Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17353 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato COLNAGO GIORGIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI NICE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBONETTI SERENA

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SUBALPINA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 673/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 9/03/2007, depositata il 23/04/2008

R.G.N. 1910/2004;

udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato BEVILACQUA GIANCARLO (per delega dell’Avv. COLNAGO

GIORGIO);

udito l’Avvocato RUGGIERO STEFANO (per delega dell’Avv. VAGLIO

MAURO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ch.Mi., esercente la potestà genitoriale sul minore C.M., conveniva in giudizio nell’aprile 1999 davanti al Giudice di Pace di Faenza il proprio coniuge separato C. S., L.F. e la Allianz Subalpina s.p.a. per conseguire il risarcimento causato da collisione tra le autovetture del C. e del L., entrambe assicurate presso la Allianz, avvenuta il 29.12.1998. esponeva che l’auto sulla quale il minore era trasportato, guidata dal C., stava uscendo dall’area di un distributore quando era stata colpita dall’auto del L..

Si costituivano sia il C. che il L. che la Allianz.

A seguito di provvedimento del Giudice di Pace in ordine alla propria incompetenza per valore, riassunta la causa innanzi al Tribunale di Ravenna -sezione di Faenza, quest’ultimo, espletate consulenze mediche, con sentenza in data 25.2.2004, affermava la responsabilità esclusiva del C. che condannava al risarcimento dei danni liquidati in Euro 7.397,86 oltre rivalutazione e interessi. A seguito dell’appello del C., costituitisi il L. e la Allianz (che a sua volta proponeva appello incidentale condizionato), la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza in esame depositata in data 23.4.2008, in accoglimento del gravame, così statuiva:

“dichiara che l’incidente fu causato da colpa esclusiva di L. F. e condanna in solido il predetto e la s.p.a. Allianz Subalpina a pagare, a titolo di risarcimento, la somma di Euro 135.290,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come in parte motiva, dal 20.12.1998 alla data di pubblicazione della presente sentenza; dichiarare che nulla è dovuto dal C. alla Allianz e al L. nè per risarcimento, nè per spese di lite. In accoglimento dell’appello incidentale condizionato della Allianz Subalpina condanna il L. alla restituzione; della somma di Euro 17.568,92, oltre interessi legali dal 29.4.2004”.

Affermava in particolare la Corte di merito che “il primo Giudice è pervenuto ad una svalutazione totale di dati obiettivi accertati dai carabinieri, in base alla testimonianza resa dal giovane B. V., non presente al momento degli accertamenti. La Corte ritiene di non condividere la fiducia riposta dal Tribunale su quella deposizione poichè essa appare del tutto inconciliabile con i rilievi e le testimonianze del vicebrigadiere T. e del Carabiniere D.S.. I frammenti caduti all’interno della banchina e a distanza di quasi tre metri dalla linea marginale della carreggiata, la presenza di uno scarrocciamento gommoso in corrispondenza di quel punto, le posizioni finali della autovetture, con l’auto del C. finita nel fossato e con l’auto del L. tutta all’interno della banchina antistante l’area di servizio, rappresentano eventi inconciliabili con l’ipotesi, affermata dal B., che l’auto procedesse nella corsia di marcia e che l’auto del C. si fosse immessa nella carreggiata senza dare la precedenza”. Ricorre per cassazione il L. con tre motivi, deducendo rispettivamente violazione dell’art. 116 c.p.c., difetto di motivazione in ordine all’asserita responsabilità dell’odierno ricorrente e difetto di motivazione in relazione all’esame della prova documentale; resiste con controricorso il C.. Il ricorrente ha, altresì,depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, violazione degli artt. 2727, 2729 c.c, art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e dell’art. 113 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si deduce “omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla responsabilità riconosciuta di L.F. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dell’art. 116 c.p.c.”.

Con il terzo motivo si deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio relativamente alla prova documentale fornita dal L. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dell’art. 116 c.p.c.”.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile in quanto i relativi motivi che, tra l’altro, tendono a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto in ordine a elementi documentali e probatori, non risultano assistiti da quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (risultando la sentenza impugnata depositata, nella vigenza di detta norma, in data 23.4.2008) .

Ciò è da rilevarsi anche per quanto attiene le censure aventi ad oggetto difetto di motivazione in relazione a quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8897/2008), secondo cui allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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