Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17349 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1715/2013 proposto da:

Assessorato al Turismo Comunicazione e Trasporti della Regione

Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Eroi n.

8, presso l’avvocato Carnevali Lara, rappresentato e difeso

dall’avvocato Scardina Ignazio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Martiri di Belfiore n.2, presso l’avvocato Alessi Gaetano,

rappresentata e difesa dall’avvocato Rabiolo Pietro, giusta procura

in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto delle 5 eccezioni

preliminari e rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente F., l’Avvocato Guido Corso, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente Provincia, l’Avvocato Pietro Rabiolo

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. L’Assessorato al Turismo, Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana si grava con ricorso a questa Corte – fondato su cinque motivi, ai quali replicano gli intimati F.M. e Provincia Regionale di Caltanissetta con controricorso – della sentenza in atti con la quale la Corte d’Appello nissena respingendone in parte qua l’appello ha proceduto a confermare la decisione del locale Tribunale che, su domanda del F., rigettata l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, aveva condannato il ricorrente in solido con la Provincia a risarcire il danno inflitto all’istante per l’irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà sito nel (OMISSIS) e destinato a sede del (OMISSIS).

1.2. A fondamento del deliberato assunto il giudice territoriale escluso che nella specie fosse ravvisabile “alcuna nullità dell’atto di citazione di prime cure per omessa esplicitazione della causa petendi e neppure alcuna violazione di extrapetizione della pronuncia impugnata per aver accolto la domanda di condanna di entrambi i convenuti” – ha posto la convinzione che “beneficiario dell’opera fosse lo stesso Assessorato, che si era limitato a delegare la Provincia all’esecuzione dei lavori attraverso la gara di appalto e all’espletamento dell’iter espropriativo e che il medesimo Assessorato non avesse consentito il tempestivo completamento della procedura ablativa non rendendo disponibili i finanziamenti annunciati per il pagamento dell’indennità di espropriazione” e da ciò ha tratto il conclusivo asserto che, avendo invero l’Assessorato progettato e finanziato l’opera pubblica, la pronuncia impugnata trova perciò “fondamento nella riconosciuta responsabilità dell’Amministrazione regionale nei confronti dell’attore e nel diritto di regresso del condebitore solidale, a mente dell’art. 2056 c.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso dispiegato dal soccombente Assessorato – alla cui cognizione in questa sede non fanno schermo le pregiudiziali opposte dalla Provincia Regionale, vero che l’art. 366-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett d, e non è più applicabile ex art. 58, comma 5 L. cit. in relazione ai provvedimenti pubblicati dopo il 4.7.2009, che sussiste nella specie, anche per gli effetti dell’art. 374 c.p.c., comma 1, u.p., la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia introdotta prima del 2000 (Cass., Sez. U., 17/02/2014, n. 3660) e che i vizi processuali consumatisi in sede di appello non rilevati dal giudice del gravame avrebbero dovuto essere dedotti come autonomo motivo di ricorso incidentale – con il primo motivo intende far valere per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnata decisione perchè essa, rigettando la sollevata eccezione di nullità dell’atto di citazione in primo grado, si è posta in contrasto con l’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 e art. 112 c.p.c., atteso che il giudice d’appello avrebbe ascritto a questo fine rilevanza decisiva ad “elementi fattuali in realtà non precisati nell’atto di citazione”, avrebbe ritenuto di poter desumere da tali fatti “le ragioni fondanti la domanda di risarcimento” nei confronti di esso ricorrente ed avrebbe interpretato il concetto di causa petendi “in modo non corretto e del tutto parziale”.

1.2. Il motivo è infondato.

La consultazione dell’atto di citazione, a cui la Corte è facoltizzata in ragione del vizio denunciato, ove seppur in maniera sintetica sono rapportati i fatti costitutivi della vicenda che legittimano l’iniziativa processuale dispiegata dal F. e che attestano incontrovertibilmente la legittimazione passiva dell’ente ricorrente laddove evidenziano che, sebbene l’ubicazione dell’edificando (OMISSIS) era stata deliberata dall’Amministrazione Provinciale, la costruzione dell’opera “era stata ad essa affidata dall’Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti con decreto n. 760 del 31.10.1984”, prova l’inconsistenza dell’allegazione e sottrae il deliberato d’appello – che esattamente aveva individuato le ragioni della legittimatio ad causam dell’ente convenuto, in quanto coautore dell’illecito, nella circostanza che “l’Assessorato aveva approvato il progetto dell’opera pubblica e finanziato lo stesso, delegando la Provincia per l’esecuzione dell’opera e lo svolgimento delle relativa procedura ablativa”, sintetizzata in citazione per il tramite del richiamo al citato decreto abilitativo alla duplice censura sollevata con il motivo, non essendo dunque nullo, come dal medesimo affermato, l’atto di citazione riguardo alle ragioni della domanda nei confronti dell’Assessorato regionale e non ricorrendo perciò alcuna violazione del relativo principio.

2.1. Con il secondo e terzo motivo di ricorso l’Assessorato soccombente si duole, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rispettivamente della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e del vizio di insufficiente motivazione vero che, rispetto a quanto statuito dal giudice d’appello in ordine alla legittimazione passiva di esso ricorrente, delle circostanze all’uopo allegate (l’Assessorato era beneficiario dell’opera, ne aveva delegato alla Provincia l’esecuzione, aveva interesse alla sua esecuzione e non aveva reso disponibili i fondi in tempo utile), le prime tre “sono del tutto irrilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’assessorato”, mentre la quarta “non può assumere rilevanza”, onde conclusivamente la sentenza mostra di “obliterare del tutto l’analisi dei requisiti” di colpevolezza e di causalità a fondamento della pur enunciata declaratoria di responsabilità (secondo motivo); il giudice territoriale poi “non spiega in alcun modo quale sarebbe l’incidenza del presunto mancato trasferimento dei fondi sul completamento delle procedure espropriative” (terzo motivo).

2.2. Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti al profilo probatorio della fattispecie – sono infondati in quanto trovano adeguata ed assorbente replica nel fatto, puntualmente rilevato dal giudice di seconde cure e non contrastato dal deducente, che era stato l’Assessorato a non consentire il completamento della procedura “non rendendo disponibili i finanziamenti annunciati per il pagamento delle indennità di espropriazione”.

3.1. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione a quanto affermato dal giudice d’appello in punto di solidale condanna di esso con la Provincia, rispettivamente la violazione dell’art. 2056 c.c., atteso che “tale disposizione disciplina la valutazione del danno nell’ambito della responsabilità aquiliana, nulla statuendo in ordine alla responsabilità solidale dei soggetti corresponsabili” (quarto motivo) ed un vizio di insufficiente motivazione risultando in parte qua la motivazione del tutto carente, mancando ogni riferimento “alla colpa dell’Assessorato, alla gravità della stessa e all’incidenza causale sul danno lamentato dal F.” (quinto motivo).

3.2. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Si tratta, invero, di un refuso, giacchè dalle ragioni che sovrintendono alla declaratoria di responsabilità pronunciata in danno del deducente, si evince con minimo sforzo percettivo che la Corte territoriale ha inteso regolare la vicenda alla luce non già della norma da essa impropriamente richiamata, ma dell’art. 2055 c.c., ritenendo cioè che delle conseguenze risarcitorie dell’illecito dovessero farsi concordemente responsabili la Provincia, che aveva posto in essere l’attività materiale concretamente risultante lesiva delle ragioni dominicali del F., e l’Assessorato Regionale che quell’attività aveva promosso e che aveva impedito che la procedura giungesse a compimento, non rendendo disponibili i fondi necessari.

Non ha quindi ragione a dolersi dell’errore lamentato il ricorrente, trattandosi di un errore di scrittura e non di un errore di diritto.

3.3. Le ragioni testè esposte – ed in particolare la circostanza che l’Assessorato non avesse reso disponibili i fondi occorenti, puntualmente annotata dal decidente e non contrastata ex adverso – rendono evidente l’inconsistenza della denuncia motivazionale svolta con il quinto motivo.

4. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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