionalita’ della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 nella parte in cui pone la regola della non cumulabilita’ di rivalutazione ed interessi, per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato – siccome la vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all’esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non puo’ in alcun modo qualificarsi come “impedimento giuridico” all’esercizio del diritto medesimo, costituendo un mero ostacolo “di fatto”, ovviabile attraverso la proposizione dell’incidente di costituzionalita’, idoneo a rimuoverlo (giurisprudenza consolidata della Corte: vedi, con specifico riferimento alla questione del cumulo tra interessi e rivalutazione, Cass. 20 agosto 2004, n. 164049).

Pertanto, indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata (irrilevante per le questioni di diritto), e’ conforme al diritto la statuizione negativa in tema di rivalutazione monetaria del credito di lavoro dello Z..

11. Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale comporta, in ragione della soccombenza reciproca, la compensazione per l’intero delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA