Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17351 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2269/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, New Globo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Bissolati n. 76,

presso l’avvocato Quattrocchi Paolo, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Bartalini Guido, Tracanella Umberto, giusta

procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore

avv. I.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via F.

Cesi n.21, presso l’avvocato Parenti Patrizia, rappresentato e

difeso dall’avvocato Inzitari Bruno, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

I.F., nella qualità di Commissario Giudiziale del

Concordato Preventivo della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Cesi n. 21, presso

l’avvocato Parenti Patrizia, rappresentato e difeso dall’avvocato

Inzitari Bruno, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, St. Elle Di

Rota & Lumina S.n.c.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3075/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Pres. DIDONE ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO Alberto, che chiede che Codesta Suprema

Corte voglia rigettare il ricorso.

Fatto

OSSERVA

1.- Il 13 novembre 2008 il Tribunale di Milano ha revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo della s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione e in pari data, su richiesta del pubblico ministero, ha dichiarato il fallimento della società predetta la quale ha dapprima proposto reclamo contro il decreto di revoca (unitamente alla s.r.l. New Globo, società assuntrice del concordato preventivo) e successivamente ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, riuniti entrambi i reclami, li ha rigettati.

Secondo la corte di merito (in sintesi), era infondata la doglianza con la quale era stata dedotta l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano perchè il trasferimento nel circondario di Vigevano era irrilevante per essere avvenuto entro l’anno dalla richiesta del P.M. di dichiarazione del fallimento.

La condizione secondo la quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto esprimere l’adesione alla proposta transazione fiscale una settimana prima dell’adunanza dei creditori era illegittima e, comunque, la “proposta di concordato” non era “fattibile” perchè presupponeva la falcidia del credito privilegiato per IVA, soltanto dilazionabile.

Ciò comportava l’assorbimento delle altre censure relative al concordato preventivo mentre era infondata l’eccezione di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per avere il pubblico ministero richiesto la dichiarazione di fallimento su sollecitazione del tribunale, posto che non vi era stata alcuna segnalazione ma solo la comunicazione imposta dalla L. Fall., art. 173, irrilevante, essendo, che la richiesta fosse stata presentata prima della revoca del concordato.

1.1.- Contro la sentenza della corte territoriale la s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione e la s.r.l. New Globo (società assuntrice del concordato preventivo) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso il curatore del fallimento intimato e il commissario giudiziale del concordato preventivo.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. i controricorrenti hanno depositato memorie. Rinviata l’udienza pubblica in attesa della pronuncia delle Sezioni unite, la causa è stata successivamente trattata in camera di consiglio ai sensi del nuovo art. 380.1 bis c.p.c. e i controricorrenti hanno depositato nuovamente memoria.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti ribadiscono la doglianza disattesa dalla corte di merito lamentando che sia stato erroneamente dichiarato competente il Tribunale di Milano, pur trovandosi la sede effettiva della società debitrice nel circondario di (OMISSIS).

2.2.- Con il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza di fallimento per avere pronunciato sulla richiesta del pubblico ministero in ipotesi in cui tale organo non era legittimato e prima della revoca del concordato.

2.3.- Con il terzo motivo si censura la doppia ratio decidendi sull’inammissibilità della proposta di concordato perchè sottoposta a condizione (che si pretende risolutiva) impossibile, e perchè il D.L. n. 185 del 2008, art. 32 (sul pagamento integrale del debito erariale IVA) non sarebbe applicabile ratione temporis.

Quanto al primo aspetto, le ricorrenti deducono che prima dell’udienza del 13.11.2008 la debitrice aveva depositato memoria con la quale aveva precisato: “quanto alla transazione fiscale, non si riesce a comprendere perchè mai il Commissario la ritiene respinta dall’Erario, quando è agli atti della procedura una dichiarazione dell’Erario medesimo con la quale si preannuncia una dichiarazione di voto nel corso dell’adunanza dei creditori”.

3.1.- Ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di concordato preventivo, non rileva il trasferimento della sede legale avvenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa, atteso il disposto della L. Fall., art. 9, comma 2, il quale è applicabile anche a tale domanda, restando altresì irrilevante che non si tratti di trasferimento meramente fittizio (Sez. 6-1, Ordinanza n. 10545 del 25/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 9323 del 2013).

Invero, non è sostenibile la tesi secondo cui la norma indicata tenderebbe a rendere irrilevanti solo i trasferimenti fittizi e non quelli della sede effettiva in quanto se ciò fosse vero la disposizione sarebbe ultronea considerato che i primi non rileverebbero comunque in quanto ai fini della competenza ciò che conta è l’ubicazione della sede principale da intendersi appunto come sede effettiva, solo per presunzione iuris tantum coincidente con la sede legale (Sez. 1, Sentenza n. 9323 del 2013).

3.2.- Il secondo motivo è infondato alla luce del principio per il quale quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi della L. Fall., art. 7, la trasmissione degli atti al P.M., affinchè valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all’art. 111 Cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice (Sez. U, Sent. 18/04/2013 n. 9409).

D’altra parte Sez. 1, Sentenza n. 4209 del 2012 nell’esaminare un ricorso relativo a vicenda processuale analoga alla concreta fattispecie, nella quale la richiesta di fallimento era stata avanzata dal pubblico ministero nel corso del procedimento diretto ai sensi della L. Fall., art. 173 alla revoca della procedura di concordato preventivo, ha rilevato che tale norma prevede, nella ricorrenza delle situazioni previste dal comma 1, accertate dal commissario giudiziale, che il tribunale “apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero ed ai creditori” e stabilisce che “all’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’art. 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con contestuale sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 18”.

Pertanto il pubblico ministero – il quale è informato della domanda di concordato preventivo ai sensi della L. Fall., art. 161 ai fini dell’intervento nella procedura di ammissione al concordato e dell’eventuale richiesta di fallimento – in forza della L. Fall., art. 173, è specificatamente informato della procedura di ufficio per la revoca all’ammissione della procedura di concordato preventivo, così come può avere contezza del giudizio di omologazione in virtù dell’iniziale comunicazione della domanda di concordato preventivo.

Talchè, in tutte le situazioni in questione, la mancanza di previsione di una possibile segnalazione da parte del giudice civile trova giustificazione nella circostanza che la stessa sarebbe inutile.

Con specifico riferimento alla ipotesi disciplinata DALLA L. Fall., art. 173, poi, la comunicazione operata dal tribunale non si riconduce alla previsione di cui alla L. Fall., art. 7, n. 2, (“quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal Giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”), quanto piuttosto ad un adempimento insito nello stesso iter procedurale, essendo il pubblico ministero, che ha ricevuto comunicazione dell’apertura del procedimento di ufficio per la revoca dell’ammissione al concordato, naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di quel procedimento.

Alla luce di tali condivisibili argomentazioni, dunque, correttamente la corte di appello ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento e ha disatteso l’eccezione di nullità sollevata dalla società reclamante.

3.3.- La condizione apposta alla proposta non poteva essere che una condizione positiva (accettazione da parte dell’amm.ne dieci giorni prima) che doveva verificarsi necessariamente prima dell’assemblea dei creditori, sicchè la sua impossibilità giuridica comportava la nullità della proposta, per definizione irrealizzabile. Sul punto la censura è infondata e comporta l’assorbimento della censura avverso l’altra ratio decidendi. Censura, peraltro, infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, 22 settembre 2016 n. 18561 e SSUU, n. 26988 del 2016).

4.- Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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