Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17353 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1529-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C., F.G., F.A.M.G.,

eredi legittimi di Fl.An., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA MONTE AUTORE N. 1, presso lo studio dell’avvocato GIULIANA

ARCIGLI, rappresentate e difese dall’avvocato TERESA NOTARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 582/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA

BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.C., F.G., in proprio e quale amministratore di sostegno di F.A.M.G., con ricorso del 2014 adivano il Tribunale di Messina al fine di ottenere i benefici previsti dalla L. n. 210 del 1992, in considerazione dell’epatopatia cronica HCV che asserivano essere correlata alle trasfusioni di sangue cui era stato sottoposto il congiunto Fl.An. durante un ricovero ospedaliero nell’anno 1971.

2. La Corte d’appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda. Argomentava – al fine del rispetto del termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione decorrente dall’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – che il ricorrente non aveva potuto avere conoscenza della riconducibilità causale della malattia epatica HCV alla trasfusione nel corso del ricovero concluso a dicembre 2004, sicchè doveva ritenersi tempestiva la domanda presentata nel luglio 2008.

3. per la cassazione della sentenza il Ministero della Salute ha proposto ricorso fondato su un motivo e le originarie ricorrenti oppongono difese con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, non avendo, gli interessati, dimostrato che il de cuius avesse acquisito la consapevolezza del nesso della patologia epatica con le trasfusioni subite nel corso del 1971 solamente alla data di presentazione della domanda di indennizzo;

2. il ricorso è manifestamente infondato: a norma della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 nel testo modificato dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9 la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali (…) dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”;

3. la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente “dal momento dell’acquisita conoscenza dell’esito dannoso dell’intervento terapeutico” non è talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell’indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342 del 2006);

4. per la decorrenza del termine triennale, si richiede la consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione (o alla trasfusione), dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, tabella A allegata (cfr. Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 22706 del 2010; Cass. n. 19811 del 2013, Cass. n. 2684 del 2017; Cass. n. 20 del 2018);

5. si è anche precisato che ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – con la quale è stato esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina (in questo senso le Sezioni unite di questa Corte 22.7.2015 un. 15352 e 15353); ciò vale tuttavia a condizione che alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento da cui tale conoscenza sia intervenuta (Cass. n. 7240 del 27/03/2014);

6. in definitiva, per la decorrenza del termine triennale di decadenza non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell’epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l’indennizzo, e quindi anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia di indennizzabilità (Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010 cit., Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 12019 del 2016);

7. nel caso di specie, la Corte territoriale — con accertamento di fatto insindacabile in questa sede – ha ritenuto che il de cuius non aveva potuto avere conoscenza della correlazione della patologia epatica con le trasfusioni nel corso del ricovero subito nell’anno 2014 (e concluso a dicembre di quell’anno) e che non vi era prova della consapevolezza della connessione della patologia con la trasfusione prima della domanda amministrativa del luglio 2008;

8. il ricorso deve quindi essere respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza;

9. non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018) e non risultando nel caso di specie elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale; ciò al fine del necessario contemperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che ostacola il rispetto della ragionevole durata dei processi pendenti, e la tutela del diritto di azione di rilevo costituzionale;

10. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed il ricorrente Ministero ne è uscito soccombente. Tuttavia, trattandosi di controversia promossa da ente statale, esso risulta esente dall’obbligo di versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA