Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1735 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1735 Anno 2018
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21201/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente contro
Roselli Ciro, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Ciciani, con
domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Festo Avieno,
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– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 300/38/11, depositata il 21 giugno 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre
2017 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo

Data pubblicazione: 24/01/2018

l’accoglimento del ricorso;
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata
il 21 giugno 2011, che ha accolto l’appello proposto da Rosselli Ciro e,
in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dal

omesso versamento i.v.a., per l’anno di imposta 2003, in relazione
alla ritenuta indebita applicazione del cd. regime del margine;
– il ricorso è affidato ad un motivo;
– ha resistito con controricorso il contribuente, il quale ha anche
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
– con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 36 e ss., decreto legge 23 gennaio 1995,
n. 41, conv. con modif., con la legge 22 marzo 1995, n. 85, 13751377 e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata escluso che, ai fini
dell’assolvimento dell’iva secondo il cd. regime del margine con
riferimento ad operazioni di cessione di veicoli usati, il cessionario
fosse tenuto all’assolvimento di particolari oneri di verifica in ordine
alla sussistenza dei relativi presupposti, ritenendo sufficiente la
annotazione sulla fattura di acquisto che il bene era soggetto al
regime del margine;
– sostiene che la natura derogatoria del cd. regime del margine
impone al contribuente che intende avvalersene di verificare
diligentemente la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, anche
attraverso la verifica dei libretti di circolazione che, ove effettuata,
avrebbe evidenziato che i primi cedenti erano società di noleggio che
avevano portato l’i.v.a. in detrazione, impedendo, in tal modo,
relativamente alle successive cessioni, il ricorso al predetto regime;
– il motivo è fondato;

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medesimo proposto avverso l’avviso di accertamento emesso per

- come noto, il menzionato art. 36 prevede che per il commercio di
beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o
previa riparazione, ivi inclusi gli autoveicoli aventi determinate
caratteristiche, l’i.v.a. può essere assolta secondo il cd. regime del
margine, ossia assumendo quale base imponibile la differenza tra il
prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto,

– l’applicabilità di tale regime d’imposizione è subordinata al fatto che
l’acquisto sia stato effettuato da un privato consumatore oppure da
soggetto che non ha potuto detrarre l’imposta o che ha agito nel
proprio Stato membro in regime di franchigia o che ha a sua volta
assoggettato la cessione al regime del margine;
– come di recente affermato dalle Sezioni Unite (sentenza del 12
settembre 2017, n. 21105), qualora l’amministrazione contesti, in
base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia
indebitamente fruito del cd. regime del margine, spetta a
quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver
agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un’evasione
fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un
operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di
proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di
essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne
insorgere il sospetto;
– la richiamata pronuncia ha aggiunto, con particolare riferimento alla
compravendita di veicoli usati, che il rispetto del grado di diligenza
richiesto al cessionario esige l’individuazione da parte di questi dei
precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla
carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di
agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via
presuntiva, se l’imposta sul valore aggiunto sia già stata assolta a
monte da altri senza possibilità di detrazione;

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aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie;

- solo in caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il cd.
regime del margine deve essere riconosciuto,

anche quando

l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta,
mentre nell’ipotesi inversa in cui emerge che i precedenti proprietari
svolgono tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del
mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto

assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad
essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con
conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole;
– la sentenza impugnata, ritenendo che il cessionario non fosse
tenuto ad «un particolare onere di diligenza e responsabilità» e che la
specifica annotazione nella fattura in ordine all’assoggettamento del
bene al cd. regime del margine esaurisse – insieme alla verifica dei
chilometri percorsi dal mezzo e della data di immatricolazione – gli
oneri posti in capo al contribuente per la fruizione del cd. regime del
margine non fa corretta applicazione della norma in esame, così come
interpretata alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite;

la sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio alla

Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la
quale provvederà al regolamento delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con
riferimento al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 dicembre 2017.
Il Presidente
Ancielina Maria Perrino

esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto,

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