Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17349 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35209-2019 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIRO GAGLIARDI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1996/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA

BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di I.P. proposta nei confronti dell’INAIL per l’accertamento del diritto all’indennizzo per danno biologico conseguito all’infortunio sul lavoro subito il 27.5.2004.

2. La Corte territoriale, sulla scorta della rinnovata consulenza tecnica d’ufficio, rilevava una percentuale di danno biologico permanente conseguente all’infortunio sul lavoro pari all’8%.

3. Avverso la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso, articolato in più motivi, cui ha opposto difese l’INAIL con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con diversi motivi di ricorso il ricorrente deduce “Errata applicazione di legge – art. 342 c.p.c.”, “Assenza di motivazione”, “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, “Ulteriore difetto di motivazione”, lamentando l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’INAIL, in quanto si limitava a riproporre le difese articolate in primo grado, l’assenza di motivazione sul punto e, infine, la carenza di motivazione circa la decisione di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio.

2. Il ricorso è per alcuni punti inammissibile e, per i restanti, manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nè essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (cfr. da ultimo Cass. n. 4905 del 2020, Cass. n. 11603 del 2018).

Il ricorso contiene alcuni motivi che sono, per la prevalenza, svincolati da qualsiasi richiamo ai parametri previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e dunque, inammissibili.

3. Le censure concernenti la dedotta inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’INAIL sono manifestamente infondate.

Questa Corte ha affermato che ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 2814 del 2016; Cass. n. 23781 del 2020).

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente riporta il contenuto dell’atto di appello ove emerge che l’INAIL, oltre a ribadire l’eccezione di prescrizione dell’azione, ha proposto una critica specifica alle conclusioni della perizia del consulente tecnico d’ufficio recepita dal giudice del primo grado, rilevando la ricorrenza di specifici errori compiuti quali la percentuale di inabilità riconosciuta, la mancata valutazione delle obiezioni dei sanitari dell’INAIL, la considerazione di un “danno futuro” alla stregua di un accertamento di responsabilità civile, l’attribuzione di una percentuale superiore a quella richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio.

Deve, pertanto, ritenersi correttamente assolto, dall’INAIL, l’onere di specificazione dei motivi d’appello, nel quale vi era l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.

4. In ordine al rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, questa Corte ha affermato che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799 del 2017, Cass. n. 9461 del 2010, Cass. n. 4660 del 2006). In particolare, la consulenza tecnica anche quando diventa strumento di accertamento di meri fatti non costituisce un mezzo di prova vero e proprio in quanto ogni accertamento implica, al di là della percezione della realtà, una valutazione fondata sull’applicazione di regole di esperienza tecnica cioè un giudizio e non una semplice testimonianza. Ne consegue che tale mezzo istruttorio, del resto sottratto alla disponibilità delle parti, non incorre nel divieto di rinnovazione in grado di appello neanche quando, come nel rito del lavoro, in tale grado operi il divieto di nuove prove (Cass. n. 5422 del 2002).

5. il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

6. in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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