Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17348 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4345-2020 proposto da:

MEDITERRANEO RAPPRESENTANZE DI F.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONI rappresentata

e difesa dall’avvocato FERRUCCIO CENTONZE;

– ricorrente –

contro

LE DELIZIOSE PASTICCERIA SAS D.P.M. & C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 9, presso lo studio dell’avvocato GEMMA

PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato OLINTO VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1275/2019 della CORTI- D’APPFLLO di MILANO,

del 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 17 luglio 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Mediterraneo Rappresentanze di S.F.P., quale agente, nei confronti di Le Deliziose Pasticceria Sas d.P.M. & C., ritenendo esclusa una violazione della zona di esclusiva da parte della società preponente per una vendita diretta di prodotti a (OMISSIS).

2. i giudici d’appello, premesso che dal contratto di agenzia “erano comunque esclusi i clienti acquisiti dalla preponente prima del conferimento del mandato”, hanno ritenuto, conformemente al primo giudice, che “nessun diritto può vantare l’appellante sulle vendite effettuate alla ditta Auchan per il tramite della società (OMISSIS) srl, essendo quest’ultima cliente acquisito dalla preponente prima della sottoscrizione del contratto di agenzia con Mediterraneo, così come risulta dalla documentazione versata in atti (doc. da n. 2 a n. 8 fascicolo appellata)”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.S., quale titolare della ditta individuale, con 1 motivo; ha resistito con controricorso la società intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il motivo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. “in quanto erroneamente la Corte di Appello di Milano ha ritenuto opponibile nei confronti dell’esponente il preteso contratto di fornitura sottoscritto tra Le Deliziose e la società Gagliasso Srl in data 10.2.2011”; si deduce che tale contratto “altro non è che una scrittura privata non autenticata intercorsa tra soggetti terzi rispetto all’esponente e pertanto non opponibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2704 c.c.”; si assume che la Corte territoriale avrebbe “fondato la propria decisione esclusivamente sulla base del predetto contratto di fornitura” e che i documenti provenienti da terzi estranei alla controversia giudiziaria risultano inidonei a costituire l’unica fonte di convincimento per il giudice di merito; si aggiunge, infine, che “anche l’ulteriore documentazione versata in atti da controparte non è idonea a provare che la società Gagliasso fosse già cliente di Le Deliziose in data antecedente alla instaurazione del rapporto di agenzia con l’esponente”;

2. la censura è inammissibile;

la circostanza relativa al se la società preponente abbia acquisito il cliente Gagliasso prima o dopo l’instaurazione del rapporto di agenzia con lo Scaligina è indubitabilmente una questio facti; parte ricorrente, nella prospettazione formale di una censura di violazione di legge, pretende da questa Corte di legittimità un’inammissibile rivalutazione di detto accertamento di fatto;

ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.U.C. n. 34476 del 2(119; conf. Cass. n. 33373 del 2019; Cass. n. 25950 del 2020);

rivalutazione di merito ancor più in radice preclusa, nella specie, in presenza di cosiddetta “doppia conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019);

inoltre parte ricorrente non si confronta con il decisum, errando nel ritenere che la sentenza impugnata si sia fondata “esclusivamente sulla base del predetto contratto di fornitura” del 10 febbraio 2011, quando, come riportato nello storico della lite, la Corte territoriale ha maturato il suo convincimento sulla base di una serie di documenti: “(doc. da n. 2 a n. 8 fascicolo appellata)”;

incidentalmente il ricorrente contesta che detta documentazione fosse “idonea a provare” il fatto controverso ma, anche per questo verso, propone una critica alla valutazione del materiale probatorio, radicalmente preclusa in questa sede;

la pretesa violazione dell’art. 2704 c.c. non ha dunque valore decisivo, senza trascurare che parte ricorrente neanche si confronta, a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con una risalente giurisprudenza secondo cui la disposizione dell’art. 2704 c.c., che stabilisce l’inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione nè registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici (Cass. n. 2030 del 2011); Cass. n. 24955 del 2006; Cass. n. 3998 del 2003; Cass. n. 3024 del 2002; ab iure: Cass. n. 6139 del 1978), nè con l’orientamento secondo cui l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità – o, eventualmente, la posteriorità – della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito (Cass. n. 4104 del 2017);

2. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.U.U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 ” e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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