Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1735 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6626-2019 proposto da:

EXTRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO

MOCERINO;

– ricorrente –

contro

EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO VERGANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 21 dicembre 2007, la S.r.l. Extra esponeva di avere acquistato, in data 9 novembre 2005, l’autovettura Mercedes classe B, stipulando con Europ Assistance Italia S.p.A. una polizza per la copertura di incendio-furto, in data 16 dicembre 2005 e che il 7 novembre 2006 aveva denunziato il furto dell’autovettura e il 15 novembre dello stesso anno il socio C. aveva consegnato le due chiave dell’autovettura presso la concessionaria, come previsto nelle condizioni di polizza. Lamentava che il 4 gennaio 2007 la compagnia aveva contestato che una delle chiavi consegnate non apparteneva all’autovettura assicurata. Tutto ciò premesso, evocava in giudizio Europ Assistance Italia davanti al Tribunale di Nola per il pagamento della somma relativa all’indennizzo assicurativo;

si costituiva la compagnia, eccependo l’improcedibilità della domanda per giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti, l’infondatezza della pretesa perchè, ricevute le chiavi dell’autoveicolo e trasmesse alla casa madre, era emerso che il telecomando corrispondeva parzialmente al telaio del veicolo oggetto di furto, per la sostituzione della parte elettronica, non originale, all’interno del guscio originale. Infatti, la copertura assicurativa era esclusa dalla colpa grave dell’assicurato;

con sentenza del 14 giugno 2012 il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese;

avverso tale decisione proponeva appello la S.r.l. Extra con citazione del 9 agosto 2012 cui Europ Assistance Italia S.p.A. resisteva;

con sentenza del 21 gennaio 2019 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione condannando la società appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Extra Srl affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Europ Assistance Italia S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, dell’art. 116 c.p.c. per avere il giudice di secondo grado omesso di esaminare un fatto decisivo della controversia costituito dalla circostanza che la verifica delle chiavi riconsegnate non era avvenuta secondo quanto previsto dall’accordo negoziale in quanto l’accertamento non si era svolto presso il centro logistico di Capena, con un reparto specifico della Daimler Chrysler AG;

con il secondo motivo si lamenta la violazione l’art. 61 c.p.c. poichè la Corte d’Appello avrebbe omesso di verificare che, anche su entrambi i contenitori di plastica delle chiavi, era serigrafato lo stesso codice, con conseguente assenza di modifiche e alterazioni;

preliminarmente, il ricorso risulta carente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto la sommaria descrizione dei fatti non consente di individuare gli elementi essenziali della vicenda processuale. In particolare, non si comprende la posizione adottata dalla compagnia in primo grado, in quanto i rilievi descritti in ricorso non sono quelli rilevanti presi in considerazione dai giudici di merito (che non si occupano del certificato di disabilitazione, mentre la questione relativa alla colpa grave dell’assicurato non è esplicitata in alcuna condotta posta in essere dalla società proprietaria del veicolo). Non sono illustrate le ragioni del rigetto della domanda da parte del Tribunale, i motivi di impugnazione e la posizione adottata dalla compagnia di assicurazione;

entrambi i motivi sono, altresì, inammissibili perchè, apparentemente dedotti con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, anche per la violazione dell’art. 116 c.p.c. (primo motivo) e dell’art. 61 c.p.c. (secondo motivo), ruotano entrambi esclusivamente sull’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, rappresentato dalla circostanza che “l’accertamento della verifica dei telecomandi” non sarebbe stato espletato, come previsto dalle condizioni di assicurazione, in collaborazione con un reparto specifico della Daimler Crysler AG. Ma la deduzione del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inibita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di doppia conforme e parte ricorrente non ha allegato e neppure dedotto che le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulla considerazione di elementi fattuali differenti. Tale profilo non è integrabile con le memorie ex art. 380 bis c.p.c. Infine, i motivi sono dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, anche riguardo alla non novità della questione specifica posta a sostegno dei motivi di ricorso;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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