Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17349 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 19/08/2020), n.17349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9972-2013 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA

PERTUSA N. 4, presso lo studio dell’avvocato OTTORINO AGATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO ATTANASIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE;

– intimata – avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM.TRIB.REG. di

FIRENZE, depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. ANDRE VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il contribuente N.L., titolare di una licenza per la guida di taxi nel comune di Firenze, esponeva di avere ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2003 con cui, con l’applicazione degli studi di settore, gli veniva accertato un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, sulla base di una diversa analisi dei numeri di corse effettuate, dei chilometri percorsi, dei costi relativi, del consumo di carburante, delle caratteristiche del lavoro di tassista in una città come Firenze.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento davanti alla CTP di Firenze, che rigettava il ricorso.

Proponeva appello alla CTR della Toscana, sulla base di otto motivi, e quest’ultima rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre a questa Corte sulla base di sei motivi.

Si costituisce l’ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il contribuente deduce omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

La CTR ha omesso l’esame sull’asserzione, su cui si basa l’accertamento, della durata di una corsa media in 3,2 Km e sull’esistenza o meno di uno studio di settore, elementi dedotti dal contribuente in appello con il primo motivo.

Il motivo è fondato.

Uno degli elementi su cui si fonda l’accertamento è che una corsa media presa a modello fosse di 3,2 Km; il contribuente afferma che l’ufficio avrebbe tratto questo dato da una sorta di studio commissionato dal Comune. Evidenzia che in appello aveva dedotto che questo studio in realtà non esisteva. La CTR si occupa della questione e, in sostanza, conclude che lo studio non si basa su un provvedimento formale del comune, ma che questo dato emerge come dato di fatto non scientifico. In altri termini, esamina il fatto, fornisce una risposta, ma va anche tenuto presente che il motivo è valutabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione anteriore alla novella del 2012, essendo la sentenza impugnata stata depositata nel maggio 2012.

Su un motivo sostanzialmente analogo esiste un precedente (sez. V n 33042 del 2019) in cui questa Corte ha cassato la sentenza impugnata, affermando che:

Invero, al fine di accertare che la percorrenza media delle corse in taxi equivale a quella assunta dall’Amministrazione nell’accertamento, il giudice a quo ricorre ad un’inferenza presuntiva, ex art. 2729 c.c., della quale (omesso ogni riferimento alla gravità e concordanza) esplicita soltanto l’apprezzamento dell’attendibilità, che ritiene sorretto da tre indizi: la provenienza istituzionale della notizia dal Comune di Firenze; la circostanza che essa sia stata riportata dalla stampa; e la mancata contestazione del dato da parte della categoria dei tassisti. Tuttavia, la mera provenienza del dato dall’ente territoriale – e tanto più, come nel caso di specie, non da un provvedimento di quest’ultimo, ma da un suo informale comunicato stampa-non equivale di per sè ad elemento che ne conforti l’attendibilità, se si coniuga alla premessa che la raccolta dello stesso dato, come esplicitato nella motivazione dalla CTR, non è frutto di una specifica indagine. Nè tale considerazione può mutare per mero effetto della pubblicazione dello stesso dato, in conseguenza del comunicato, sulla stampa, in quanto non si tratta di circostanza che ne presupponga un vaglio critico. Del tutto generico, infine, appare il riferimento alla mancata contestazione, scisso da qualsiasi precisazione funzionale e cronologica del contesto nel quale la “categoria” avrebbe dovuto e potuto contestare il dato. La CTR ha quindi errato laddove, nell’accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare; ed ha invece concentrato la valutazione dell’attendibilità riferendola esclusivamente, nei termini descritti, alla fonte del dato ed alla sua diffusione.

Per quanto, ovviamente, nel caso di specie la motivazione della CTR non sia identica, però valorizza il dato della corsa media “per le argomentazioni spese dall’ufficio nelle controdeduzioni in sede di appello da pag. 9 a 12”, omettendo ogni valutazione sulla gravità degli elementi indiziari. Lo stesso va, pertanto, accolto in linea con la recentissima prospettazione sezionale (cfr. anche sez. V n. 26391 del 2018).

Va, comunque, detto che questo collegio non ignora il diverso approccio di talune decisioni sezionali, che però si collocano in differenti contesti motivazionali e processuali (sez. V n. 32883 del 2019 e n. 32296 del 2018).

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norma di legge violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

La CTR ha fatto erronea applicazione delle norme perchè il contribuente era congruo con lo studio di settore, e ha dato rilievo ad elementi ulteriori

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, perchè la necessità di rivedere la motivazione sul dato della “corsa media” influisce anche sulla rilevanza dello studio di settore.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norma di legge violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 53 e 36, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

La CTR ha errato a ritenere il terzo motivo di appello inammissibile per genericità. Il motivo è fondato.

Il motivo proposto in appello riguardava l’utilizzo del praesumptum de praesumpto, cioè il fatto che l’accertamento si basasse su presunzioni derivanti da altre presunzioni

La CTR ha dichiarato inammissibile il motivo perchè ripetitivo del precedente e perchè afferma che l’ufficio aveva basato l’accertamento su fatti che superavano la congruità allo studio di settore, per cui la doglianza del contribuente secondo cui è stata utilizzata la doppia presunzione è stata ritenuta inammissibile, ritenendo che l’accertamento si basasse su fatti e non su presunzioni.

In realtà, nella specie il contribuente contesta il metodo, sul presupposto di fatti conosciuti da tutti, anche se eventualmente contestati; per questo, il motivo non era da dichiarare inammissibile, perchè la decisione di inammissibilità non coglie l’essenza della doglianza dedotta, che poteva essere discussa nel merito, ma certamente non era, come dichiarata, viziata da inammissibilità.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norma di legge violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 53 e 36, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 44 e della L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1 – utilizzo di dati senza formale trasmissione dall’ente comune in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

La CTR ha errato a ritenere il quarto motivo di appello inammissibile. Il motivo è fondato.

Anche in questo caso, la contestazione del contribuente era sul merito dell’accertamento, lamentando l’errata applicazione delle norme sulla partecipazione dei comuni all’accertamento, e non sussistevano, quindi, i presupposti per dichiarare la doglianza inammissibile.

Con il quinto motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio – motivazione insufficiente ed errata – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Lamenta che l’accertamento non si fonda su elementi positivi concreti acquisiti “sul campo”, tra cui la durata della corsa media

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, che verte sullo stesso tema.

Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norma di legge violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5,7 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

La CTR ha errato nel ritenere applicabili le sanzioni.

Anche in questo caso, il motivo può considerarsi assorbito dall’accoglimento del primo, perchè la motivazione sulla fondatezza dell’accertamento va riesaminata, e le sanzioni sono ovviamente accessorie alla conferma dell’accertamento.

Va, infine, rilevato che l’ufficio conclude il controricorso anche con la richiesta di “accoglimento dell’appello incidentale” che però non risulta proposto, e d’altra parte non ne avrebbe motivo visto che è risultato interamente vittorioso in appello. Si tratta, verosimilmente, di un refuso dovuto all’utilizzo di un modulo standard.

In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo, terzo e quarto motivo, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

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