Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17352 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 23/07/2010), n.17352
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.C., + ALTRI OMESSI
gia’ elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BENNARDO
FILIPPO, giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo domiciliati
d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrenti –
contro
ITALKALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 4, presso lo
studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentata e difesa dagli
avvocati INFANTINO LORENZO SALVATORE, MORGANTE MONICA, giusta mandato
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2005 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 03/06/2005 r.g.n. 346/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto l’opposizione della datrice di lavoro societa’ Italkali avverso una serie di decreti ingiuntivi emessi a suo carico ed a favore di alcuni dipendenti per la corresponsione del premio di fedelta’ alla miniera. Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, rigettava gli atti di opposizione, confermava il decreto e condannava la societa’ al pagamento delle spese.
In secondo grado, pero’, la Corte d’Appello di Caltanissetta andava in contrario avviso, e rigettava la domanda degli interessati.
La sentenza riteneva, in sintesi, che non sussistesse il necessario requisito di almeno venti anni di servizio ininterrotto prestato in miniera, anche perche’ il periodo di inattivita’ dovuto alla chiusura della miniera non si computava nell’indennita’ utile per il riconoscimento del diritto al premio. Avverso la sentenza d’appello, che e’ stata depositata in cancelleria il 3 giugno 2005, e che non risulta notificata, gli attuali ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato, in termine, il primo giugno 2006. L’intimata societa’ Italkali s.p.a. resisteva con controricorso notificato, in termini, il 5 luglio 2006. Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In un unico articolato motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., degli artt. 1362 – 1371 c.c. dell’art. 2697 c.c., degli artt. 116, 88 e 96 c.p.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Secondo i ricorrenti, la societa’ aveva contestato solo tardivamente la sussistenza del requisito dell’anzianita’ ininterrotta per almeno venti anni.
Invece, essi stessi avevano fornito con documenti la prova dei fatti allegati e in particolare dell’anzianita’ ininterrotta di oltre venti anni.
La Corte non aveva tenuto conto del fatto che, secondo la contrattazione collettiva, l’anzianita’ doveva considerarsi ininterrotta fino a quando non fosse intervenuta la risoluzione dei rapporti di lavoro, ed aveva ritenuto necessaria un’anzianita’ “effettiva” e non un’anzianita’ “ininterrotta”, equivocando cosi’ nell’interpretazione della normativa contrattuale collettiva.
Queste argomentazioni non possono essere accolte. E’ vero, infatti, che nel processo del lavoro la sussistenza, o meno, delle circostanze di fatto che costituiscono i presupposti del diritto vantato dall’attore deve essere contestata dal convenuto fin dalla prima difesa, ma questo principio di diritto non rileva ai fini di questa causa, perche’ nel caso di specie, in realta’, la contestazione e’ stata tempestiva.
Nella sentenza impugnata si precisa, infatti, alle pagg. 6 – 7 della motivazione, che “nel caso di specie la controparte aveva contestato, senza alcun riferimento in diritto, la sussistenza di un’anzianita’ ventennale, laddove a pag. 5, punti 10 e 11, della memoria di costituzione si legge testualmente “non si e’ verificata, la condizione, prevista dal testo unico del contratto riguardanti il premio fedeli alla miniera, dell’anzianita’ ininterrotta di almeno 20 anni, nell’industria mineraria e presso la stessa miniera …”.
D’altra parte, l’interpretazione della normativa contrattuale effettuata da parte della Corte d’Appello, non solo e’ ampiamente e correttamente motivata, ma risulta essere l’unica compatibile con il testo che, per la verita’, appare chiaro e non consente dubbi sulla volonta’ delle parti collettive. Effettivamente la norma richiede un’anzianita’ “ininterrotta”, ma quest’ultima espressione non puo’ che significare anzianita’ “effettiva”.
Piuttosto, non puo’ essere confuso il concetto di anzianita’ lavorativa, che, in alcuni casi, puo’ anche ricomprendere periodi di sospensione della prestazione che non dipendano dai lavoratori interessati, con il ben diverso concetto di anzianita’ utile per il riconoscimento del diritto al premio.
La sentenza specifica, a pag. 8 della motivazione, che il testo contrattuale precisava che l’intervallo di lavoro non rilevava ai fini dell’anzianita’ utile.
Il ricorso, percio’, e’ infondato e non puo’ essere accolto. Tenuto conto della complessita’ della controversia, quale risulta anche dal suo differente esito nei suoi diversi gradi, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010