Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17346 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R. (OMISSIS), G.P.

(OMISSIS), G.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLA 9, presso lo studio

dell’avvocato SANTONASTASO DOMENICO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT UNICREDITO ITALIANO SPA (OMISSIS), in persona del Sig.

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO N. 32, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOPEZ GIUSEPPE giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G. (OMISSIS), GO.NI.

(OMISSIS), N.C. nato a (OMISSIS),

GO.MI. (OMISSIS), INTESA SANPAOLO, F.

D. (OMISSIS), BANCA POPOLARE COOPERATIVA SOCIETA’,

BANCA CAMPANIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3837/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 02/05/2008, depositata il 06/11/2008;

R.G.N. 2400/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato BENIGNI ARTURO per delega SANTONASTASO DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 324/05 il tribunale Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento delle rispettive azioni revocatorie, dichiarò inefficaci nei confronti di Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) e della Banca Popolare di Novara sei atti di compravendita con i quali, tra il 27 luglio ed il 30 agosto 1995, R. D. e i figli P. e G.F. avevano venduto tutti i loro immobili, così pregiudicando le ragioni creditorie delle due banche creditrici (rispettivamente di circa 145 e 75 milioni di lire) nei loro confronti quali fideiussori della s.r.l. Gravina Cucine, di cui erano soci, fallita l’anno successivo.

2.- La corte d’appello di Napoli – per quanto in questa sede ancora interessa – ha respinto il gravame incidentale dei fideiussori predetti con sentenza n. 3837 del 2008, condannandoli alle spese.

3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione la D. ed i G. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Unicredit Credit Mangement Bank s.p.a., quale mandataria di Unicredit s.p.a., a sua volta mandataria di Trevi Finance s.p.a., cessionaria di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Due giorni prima dell’udienza di discussione del 10.6.2011 è stato depositato atto di rinuncia sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, recante la data dell’1.9.2010 e notificato alla controparte il 25.5.2011.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Deve dichiararsi l’estinzione di giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

Poichè la controricorrente non ha aderito alla rinuncia, i ricorrenti vanno condannati alle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, considerandosi l’attività difensiva svolta da Unicredit Credit Mangement Bank s.p.a in relazione ai motivi di ricorso, coi quali sono state denunciate:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., assumendosi che la corte d’appello aveva ravvisato eventus damni e consilium fraudis (ma, recte, scientia damni) omettendo di considerare che con i proventi delle vendite i ricorrenti (fideiussori della società ed originari convenuti) avevano finanziato la società e pagato molti creditori (fra cui lo stesso Banco di Roma per circa 21 milioni) per complessivi circa L. 221 milioni, al fine di garantire il proseguimento dell’attività commerciale della società, tra l’altro dichiarata fallita dopo (il (OMISSIS)) e non prima del compimento degli atti di disposizione del patrimonio (risalenti al luglio ed all’agosto del 1995), come erroneamente presupposto dalla corte d’appello, che aveva anche sbagliato nel ritenere che i decreti ingiuntivi fossero anteriori, essendo stati invece emessi nel settembre del 1995. Tanto aveva indotto la corte territoriale a ritenere sufficiente la scientia damni da parte dei debitori e degli acquirenti, mentre sarebbe stato necessario il consilium fraudis, essendo gli atti di disposizione anteriori all’insorgenza del credito;

ed a sottovalutare la valenza delle prove documentali offerte, fondando la propria decisione su semplici presunzioni, ravvisate sulla base di fatti scarsamente sintomatici;

b) “violazione dell’art. 102 c.p.c. sulle norme del litisconsorzio necessario in relazione all’art. 24 Cost. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Ci si duole che il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti del coniuge in comunione legale di una delle acquirenti e nei confronti di alcuni acquirenti dagli acquirenti.

Di tanto la corte d’appello non avrebbe tenuto conto, emettendo una sentenza inutiliter data.

2.- Le spese vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’estinzione di giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui 5.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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