Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17353 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1717/2013 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.c.a.r.l. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del curatore dott. D.F.V., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Sesto Rufo n. 23, presso l’avvocato

Moscarini Lucio Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Piga Marcello, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e

A.F.; Ar.An.; B.S.: nella qualità di

tutore di B.B.; C.L. e C.P.: nella

qualità di eredi di C.N. e L.A.; + ALTRI

OMESSI

– ricorrenti successivi –

contro

BA.En., + ALTRI OMESSI

– intimati –

e contro

AC.LU., + ALTRI OMESSI

– Ma.Lo., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Caldana Piergiuseppe, giusta procura speciale per

Notaio dott. N.F. di (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello

Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti + controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

A.F.; A.A.; B.S.: nella qualità di

tutore di B.B.; C.L. e C.P.: nella

qualità di eredi di C.N. e L.A.;

D.M.; + ALTRI OMESSI

– intimati –

e contro

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dello

Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Al.Ma., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti + controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

A.F.; Ar.An.; B.S.: nella qualità di

tutore di B.B.; C.L. e C.P.: nella

qualità di eredi di C.N. e L.A.;

D.M.; + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 5178/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso Ac., assorbiti gli altri motivi. Accoglimento del primo

e quarto motivo del ricorso A.. Rigetto del ricorso del Ministero

del Lavoro, inammissibilità del ricorso del Ministero dello

Sviluppo Economico;

udito, per i ricorrenti successivi A. e i controricorrenti

Ba., l’Avvocato G. Buscemi, anche per delega avv. Forghieri, che ha

chiesto il rigetto;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Ministeri,

l’Avvocato Generale dello Stato P. Gentili che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2000, alcuni soci della (OMISSIS) soc. coop. a r.l., dichiarata fallita il 27 novembre 1996 dopo avere, sin dal 1988, svolto attività di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria senza autorizzazione, convennero in giudizio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità omissiva, non avendo esso adempiuto ai propri obblighi legali di vigilanza.

Altri soci intervennero in corso di causa, mentre all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2004 si costituirono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Fallimento.

Con sentenza n. 21124/2005, il Tribunale di Roma respinse la domanda per carenza di legittimazione passiva il ministero convenuto, reputando appartenere detta legittimazione al Ministero delle attività produttive.

2. – La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con l’impugnata decisione del 15 dicembre 2011, n. 5178, ha condannato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al risarcimento del danno, nella misura indicata nella motivazione, in favore di Ag. ed altri, soci-creditori della cooperativa, respingendo le altre impugnazioni.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la legittimazione passiva spetta al predetto Ministero, e non a quello delle attività produttive, perchè il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 55 ha demandato solo per il futuro a quest’ultimo i compiti di vigilanza sulle società cooperative; b) sussiste la legittimazione attiva dei soci a proporre la domanda risarcitoria contro il Ministero, non trattandosi di azione di massa riservata al fallimento, che ha peraltro agito con propria azione in un autonomo giudizio, del quale la corte ha negato l’esigenza di riunione; c) al Ministero va ascritta la violazione dell’obbligo di vigilanza, non essendo mai stata la cooperativa sottoposta ad ispezioni ordinarie o straordinarie, rendendone così possibile l’attività illecita; d) tale condotta ha cagionato danno ai soci, pari ai risparmi da ciascuno affidati alla società e non ripetibili dalla medesima, danno verificatosi al momento della dichiarazione di fallimento; e) non è fondato l’appello di Ba. ed altri, in quanto essi non hanno provato il proprio credito; f) è prescritto il credito degli altri soci, essendo scaduto, al momento del loro intervento in giudizio, il termine quinquennale, decorrente dalla verificazione del danno e coincidente con la declaratoria di fallimento, non applicandosi l’art. 2947 c.c. in relazione ai reati contestati agli amministratori della società, la cui condotta non è quella che nella controversia viene in discussione.

3. – Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Fallimento della (OMISSIS) soc. coop. a r.l., sulla base di due motivi, deducendo la titolarità esclusiva in capo al medesimo dell’azione, in quanto di massa, e l’irrazionalità di una duplicazione delle legittimazioni e dei risarcimenti in capo a più attori.

Hanno resistito con controricorsi i soci Al. ed altri, Ac. ed altri, nonchè, con unico controricorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dello sviluppo economico.

Hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale i soci Ac. ed altri (per tre motivi) e A. ed altri (per quattro motivi), cui hanno resistito, a loro volta, i predetti Ministeri con ricorso incidentale condizionato.

In data 2 marzo 2017 il Fallimento, ricorrente principale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Le parti private hanno depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c..

4. – Per completezza del quadro processuale, risulta che altre azioni furono intentate e decise, al di fuori del presente giudizio.

4.1. – Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2001, il Fallimento (OMISSIS) soc. coop. a r.l. convenne, a sua volta, in giudizio il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per il dissesto della società.

Un secondo analogo giudizio intentò il Fallimento, con atto di citazione notificato il 1 dicembre 2003, contro il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le due cause furono riunite il 9 marzo 2004 ed il giudizio concluso con la sentenza del Tribunale di Roma del 23 maggio 2007, n. 10422, la quale affermò la legittimazione passiva del Ministero per lo sviluppo economico, dichiarando peraltro inammissibile la domanda proposta dal Fallimento.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2012, n. 754, ha respinto l’impugnazione del Fallimento, che ha quindi proposto ricorso per cassazione n. R.G. 25413/2012, chiamato parimenti all’udienza del 17 maggio 2017.

4.2. – Diversi soci proposero separati giudizi risarcitori avverso la p.a., definiti in secondo grado dalle sentenze della Corte d’appello di Roma n. 4265/2006 e n. 496/2010, conclusisi in Cassazione rispettivamente con le sentenze dell’11 ottobre 2013, n. 23201 e 9 ottobre 2013, n. 22925.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il giudizio introdotto dal ricorso proposto dal Fallimento va dichiarato estinto, per essere intervenuta la rinuncia al medesimo.

2. – Il ricorso incidentale di A. ed altri avanza avverso la sentenza impugnata censure, che possono essere come di seguito riassunte:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2935 c.c., art. 2947 c.c., comma 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il dies a quo dell’azione di risarcimento del danno non coincide con la dichiarazione del fallimento, ma con il momento in cui, in seguito alle sentenze penali del 26 marzo e 28 giugno 2002 pronunciata contro gli organi della società, è stata conosciuta anche la condotta degli organi del Ministero;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè tra la cooperativa e la p.a. vigilante sussiste un rapporto di solidarietà nel debito, onde il più lungo termine di prescrizione per il fatto costituente reato, come contestato agli amministratori nel capo di imputazione, si applica pure verso la p.a.: nella specie, il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in 15 anni, ai sensi dell’art. 157 c.p., essendo punito con pena edittale tra i 3 e i 10 anni L. Fall., ex art. 216, termine decorrente al fallimento della società il 27 novembre 1996;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè i danneggiati hanno avuto conoscenza del fatto del terzo solo con la data di “messa in liquidazione coatta amministrativa” il 27 novembre 1996: ed i ricorrenti hanno proposto istanza di ammissione al passivo entro il termine quinquennale da tale data, nè, sino alla chiusura della procedura, sapranno quale somma potranno ottenere dal fallimento, mentre sino a quel momento l’atto interruttivo produce effetti anche verso il ministero;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e art. 2043 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, quanto alla domanda di T.C., della quale non è parola nella sentenza impugnata, sebbene la relazione peritale chiarisca che vi era stato un errore ( C., invece che C.) e quantifichi il credito in Euro 290.067,50.

Il ricorso incidentale di Ac. ed altri censura l’impugnata decisione per motivi identici a quelli 1, 2 e 3, ora riassunti.

Il ricorso incidentale condizionato dei Ministeri deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 Cost., comma 2 art. 101 c.p.c., comma 1 e art. 110 c.p.c., D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 28, comma 1, lett. a), L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la corte territoriale ha violato il contraddittorio, pronunciando condanna verso soggetto ormai estinto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: infatti, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, dall’11 giugno 2001 esso fu soppresso e vennero istituiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dello sviluppo economico, il primo con trasferimento al medesimo delle funzioni dell’originario, mentre il secondo fu designato come titolare del potere di vigilanza sulle cooperative e reso destinatario dei relativi personale e risorse; sarebbe dunque stata necessaria, esclusa ogni automatica “stabilizzazione”, un’istanza di rimessione in termini al fine di introdurre il giudizio di primo grado verso il successore Ministero dello sviluppo economico;

2) violazione e falsa applicazione degli art. 105, 112, 163 e 164 c.p.c., avendo la corte del merito omesso la pronuncia circa l’eccepita nullità degli atti di intervento autonomo in primo grado, essendo essi privi di ogni indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto, dal momento che si limitavano a fare proprie le ragioni esposte da altri soci nell’atto di citazione introduttivo; ove, poi, se ne volesse ravvisare il rigetto implicito, si chiede alla Corte, giudice del fatto processuale, di verificare la fondatezza dell’eccezione.

3. – I primi tre motivi dei ricorsi incidentali dei soci, per l’identità delle censure che propongono, possono essere esaminati in parallelo con riguardo ad entrambi i mezzi di impugnazione.

4. – Il secondo motivo, da trattare con priorità, è infondato.

Esso afferma l’estensibilità al Ministero vigilante del più lungo termine prescrizionale derivante dalla commissione di fatti di reato in capo agli amministratori della società.

Tuttavia, questa Corte ha già chiarito che “in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato, mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., u.c., per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alla sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato)”: sicchè è necessario che vi sia una responsabilità almeno indiretta per il fatto costituente reato, perchè possa applicarsi l’art. 2947 c.c., comma 3 (Cass., ord. 14 novembre 2014, n. 24347; 25 luglio 2008, n. 20437; 6 febbraio 1989, n. 729).

Non è, dunque, sufficiente che si risponda solidalmente per l’obbligazione risarcitoria conseguente a un fatto cui il coobbligato è estraneo: posto che “qualora un soggetto pubblico sia chiamato a rispondere, per omessa vigilanza, del danno derivante da un fatto illecito costituente reato, il diritto al risarcimento fatto valere nei suoi confronti è assoggettabile al più lungo termine di prescrizione eventualmente previsto per tale reato soltanto ove sussista un titolo di responsabilità indiretta per un fatto criminoso commesso da un proprio funzionario o dipendente, ma non quando si configuri una mera obbligazione a titolo di responsabilità extracontrattuale con l’autore del reato” (Cass. 7 novembre 2014, n. 23872).

5. – Il terzo motivo – laddove afferma che, sino alla chiusura della procedura concorsuale, non cessa l’effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo – è fondato, ed è come tale idoneo ad assorbire sia la parte del medesimo che ha riguardo all’art. 2935 c.c., sia il primo motivo del ricorso.

Anche verso i soggetti corresponsabili si produce, invero, l’effetto interruttivo, loro esteso dall’art. 1310 c.c..

La norma opera tra soggetti coobbligati solidali, indifferentemente a titolo contrattuale ed extracontrattuale (Cass. 19 febbraio 1999, n. 1415; 14 marzo 1996, n. 2120), postulando la solidarietà passiva, prevista a favore del danneggiato nell’ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, l’unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti (Cass. 18 luglio 2002, n. 10403).

In particolare, la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 20, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310 c.c., comma 1, (Cass. 30 agosto 2016, n. 17412; 17 luglio 2014, n. 16408; 20 novembre 2002, n. 16380).

Ne deriva che, al momento dell’intervento in giudizio, erano ancora in corso gli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, anche verso in ministero condebitore.

6. – Il quarto motivo del ricorso proposto da A. ed altri è fondato.

L’omissione dell’azione del socio in questione dalla decisione impugnata risulta dalla motivazione della medesima, come dal suo dispositivo, ma non ne viene fornita la ragione.

7. – Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è infondato.

La corte d’appello ha ritenuto che non sia qui in discussione l’esercizio attuale della funzione di vigilanza, bensì la responsabilità per il passato esercizio di tali funzioni da parte del Ministero del lavoro allora competente, con la conseguenza che non vi è legittimazione del Ministero dello sviluppo economico.

La sentenza non si presta alla censura svolta, in quanto il trasferimento di funzioni al Ministero dello sviluppo economico è un fenomeno di successione, ove non si ravvisa una successione per estinzione del Ministero del lavoro, nè una successione a titolo universale, quanto una successione a titolo particolare tra vivi: con la conseguenza che il processo continua tra le parti originarie, salva la facoltà di intervento del Ministero dello sviluppo economico (cfr., per tali principi, Cass., ord. 8 febbraio 2012, n. 1797; v. pure 14 febbraio 2001, n. 2144).

8. – Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato è parimenti infondato.

Esso non coglie nel segno, ove censura l’omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità degli interventi in giudizio, trattandosi di eccezione di inammissibilità, onde spetta alla Corte verificarne la fondatezza. Ciò in quanto, un tema di errores in procedendo, il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non dà luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; 28 luglio 2015, n. 15843) ed essendo la S.C. giudice del fatto in materia processuale.

Dall’esame degli atti di intervento risulta che i medesimi fossero sufficientemente determinati, in quanto indicavano petitum (gli importi investiti presso la cooperativa ed andati perduti) e causa petendi (l’omessa vigilanza pubblica) con sufficiente precisione.

9. – In definitiva, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento dei motivi accolti, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il ricorso principale del Fallimento (OMISSIS) soc. coop. a r.l., con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti; rigetta il ricorso incidentale condizionato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico; accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale di A. ed altri, nonchè il terzo motivo del ricorso incidentale Ac. ed altri, respinto il secondo ed assorbito il primo motivo di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA