Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17348 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICELI EMANUELE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA NICOLO’ PICCINNI 51, presso FORMICA FRANCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRILLO NICOLACI IOLANDA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1436/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 – 19 giugno 2002, il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, in accoglimento delle domande proposte da S.G., che aveva dedotto di essere titolare, insieme con il marito D.F.G., di due buoni fruttiferi e di un libretto di deposito a risparmio presso la filiale di (OMISSIS) del Banco di Sicilia, e di altri libretti di deposito a risparmio presso la Banca di Credito Cooperativo del Nisseno, Agenzia di (OMISSIS), e che il D.F., in data 3 e 5 gennaio 2000, aveva estinto, a sua insaputa, tutti i suddetti titoli, riscuotendone gli importi, condannava il convenuto a restituire all’attrice la somma di Euro 28.660,79, pari alla meta’ di quanto ricavato dalle indicate operazioni bancarie.

Contro questa sentenza, non notificata, proponeva appello, con atto del 27 dicembre 2002, D.F.G. affidato a quattro motivi.

Si costituiva, resistendo al gravame, S.G., la quale, da parte sua, impugnava la sentenza, in via incidentale, con un unico motivo con cui chiedeva gli interessi sulla somma liquidata dal primo giudice.

La Corte d’appello di Palermo , con sentenza del 23.11.05, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava il D.F. al pagamento in favore della S. degli interessi legali sulla somma di Euro 28.660,79.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi il D.F.. Resiste con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo, prospettati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il ricorrente assume che il giudice di merito abbia errato nel ritenere che la moglie avesse effettuato versamenti sul conto corrente cointestato.

Con il terzo motivo deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la transazione intercorsa tra i coniugi non investisse tutte le questioni patrimoniali tra essi pendenti pestandone escluse alcune.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, ponendo essi la medesima questione sotto diversi profili.

Invero, la Corte d’appello ha accertato che i buoni fruttiferi ed i libretti di risparmio estinti dal D.F. erano in proprieta’ comune dei coniugi.

Da tale presupposto ha correttamente tratto la conclusione, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che , anche se gli atti di disposizione di titoli di credito che ricadano nella comunione legale tra coniugi risultano,ai sensi dell’art. 184 c.c., comma 3, validi ed efficaci quantunque effettuati da uno soltanto dei coniugi (sia pure illegittimamente rispetto all’altro coniuge), tuttavia la norma non apporta deroghe alla disciplina generale della comproprieta’ (art. 1103 c.c.) che e’ destinata a disciplinare la fattispecie nel caso di acquisto comune (contitolarita’ e cointestazione dei titoli), vigendo per tale ipotesi la regola generale in tema di comunione, secondo la quale ciascuno puo’ disporre del bene comune non piu’ che per la sua parte (art. 1108 c.c.), ancorche’ indivisa e l’altra, secondo la quale nessuno puo’ disporre di diritti altrui se non in forza di un titolo abilitativo (mandato, procura) proveniente dal titolare. (Cass 13213/03).

Il ricorrente sembra sostenere con i due motivi di ricorso che i titoli in questione fossero dei suoi beni personali, ma sotto tale profilo i motivi sono del tutto generici poiche’ il ricorrente avrebbe dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, riportare in quest’ultimo le argomentazioni svolte nella fase di merito per dimostrare l’appartenenza esclusiva ad esso ricorrente dei beni in questione. L’inosservanza di detto incombente rende non sindacabile in questa sede la censura ,non avendo questa Corte la possibilita’ di accedere agli atti della fase di merito e non potendo ,quindi, vagliare un eventuale vizio motivazionale o di diritto della sentenza impugnata sul punto. Aggiungasi che non assume alcun rilievo la circostanza se la S. abbia effettuato prelevamenti sui titoli o versamenti sui libretti in questione, dal momento che tale circostanza e’ ininfluente ai fini del decidere poiche’ se i beni in questione erano in comproprieta’, la stessa era comunque titolare della meta’ degli importi risultanti a credito dei coniugi, senza che alcun effetto potesse discendere dal fatto che la stessa abbia effettuato o meno operazioni su di essi.

Il terzo motivo e’ inammissibile.

La Corte d’appello ha interpretato il contratto di transazione intercorso tra le parti ed ha ritenuto che lo stesso si riferisse soltanto alla divisione di titoli bancari e postali diversi da quelli oggetto della presente causa, per cui il detto contratto non regolamentava in modo complessivo tutti i rapporti patrimoniali tra le parti, ma solo quelli di cui ai titoli oggetto della transazione.

La Corte d’appello ha, poi, ulteriormente chiarito che l’accordo concluso in sede di separazione consensuale si riferiva esclusivamente all’assegno di mantenimento e non anche agli altri rapporti patrimoniali.

Trattasi di una valutazione di merito correttamente argomentata a fronte della quale il ricorrente non deduce in modo specifico quale sarebbe stato il canone interpretativo violato, tendendo, in realta’, a prospettare soltanto una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio, in tal modo proponendo inammissibilmente una censura riguardo al merito della decisione.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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