Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17347 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 36, presso l’avvocato MANNA MARGHERITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TRANI SALVATORE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.I. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LISBONA 9, presso l’avvocato SIDELI PATRIZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BELLIA CALOGERO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1336/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato T.S., con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PATRIZIA SIDELI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29 novembre 2001 la signora I.I. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il proprio coniuge, sig. T.S., chiedendo la separazione giudiziale, con addebito, nonche’ l’attribuzione di un assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale.

Esponeva che il marito l’aveva in piu’ occasioni ingiuriata e maltrattata, intrattenendo altresi’ una relazione extraconiugale divenuta di dominio pubblico.

Costituitosi ritualmente, il sig. T. svolgeva, a sua volta, domanda riconvenzionale di separazione con addebito a carico della moglie, che lo aveva accusato ingiustamente di adulterio.

Con sentenza 15 settembre 2005 il Tribunale di Napoli pronunziava separazione con addebito al marito, che condannava alla corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 360,00 soggetto a rivalutazione; oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza 3 maggio 2006 rigettava sia il gravame principale del T. che quello incidentale della I., condannando il primo alla rifusione delle spese processuali.

MOTIVAVA:

che l’appellante principale non aveva contestato specificamente l’iter logico – giuridico sviluppato dal giudice di primo grado, limitandosi ad un inammissibile richiamo alle allegazioni di primo grado;

– che la convivenza, durata due anni, era stata incrinata dalla violazione dei doveri di solidarieta’ familiare e di fedelta’ da parte del T., come emerso dalla prova testimoniale assunta, che aveva confermato altresi’ gli episodi di violenza anche fisica, di cui vi era pure certificazione medica;

– che sussisteva un oggettivo divario di reddito fra il marito -di professione avvocato, comproprietario di vari immobili in (OMISSIS) e socio di una societa’ a responsabilita’ limitata che ivi gestiva un albergo – e la moglie, priva di reddito di lavoro, anche se gia’ titolare di una partecipazione, in qualita’ di socia accomandataria di una s.a.s. che gestiva un centro estetico in (OMISSIS);

– che era pure infondata la pretesa della signora I. di ottenere un aumento dell’assegno e l’assegnazione della casa coniugale, appartenente al suocero e concessa alla coppia in comodato.

Avverso la sentenza, non notificata, il T. proponeva ricorso per cassazione, articolato in 10 motivi e notificato il 18 settembre 2006.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 342 c.p.c. dal momento che l’atto d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, conteneva l’esposizione dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione, che potevano legittimamente consistere nelle stesse argomentazioni addotte a sostegno della domanda in primo grado;

2) la carenza di motivazione nell’accertamento del divario di reddito tra i coniugi;

3) l’insufficiente motivazione nella ritenuta violazione dei doveri di solidarieta’ familiare e di fedelta’ posta a base della pronunzia di addebito;

4) la violazione dell’art. 184 c.p.c., dell’art. 253 c.p.c., comma 1, e dell’art. 257 c.p.c., comma 1, nonche’ dell’art. 151 c.c. per aver posto a base dell’accertamento della relazione extraconiugale deposizioni testimoniali de relato su capitoli privi dell’indicazione specifica dei fatti da provare;

5) l’insufficiente motivazione dell’accertamento dell’infedelta’ matrimoniale, sulla base di una sola deposizione diretta, priva di attendibilita’;

6) la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta addebitabilita’ di violenze fisiche e morali quali causa della crisi matrimoniale;

7) la violazione dell’art. 151 c.c. per aver attribuito rilevanza, ai fini dell’addebito, ad episodi eventualmente occorsi dopo che si era gia’ manifestata l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza per fatto non imputabile ad alcuno dei coniugi;

8) la violazione degli artt. 143, 156 e 1375 c.c., perche’ la corte d’appello non aveva dato rilevanza al rifiuto da parte della signora I. delle offerte di lavoro prospettate dal marito;

9) la violazione dell’art. 156 c.c. perche’ la corte d’appello, senza riformare sul punto la statuizione del tribunale che aveva ritenuto mai venuta in essere l’affectio coniugalis e quindi la comunione materiale e spirituale dei coniugi, pure, aveva proceduto alla comparazione dei redditi per accedere alle richieste economiche della signora I.;

10) la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nel regolamento delle spese processuali, poste integralmente a carico del T..

Resisteva con controricorso la signora I..

Entrambe le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c..

All’udienza del 22 giugno 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla decisione della Corte d’appello di Napoli nella parte in cui ha testualmente respinto “le istanze dirette alla riforma della statuizione relativa alla responsabilita’ della separazione”.

Il motivo e’ infondato.

Anche se la vexata quaestio del grado di analiticita’ dei motivi di gravame prescritto dall’art. 342 c.p.c. ha trovato risposte non sempre univoche, nel tempo, nella giurisprudenza di legittimita’, non appare revocabile in dubbio che si debba trattare, in ogni caso, di critiche puntuali mosse alle ragioni in diritto (la c.d. ratio decidendi) ed in fatto poste a base della sentenza impugnata. La mera ripetizione degli argomenti svolti in primo grado non e’ quindi ammissibile se prescinda dalla motivazione del giudice a quo: come cioe’ se il thema decidendum fosse tuttora impregiudicato e la parte perorasse per la prima volta le proprie richieste.

Ne consegue che anche se non si esiga che i motivi di impugnazione prefigurino un progetto alternativo di sentenza, pure, occorre che contengano la confutazione precisa del fondamento logico – giuridico che sorregge la decisione di primo grado.

La configurazione dell’appello come revisio prioris istantiae postula, da un lato, l’esatta individuazione delle statuizioni in concreto impugnate e, dall’altro, la contestazione critica dell’impianto argomentativo a sostegno della decisione che, secondo il noto broccardo, facit de albo nigrum, sovrapponendosi alle originarie allegazioni di parte.

Alla luce di tali principi, la pedissequa reiterazione delle medesime ragioni esposte nel corso del giudizio di primo grado si palesa ammissibile, in ultima analisi, solo ove queste comportino, di per se’, un vaglio specifico della decisione impugnata: consentendo al giudice superiore di verificarne la conformita’ a diritto, dopo aver percepito con chiarezza il contenuto delle censure (Cass. sez. unite, 25 novembre 2008, n. 28057; Cass., sez. 2, 19 ottobre 2009, n. 22123).

Nella specie, la doglianza in esame ha,per contro, natura meramente assertiva e generica, non riproducendo neppure i motivi dell’atto di appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Occorre peraltro rilevare come la Corte d’appello di Napoli non abbia fatto seguire a tale statuizione d’inammissibilita’ – che per la sua portata generale in ordine all’addebito accertato (messa vieppiu’ in evidenza dalla sua collocazione in apertura di motivazione), sarebbe stata, di per se’, preclusiva di ulteriori motivi di censura sul medesimo tema – abbia poi, egualmente, esaminato funditus le singole censure contenute nell’atto d’appello; pervenendo, di nuovo, alla medesima conclusione positiva che tra i coniugi si fosse instaurata una vera unione, nonostante la brevita’ della convivenza, e che essa fosse stata compromessa dalla grave violazione dei doveri di fedelta’ e solidarieta’ da parte dell’uomo.

Ne consegue che in questa sede vanno pure esaminate le articolate censure del ricorrente a tale autonomo accertamento, funzionale all’addebito della separazione personale.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la carenza di motivazione nell’accertamento del divario di reddito tra i coniugi.

Il motivo e’ inammissibile, investendo questioni di fatto oggetto dell’accertamento del primo giudice, di cui propone un sindacato di merito – oltretutto, sulla scorta di un esame diretto delle risultanze istruttorie – che non puo’ trovare ingresso in questa sede.

Identica valutazione di inammissibilita’ dev’essere ripetuta per il terzo motivo, volto a denunziare l’insufficiente motivazione dell’addebito a carico del T. per violazione dei doveri di fedelta’ e di solidarieta’ familiare. Si tratta, con tutta evidenza, di una difforme valutazione delle risultanze probatorie tesa, ancora una volta, a un riesame nel merito della questione. La corte territoriale ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici, della credibilita’ riconosciuta alle deposizioni dei numerosi testi escussi, con particolare riguardo agli episodi di violenza, anche fisica, descritti.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 184 c.p.c., dell’art. 253 c.p.c., comma 1, e dell’art. 257 c.p.c., comma 1, nonche’ dell’art. 151 c.c., per aver posto a base dell’accertamento della relazione extraconiugale deposizioni testimoniali de relato su capitoli privi dell’indicazione specifica dei fatti da provare.

Il motivo e’ inammissibile per inadeguatezza del relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., esposto in forma discorsiva ed incidentale, indifferenziata dal contesto argomentativo della doglianza (“Vi e’ percio’ da chiedere se, in ossequio al requisito dell’indicazione specifica dei fatti da provare, ex art 253 c.p.c., comma 1, altresi’ considerate le preclusioni istruttorie ex art. 184 c.p.c., non fosse possibile fondare il convincimento su fatti mai articolati e dedotti e se sia inammissibile ed inconferente la testimonianza che riferisca fatti appresi da terze persone mai individuate, sicche’ per esse il giudice non avrebbe potuto disporre l’audizione d’ufficio ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 1”).

E’ appena il caso di aggiungere che la censura, nella parte in cui investe l’ammissione della prova testimoniale, per difetto di analiticita’ dei capitoli articolati, e’ anche preclusa da tardivita’, trattandosi, in ipotesi, di nullita’ relativa, da eccepire nei termini di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2. Ne’ il ricorrente allega di avere sollevato, sul punto, eccezione tempestiva in primo grado e di averla reiterata come motivo di gravame.

Con il quinto, sesto e settimo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, il ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione dell’accertamento dell’infedelta’ matrimoniale e delle violenze fisiche e morali quali causa a lui addebitabile della crisi matrimoniale, senza neppure considerare che si tratterebbe di episodi eventualmente occorsi dopo che si era gia’ manifestata l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza per fatto non imputabile ad alcuno dei coniugi.

Le doglianze sono inammissibili, consistendo in un sindacato di merito dell’apprezzamento operato dalla corte territoriale delle deposizioni testimoniali, del tutto estraneo all’ambito del giudizio di legittimita’.

Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione degli artt. 143, 156 e 1375 c.c., per la negata rilevanza, in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, del rifiuto della signora I. di accettare le occasioni di lavoro che le erano state offerte.

Il motivo, prospettato sotto il solo profilo della violazione di legge e non pure del vizio di motivazione, e’ infondato.

La sentenza impugnata ha escluso la negligenza della condotta della signora I. nel rifiutare le offerte di lavoro che il marito aveva inteso farle pervenire attraverso alberghi isolani, attribuendo a quest’ultimo il chiaro intento di alleggerire l’onere contributivo a suo carico. Per quanto tale motivazione possa apparire non perspicua – non essendo decisivi i motivi interni (del resto non illegittimi) che abbiano indotto il T. ad attivarsi per ricercare un’occupazione al coniuge separato – si e’ gia’ detto che la censura non investe vizi di motivazione, bensi’ unicamente la conformita’ a diritto della decisione.

Sotto questo profilo, il motivo difetta, peraltro, di autosufficienza.

Il rifiuto di accettare possibilita’ d’impiego non puo’ essere considerato, di per se’ solo, espressione di renitenza a provvedere al proprio mantenimento se non si dimostri che le offerte erano adeguate alla qualificazione professionale e alla dignita’ personale del coniuge, tenuto anche conto delle condizioni economiche e sociali godute prima della crisi matrimoniale.

Resta quindi indenne dalla censura precisata la statuizione della corte territoriale.

Con il nono motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 156 c.c..

Il motivo e’ infondato.

La censura muove dal presupposto che il primo giudice abbia escluso che fra le parti sia mai intercorsa una comunione materiale e spirituale, data la breve durata della convivenza e il suo carattere ab initio conflittuale; e che la mancata impugnazione sul punto con l’atto d’appello precludesse la pronuncia d’addebito e l’attribuzione dell’assegno di mantenimento.

In realta’, tale presupposto di fatto non e’ confermato dalla lettura del testo, in cui si da atto, solo, di dubbi manifestati al riguardo dal Tribunale di Napoli; contestualmente ritenuti dal medesimo giudice non ostativi, peraltro, alla pronuncia di separazione con addebito al marito, colpevole di adulterio e di comportamenti aggressivi e violenti. Nell’affrontare il motivo di gravame del T., teso a valorizzare proprio tali dubbi sul reale instaurarsi dell’affectio coniugalis, la Corte d’appello di Napoli ha poi confermato la pronuncia di primo grado in ordine all’addebito al T. per violazione dei doveri di solidarieta’ familiare e di fedelta’, all’origine della frattura del rapporto coniugale.

Nessuna preclusione, quindi, ob rem judicatam sull’inesistenza dell’affectio coniugalis, all’attribuzione di un assegno di mantenimento, in sede di separazione personale.

Per il resto, la censura riproduce argomenti gia’ trattati in precedenza, senza profili di novita’.

Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo e’ inammissibile, data la conformita’ del predetto regolamento delle spese al principio della soccombenza prevalente, tenuto conto dell’esito complessivo dell’impugnazione.

Il ricorso e’ dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese della fase di legittimita’, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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