Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17352 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS), G.

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

V.COL DI LANA 28, presso lo studio dell’avvocato FRAZZITTA ORIETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CACOPARDO GUIDO;

– ricorrenti –

contro

S.C.F. (OMISSIS), CARIGE ASSICURAZIONI

S.P.A. (OMISSIS), SC.FI. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE TERZA CIVILE, depositata il 27/05/2008 R.G.N. 1825/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2001, M. A. e G.R., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori M.G. e M. S., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Levante Norditalia Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sc.Fi. e S.C. e, premesso che: il giorno (OMISSIS), il minore Ma.

S. percorreva in sella alla propria bicicletta, all’interno della propria corsia di marcia, la litoranea (OMISSIS), quando veniva investito dall’autovettura di proprietà di S.C. e condotta da Sc.Fi., assicurata per la r.c.a. con la Levante Assicurazioni spa, che, provenendo dalla direzione opposta, a causa dell’elevata velocità, invadeva la corsia di marcia del minore; a seguito dell’urto il minore veniva sbalzato a circa sedici metri di distanza riportando gravissime lesioni; in conseguenza del sinistro avevano subito danni patrimoniali, morali e biologici in proprio;

chiedevano, quindi, affermarsi la responsabilità esclusiva di Sc.Fi. nella causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni in loro favore. Costituitasi la Levante Norditalia Assicurazioni spa, eccepiva preliminarmente la prescrizione delle domande attrici nei suoi confronti, contestandone nel merito sia, l’an che il quantum e chiedendone il rigetto. Contumaci rimanevano, sebbene ritualmente citati, S.C.F. e Sc.Fi..

Nel corso del giudizio si procedeva ad istruzione mediante prova per testi, C.t.u. medico-legale su G.R. e sul minore M. S.; acquisizione degli atti del procedimento penale separatamente svoltosi e della C.t.u. tecnica diretta alla ricostruzione delle modalità del sinistro espletata in altro giudizio promosso dagli attori M. e G. nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore Ma.Sa..

Sc.Fi. non si presentava a rendere l’interrogatorio formale dedottogli.

Il Tribunale, con sentenza in data 2 settembre-26 novembre 2005, ritenuto il concorso di colpa delle parti nella produzione del sinistro nella misura del 70% a carico di Ma.Sa. e del 30% a carico di Sc.Fi., rigettava le domande attrici nei confronti della Levante Norditalia Assicurazioni spa, e condannava in solido i convenuti Sc.Fi. e S.F.C. al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificati in complessivi Euro 292.218,63, con gli interessi legali dalla sentenza e sino all’effettivo soddisfo, nonchè al pagamento in favore dei medesimi delle spese del giudizio. Avverso detta sentenza proposero appello M.A., G.R., M.G. e M.S. (questi ultimi diventati maggiorenni), chiedendo l’integrale riforma della stessa, al quale resistette la Carige Assicurazioni spa (già Levante Norditalia Assicurazioni spa) in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello incidentale.

Rimanevano contumaci, sebbene ritualmente intimati, S.C. F. e Sc.Fi..

La Corte d’Appello di Palermo, con la decisione in esame n. 156/2008, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava l’impugnazione in ordine alla dedotta prescrizione e dichiarava il concorso di colpa di Sc.Fi. e Ma.Sa. nella misura del 50% ciascuno, condannandoli in solido al pagamento di Euro 140.932,92 in favore di M.A., di Euro 151.481,25 in favore di G.R., di Euro 69.914,59 in favore di M. G. e di Euro 81.332,93 in favore di M.S., con interessi legali su tutti detti importi dalla sentenza di primo grado. Ricorrono per cassazione M.A., G.R. M., M.S. e M.G. con due motivi e relativi quesiti; non hanno svolto attività difensiva gli intimati. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla prescrizione ed alla decorrenza della stessa, nonchè in relazione ai dati della consulenza di ufficio. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sulla ricostruzione dell’incidente stradale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a entrambe dette censure.

In relazione al primo motivo si osserva: a parte i profili di inammissibilità della relativa censura riguardando la stessa, con particolare riferimento alla data di decorrenza della prescrizione in esame, profili fattuali, non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità (tra le altre, Cass. n. 22751/2004), sul punto vi è ampia, logica e condivisibile motivazione, affermando la Corte di merito che: “il primo giudice, invero, ha fatto corretto uso del principio secondo il quale in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato e perseguibile a querela, ove la querela non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2 decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela. Orbene, nel caso di specie la querela non venne proposta e il procedimento penale instaurato a seguito del sinistro venne archiviato per mancanza della condizione di procedibilità, con la conseguenza che la prescrizione biennale, prevista dall’art. 2947 c.c., riprese a decorrere allo scadere del termine di novanta giorni per la proposizione della querela e cioè il 16 maggio 1996; poichè nel biennio successivo non risulta essere stato compiuto alcun atto interruttivo nei confronti della Compagnia assicuratrice (essendo datata la prima richiesta risarcitoria 23 marzo 1999) ne consegue che il diritto al risarcimento degli odierni appellanti deve ritenersi definitivamente prescritto nei confronti della Carige Assicurazioni).

Riguardo poi al secondo motivo non sussiste il dedotto difetto di motivazione: i giudici di secondo grado hanno dato ampiamente conto della ratio decidendi su cui si fonda la decisione impugnata, affermando, tra l’altro, che “quindi, dalla stessa ricostruzione dei Carabinieri si evince che il minore avrebbe improvvisamente tagliato la strada all’autovettura, di cui invadeva la corsia di marcia, provenendo da un parcheggio posto alla destra dell’autovettura medesima. Tale ricostruzione, seppur con qualche distinguo, risulta anche quella operata sia dal C.t.u. che dal C.t. della Carige Assicurazioni, concordando entrambi sulla circostanza che la bicicletta era comunque uscita dal parcheggio posto alla destra della corsia di marcia percorsa dall’autovettura”.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA