Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17347 del 15/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17347 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 18550-2012 proposto da:
AMEDURI FRANCECSO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI FAGGI 181 – Scala A – Int. 3, presso la
dott.ssa ALESSANDRA PRINCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CIANFLONE FRANCESCO, giusta mandato
speciale alle liti in calce al ricorso per regolamento
di competenza;
– ricorrente contro
SPA MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in

ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avvocato

VALLEFUOCO ANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TARTAGLIONE LUCA,

Data pubblicazione: 15/07/2013

giusta delega a margine della memoria difensiva;
– resistente –

avverso l’ordinanza

R.G.

2524/2010 del TRIBUNALE di

LOCRI, depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. PIETRO CURZIO;
1.3_r il rícorrent j’ molo premente l’Avvocnto Frmnuesuo

Cianfione;
per la resistente é solo presente l’Avvocato Caterina
Giuffrida (per delega avv. Luca Tartaglione).
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE.

consiglio del 04/04/2013 dal Consigliere Relatore

18550.12
ORDINANZA
1. Francesco Ameduri propone regolamento di competenza contro l’ordinanza
con la quale il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza
territoriale nella controversia proposta dall’Ameduri nei confronti della spa

Tribunale di Firenze.
2. La società resistente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
e quindi memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
3. Il Procuratore Generale, con suo scritto del 17 gennaio 2013, ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso deve essere accolto.
5. Il ricorrente, si legge nella stessa ordinanza, è stato assunto “con la qualifica di
impiegato e con mansione di informatore scientifico del farmaco”, con “zona
di lavoro in Catanzaro, Reggio Calabria e relative province”. A tal fine egli ha,
nella sua abitazione in Roccella Ionica, computer, stampante, telefono,
campioni e materiali di propaganda aziendali.
6. Pur svolgendosi il lavoro in modo itinerante nella zona di competenza,
l’abitazione del lavoratore costituisce pertanto in questo caso il luogo in cui
egli svolge alcune attività fondamentali (organizzazione del lavoro e relazioni
per l’azienda) e dove si trovano gli strumenti di lavoro base e il deposito del
campionario aziendale e del materiale di propaganda aziendale.
7. In un caso analogo si è rilevato quanto segue.
8. L’art. 413, primo comma, cpc, individua il giudice territorialmente competente
per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in
cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda, quello in cui si trova la
dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.
9. Il problema interpretativo nel caso in esame è quello di stabilire cosa debba
intendersi per ‘dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore’.

`Malesci Istituto Farmacologico’ ed ha indicato come giudice competente il

10.Di tale espressione è necessario dare una interpretazione estensiva per almeno
due ragioni.
11.In primo luogo, perché ormai da tempo l’evoluzione dell’organizzazione del
lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture
materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi

con l’ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a
casa propria e solo con un ‘personal computer’ e tuttavia lavorano alle
dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo
evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei
contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente.
L’interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di
tale evoluzione.
12.La seconda ragione attiene alla ‘ratio’ dell’art. 413 cpc. Il legislatore del 1973
ha concepito le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro
guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale
con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l’accesso alla
giustizia del lavoro. Ha sicuramente usato come bussola il principio
costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il particolare rispetto dovuto
al lavoro, quale si evince da numerose norme della Costituzione, a cominciare
dall’art. 1 e dall’art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e impegna la
Repubblica a “promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.
13.In tale ottica, il legislatore ha operato due scelte di fondo. In primo luogo,
quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi,
tra i quali il ricorrente può scegliere. In secondo luogo, quella di avvicinare il
luogo del giudice al luogo di lavoro. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso
promuovere e seguire il giudizio (è superfluo sottolineare quanto sia più
difficile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal
luogo di vita). Ma vi è anche un interesse generale dell’ordinamento a che il

tradizionali (l’azienda agricola, la fabbrica, l’ufficio, ecc…) e vengono svolti

giudice sia vicino al luogo della controversia, che nelle cause di lavoro è il
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa: si pensi alle difficoltà che
riguardano lo spostamento dei testimoni, in genere persone che hanno potuto
osservare il lavoro e che quindi sono anch’essi tendenzialmente dimoranti nella
medesima zona; alla eventualità di ispezioni dei luoghi da parte del giudice; ad

14.Per queste ragioni l’espressione ‘dipendenza aziendale alla quale è addetto il
lavoratore’ deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della
organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora
(addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti
di supporto dell’attività lavorativa.
15.Sul punto la giurisprudenza è concorde e, attenuando alcune difformità che
possono considerarsi ormai datate, è divenuta particolarmente omogenea: cfr.
in particolare Cass., 16 novembre 2010, n. 23110; 21 gennaio 2010, n. 1018;
16 novembre 2010, n. 23110.
16.In tali decisioni, occupandosi proprio della competenza territoriale delle cause
degli informatori farmaceutici, si è costantemente richiamata la necessità di
“una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale”, che
“non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme
di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la `mens legis’
mirante a favorire il radicamento del foro speciale nel luogo della prestazione
lavorativa”.
17.Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia
configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel
quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè
destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, “anche se modesto e
di esigue dimensioni”; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo
dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano

eventuali attività di ausiliari del giudice).

di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di
terzi.
18.Ancor più consistente è la convergenza nelle soluzioni in concreto adottate: si è
ritenuta sussistente la ‘dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore’
anche nella residenza del lavoratore quando questi svolga l’attività lavorativa

individuati in genere in un ‘computer’ collegato con l’azienda e nei relativi
strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc..).
19.Tali elementi sono idonei a distinguere queste situazioni da quelle, concernenti
i lavoratori parasubordinati di cui al n. 3 dell’art. 414, cpc, in cui il foro
competente è individuato con il mero riferimento al domicilio del lavoratore,
senza alcun bisogno che in tale luogo venga svolta l’attività lavorativa e sia
individuabile una articolazione aziendale nel senso lato prima precisato.
20.Nel caso in esame, come si è visto, dagli atti si desume che il ricorrente
svolgeva l’attività lavorativa per l’azienda in un ambito territoriale lontano
dalla sede dell’impresa e limitrofo all’abitazione del dipendente, abitazione
nella quale egli aveva gli strumenti di lavoro (computer, stampante, adsl) ed il
deposito dei campioni e del materiale pubblicitario. Cioè tutti i beni e
strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
21.Di conseguenza, alla stregua dei principi di diritto su richiamati, deve
affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Locri.
22.11 ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza
territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Locri dinanzi al quale era
stato iniziato il giudizio. Le spese del regolamento devono essere poste a
carico della parte soccombente.

PQM

in tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all’attività aziendale,

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Locri.
Condanna la società al pagamento delle spese di regolamento, che liquida in
50,00 euro, nonché 1.500,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di
legge.
Roma, 4 aprile 2013.
Maura La Terza

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Il presidente

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