Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17347 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29043/2012 proposto da:

Costruzioni Opere Civili S.r.l. (C.O.S.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Giulio Cesare n. 71, presso l’avvocato Canfora Maurizio,

rappresentata e difesa dagli avvocati Arena Letterio, Vinci Enrico,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Germanico n. 12, presso l’avvocato Di

Lorenzo Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Manciagli

Nunzio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1116/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il

rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Nunzio Manciagli che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con la sentenza in atti la Corte d’Appello di Catania ha respinto il gravame della Costruzione Opere Civili C.O.C. s.r.l., avente causa di Edilfer Costruzioni s.p.a., ed ha confermato la decisione con la quale il locale Tribunale ne aveva respinto la domanda intesa alla risoluzione del contratto di appalto da essa stipulato il 15.3.1991 con il Comune di Acireale, concernente lavori di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale comunale, ed aveva in pari tempo accolto la domanda riconvenzionale dell’ente locale nei suoi confronti per il riconoscimento della legittima rescissione del contratto per inadempimento dell’impresa appaltante ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 340 autorizzando altresì l’istante a trattenere in via definitiva la cauzione.

1.2. Avverso la decisione d’appello – motivata sul presupposto che, sebbene l’espletata istruttoria avesse evidenziato una carenza nella progettazione delle opere, tanto da rendere necessaria l’esecuzione di successive perizie di variante, era risultata egualmente provata la condotta “gravemente inadempiente dell’impresa appaltatrice quanto agli obblighi esecutivi concernenti le opere commesse”, attestata segnatamente dal fatto che le carenze progettuali non avevano impedito la piena esplicazione delle potenzialità di cantiere, nonchè dalla ripetuta inosservanza degli ordini di servizio – ricorre ora a questa Corte l’impresa soccombente sulla base di due motivi, declinanti plurime censure, ai quali resiste il Comune intimato con controricorso seguito da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso la Costruzione Opere Civili C.O.C. deduce per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonchè un errore di diritto nell’applicazione del citato art. 340 e degli artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 20, comma 7, poichè a suo dire, malgrado nell’atto di gravame si fossero rappresentate le carenze progettuali sottese alle opere commissionatele, che si era perciò resa necessaria l’esecuzione di sei perizie in variante, che le perizie non erano state eseguite unitariamente ed, in ultimo, che non tutte le aree dei cantieri erano state liberate, il giudice territoriale “aveva rigettato l’appello asserendo la legittimità della rescissione del contratto d’appalto deliberato dall’ente appaltante” omettendo tuttavia la considerazione di alcuni fatti decisivi (la produzione di cantiere era risultata adeguata in tutte le fasi di avanzamento; la scarsa qualità della progettazione aveva ostacolato le potenzialità del cantiere; l’implicito riconoscimento della responsabilità dell’ente territoriale in ordine all’anomalo andamento dei lavori) – e la non concludenza dei rilievi formulati a margine della riscontrata inosservanza degli ordini di servizio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta ancora, sempre per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 31 e artt. 1453, 1455, 1460, 1175 e 1655 c.c. in relazione al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 5 e 11 e la violazione dell’art. 91 c.p.c., risultando invero l’impugnata pronuncia, laddove ha riconosciuto la legittimità della rescissione del contratto decretata dall’ente locale, immotivata alla luce della considerazione, sorretta dall’acquisizione documentali di causa, che, in forza dell’art. 31 citato in rubrica, la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, nella specie pure accordata dall’amministrazione, presuppone che il ritardo non sia imputabile all’appaltatore, onde il giudicante avrebbe dovuto “valutare” la situazione dei lavori “al termine prorogato” e non già in rapporto all’arco di tempo originario, così come avrebbe dovuto prendere in esame la mancata verifica dei progetti prima di dar corso all’appalto (art. 5 citato), la mancata sospensione dei lavori in caso di inidoneità dei progetti (art. 11 citato) e la violazione dell’obbligo di cooperazione.

1.3. Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente avvinti – sono infondati e vanno pertanto respinti.

Essi attengono ad una valutazione di merito operata dal giudice d’appello che non è sindacabile in questa sede sotto il dedotto profilo della violazione e falsa applicazione di legge e che si sottrae al pure dedotto vizio motivazionale – peraltro già articolato con riferimento a tutte le ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, previgente – essendo sorretto da congrua, analitica ed esauriente motivazione.

Poichè infatti “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti” (Cass., Sez. U, 29/03/2013, n. 7931), il controllo che la Corte è chiamata ad esercitare in veste di giudice di legittimità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo come appunto qui – a quella ivi compiuta dal giudice di merito una propria diversa interpretazione dei fatti di causa al fine di ottenerne la revisione nell’auspicio che la “rilettura” del processo possa sortire un risultato di maggior soddisfazione per il ricorrente.

1.4. Nella specie a tanto tende il proposto ricorso.

Con riguardo al primo motivo è lo stesso elenco delle doglianze che il proponente ha cura di sottoporre all’esame della Corte ad attestare inconfutabilmente che egli – deducendo significativamente che il giudice territoriale “aveva rigettato l’appello asserendo la legittimità della rescissione del contratto d’appalto deliberato dall’ente appaltante”, senza tuttavia considerare alcuni fatti decisivi e la non decisività dei rilievi formulati a margine della riscontrata inosservanza degli ordini di servizio – intende denunciare solo l’erroneità in fatto dell’impugnato provvedimento. Anche a traguardare la lagnanza sotto il profilo della sua coerenza alle norme di diritto applicate dal giudice distrettuale – pur non potendo non rammentarsi che “n materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – il responso non cambia avendo il decidente proceduto ad una compiuta valutazione degli opposti inadempimenti ascritti reciprocamente a ciascuna parte e giudicato in questa cornice, con apprezzamento che non si espone a censure, gravemente inadempiente la condotta dell’impresa poichè “la carenza pianificatoria dell’attività di impresa, invero viene prima dell’incertezza progettuale”.

1.5. Non diversamente va detto con riguardo al secondo motivo, essendo esso inteso – allorchè addebita al giudice d’appello di non aver debitamente valorizzato la circostanza che il ritardo nell’esecuzione delle opere era imputabile a carenze della progettazione ed in questa logica di non aver considerato che non si era proceduto alla verifica dei progetti prima di dar corso alla loro esecuzione e alla mancata sospensione dei lavori per l’inidoneità della progettazione e che era stato più generalmente violato il dovere di collaborazione tra le parti – a sollecitare inammissibilmente la rinnovazione del sindacato di fatto che ha indotto il decidente a giudicare gravemente inadempiente la condotta dell’impresa appaltatrice e a giustificare con l’argomento testè trascritto il rigetto dell’appello da essa proposto e l’integrale conferma della decisione di primo grado, con l’ovvio riflesso che la sua soccombenza ne comporta anche la condanna alla rifusione delle spese del grado nella misura ivi decretata.

2. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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