Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17348 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 18/08/2011), n.17348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2429/2009 proposto da:

D.N.M.T. (OMISSIS), in proprio e quale

procuratrice generale della Sig.ra Avv. N.R. entrambe

eredi del defunto ing. N.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 91, presso lo studio dell’avvocato

NICASTRO ROSAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ARGENTO

Michele giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GOLDEN COMPANY LADY S.P.A. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Signor G.N., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato BELLINI

GIULIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.N.M.T. (OMISSIS), in proprio e quale

procuratrice generale della Sig.ra Avv. N.R. entrambe

eredi del defunto ing. N.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 91, presso lo studio dell’avvocato

NICASTRO ROSAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ARGENTO

MICHELE giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.A. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato UGOLINI

GHERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato IANNELLA LEONARDO

WALTER giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.N.M.T. (OMISSIS), in proprio e quale

procuratrice generale della Sig.ra Avv. N.R. entrambe

eredi del defunto ing. N.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 91, presso lo studio dell’avvocato

NICASTRO ROSAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ARGENTO

MICHELE giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

GOLDEN COMPANY LADY S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1275/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI –

TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 12/12/2007, depositata il 17/12/2007,

R.G.N. 1912/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ROSAMARIA NICASTRO (per delega dell’Avv. MICHELE

ARGENTO);

udito l’Avvocato GIULIO BELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per ex art. 384 c.p.c., comma

3, rilievo ufficioso per la questione attinente alla prova del

decesso e della successione di N.M.; in sub rigetto

del ricorso incidentale ed accoglimento di quello principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 dicembre 2007 la Corte di appello di Bari in accoglimento della censura degli appellanti ed in base alla valutazione di molteplici elementi di fatto, ravvisava, diversamente dal giudice di primo grado, nel contratto del 7/20 marzo 2002 intervenuto tra la conduttrice CA.MA di C.A. e la Golden Lady s.p.a. non una cessione di ramo d’azienda bensì una cessione del contratto di locazione del 21 dicembre 2001 intercorso tra detta conduttrice e i locatori D.N.M.T. e N. M., espressamente vietata per contratto e sanzionata con clausola risolutiva espressa. Tuttavia, poichè i locatori non se ne erano avvalsi, ma avevano chiesto di dichiarare i contratti risolti per grave inadempienza del conduttore, avuto riguardo all’attività svolta nei locali e alla qualità del sub – conduttore, escludeva che la cessione della locazione costituisse grave inadempimento del contratto, idoneo a determinarne la risoluzione. Rilevato quindi che nessun pregiudizio poteva derivare ai locatori dal cambiamento del conduttore stante la solidità economica di questi, e considerato che non era stato dedotto nessun altro pregiudizio, rigettava la domanda risarcitoria.

Ricorrono per cassazione D.N.M.T., anche nella qualità di erede di N.M., e N.R., cui resistono la s.p.a. Golden Lady e C.A. che hanno altresì proposto ricorso incidentale cui resistono le ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- A norma dell’art. 335 cod. proc. civ., i ricorsi devono esser riuniti.

1.1- Deducono i ricorrenti principali con il primo motivo “Illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per avere il giudice di appello accordato rilievo alla figura del cessionario nella valutazione circa la gravità dell’inadempimento del conduttore, pur avendo dichiarato che il contratto di cessione non è opponibile ai locatori” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, ritenuta la sussistenza di un inadempimento del conduttore che ha ceduto il contratto di locazione senza il consenso del locatore, ai fini della valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento, sia rilevante la figura del cessionario e le sue qualità soggettive oppure se considerato che il contratto di cessione non è opponibile al locatore non consenziente, si debba aver riguardo unicamente alla condotta posta in essere dal conduttore e alla incidenza di tale condotta nell’economia del rapporto locativo, sia con riguardo all’interesse della parte adempiente, sia con riguardo all’esigenza di mantenere l’equilibrio tra le prestazioni di uguale importanza” ed indicano il seguente fatto controverso: “Il Giudice di appello, pur avendo dichiarato che il contratto di cessione non è opponibile ai locatori, nel valutare la gravità dell’inadempimento del conduttore ai fini della richiesta risoluzione dei contratti di locazione, ha poi contraddittoriamente effettuato tale valutazione con riferimento alla qualità del terzo cessionario e non alla concreta condotta posta in essere dal conduttore stesso”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Ed infatti costituisce principio consolidato, a cui si è attenuta la Corte di merito, quello secondo il quale in difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell’inadempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione di cui all’art. 1594 c.c., comma 1, o di cessione in uso dell’immobile locato ad uso non abitativo, in tanto consente la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. in quanto l’inadempimento integrato dalla violazione del patto non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale applicazione posta dall’art. 1455 cod. civ., scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso.

Ne consegue che il giudice di merito, chiamato a dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello locativo, per inadempimento consistente nell’avvenuta sublocazione dello stesso, non può limitarsi a ritenere che la sublocazione realizzi di per sè un inadempimento, bensì, accertato che tra le parti è stato pattuito un divieto di sublocazione, deve verificare la sussistenza di un inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato, anche alla luce delle modalità e circostanze del concreto svolgimento del rapporto comporti una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass. 16111/2010). Infatti la gravità dell’inadempimento deve essere considerata più che in relazione alla entità oggettiva della mancata prestazione, all’importanza che essa assume nell’economia generale del negozio avuto riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare, che può esser anche diverso da quello economico, ma nella specie non è stato neppure dedotto quale altro diverso e fondamentale interesse da quello all’adempimento puntuale dell’obbligo del pagamento del canone i locatori volessero perseguire vietando la sublocazione, nè quale conseguente lesione delle pattuite prestazioni corrispettive ne sia derivata.

2.- Con il secondo motivo deducono: “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1455, 1594, 1175 e 1375 c.c. per avere il giudici di appello escluso che l’inadempimento della ditta CA.MA di Cardini Armando fosse idoneo a provocare la risoluzione dei contratti di locazione omettendo di considerare: a) che la legge vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore; b) che le parti avevano pattuito espressamente il divieto della sublocazione degli immobili a pena di risoluzione e c) che il conduttore ha violato i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, e formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Giustizia adita se il giudice di merito, chiamato a pronunciare la risoluzione per grave inadempimento del conduttore – ai sensi dell’art. 1453 c.c. – per avere ceduto il contratto di locazione senza il consenso del locatore, nella concreta valutazione da effettuare circa l’accertamento della non scarsa importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse del locatore, abbia correttamente omesso di valutare sia il divieto di cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore di cui all’art. 1594 c.c., comma 1, da intendersi come valutazione legale tipica della gravità di detto inadempimento – sia la clausola dei contratti di locazione che prevede il divieto di sublocazione pena la espressa risoluzione degli stessi (quale sicuro indice della gravità dell’inadempimento del divieto di cessione, anche parziale, a terzi dell’uso degli immobili locati rispetto all’interesse dei locatori), sia infine la violazione da parte del conduttore dei doveri di correttezza e buona fede”.

Il motivo è parte da rigettare per le ragioni suesposte, parte da dichiarare inammissibile perchè non correlato alla ratio decidendi secondo cui della clausola risolutiva espressa i locatori non si erano avvalsi.

3.- Con il terzo motivo deducono: “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – e violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello disatteso la richiesta di risarcimento danni sul presupposto che la stessa domanda sia consequenziale alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento”, e concludono con il seguente quesito di diritto:

“Dica la Giustizia se il giudice di merito, chiamato a pronunciare la risoluzione per grave inadempimento del conduttore – ai sensi dell’art. 1453 c.c. – per aver ceduto il contratto di locazione senza il consenso del locatore, abbia correttamente omesso di pronunciare sulla domanda di “risarcimento danni, avendo ritenuto di scarsa rilevanza l’inadempimento del conduttore”, ed aggiunge che il fatto controverso su cui la Corte ha commesso il vizio di contraddittorietà ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consiste nell’aver del tutto omesso di motivare la pronuncia di rigetto della richiesta di risarcimento danni, erroneamente ritenendola consequenziale alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il motivo è inammissibile per mancanza di correlazione con la ratio decidendi.

Ed infatti la Corte di merito ha affermato che “la Golden Lady s.p.a.

è azienda di solida notorietà nazionale la cui attività .. non pare apportare ai locatori alcun pregiudizio del quale manca, finanche graficamente, ogni indicazione” ed ha “consequenzialmente” respinto la domanda di risarcimento danni.

Questo accertamento di merito non è contrastato dalla censura in esame e perciò la censura non è pertinente.

4.- Con i rispettivi ricorsi incidentali sia C.A., sia la s.p.a. Golden Lady Company s.p.a. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di appello dichiarato, in assenza di una espressa domanda, che il contratto di cessione di azienda del 7 marzo 2002 ^ tra la ditta CA.MA. di Cardini Armando e la Golden Lady Company s.p.a. costituiva cessione di contratto senza il consenso del locatore e ciò senza un’ espressa domanda in tal senso da parte dei locatori-appellanti. Concludono la doglianza con il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se il giudice di appello, che chiamato a pronunciarsi sulle domande degli attori intese ad ottenere la declaratoria di dissimulazione di un contratto di sublocazione e sulla conseguente legittimità della opposizione della cessione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36 e la conseguente pronuncia di risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto, incorra nella violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione o extrapetizione, qualora dichiari la dissimulazione di una cessione di contratto ed indaghi se detta cessione costituisce o meno inadempimento di entità tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento”.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, è infatti ius receptum il principio secondo il quale è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo del ricorso per cassazione con il quale si lamenti che il giudice del merito abbia pronunciato su una domanda avversaria in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

rigettandola, come nella fattispecie in cui la Corte di merito, pur qualificando il contratto intercorso tra la conduttrice CA.MA di Cardini Armando e la Golden Lady s.p.a. cessione di locazione – il cui requisito essenziale è il consenso del locatore a norma dell’art. 1594 cod. civ., comma 1 – anzichè sublocazione, esclusa l’applicabilità in ogni caso della L. n. 392 del 1978, art. 36, avendo accertato che non era stata ceduta l’azienda, ha rigettato le domande dei locatori di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno non ravvisando nè il grave inadempimento della conduttrice, nè i richiesti danni.

5.- Con il secondo motivo, in via subordinata, deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 3 c.p.c. per avere il giudice di appello preso in esame una domanda nuova introdotta dall’appellante nella narrativa di appello” e conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica l’eccellentissima Corte di Cassazione se la Corte di appello che prenda in esame una domanda dell’appellante non riportata nelle conclusioni dell’atto di appello, ma introdotta nella narrativa dell’atto di appello medesimo e già dichiarata tardiva ed inammissibile dal giudice di primo grado, incorra nella violazione dell’art. 345 c.p.c.”.

Il quesito, privo di qualsiasi riferimento alla nuova domanda decisa dal giudice di appello si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata e la sua rilevanza sulla ratio decidendi.

Concludendo va rigettato il ricorso principale e vanno dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali.

Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA