Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17346 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4055-2020 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 2, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIGLIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARGHERITA MARCIANO’;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32 presso lo studio dell’avvocato

SCHITTONE NICOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA

LONGO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 18 luglio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da V.M. nei confronti del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, di cui era dipendente, volto al riconoscimento, per espletamento di mansioni superiori, del diritto all’inquadramento nell’Area B – parametro 132 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 e, per il periodo antecedente, all’inquadramento “nell’ex 5 f.f. 1 livello di cui al Contratto Integrativo Regionale, art. 8”, con decorrenza dal l ottobre 2003;

2. la Corte territoriale, esaminando le deposizioni testimoniali, ha ritenuto che le attività in concreto espletate dal V. non fossero “estranee a quelle della quarta fascia funzionale in cui il ricorrente era inquadrato” e che le stesse non potessero essere ricondotte nella fascia funzionale superiore, perchè il lavoratore non aveva “dedotto e provato: a) che fosse lui il preposto all’acquedotto in cui lavorava; b) che in quell’impianto fossero stabilmente addetti altri dipendenti inquadrati in fasce funzionali inferiori alla sua; c) che fosse lui il loro capo operaio e li avesse alle sue dirette dipendenze”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 1 motivo; ha resistito con controricorso il Consorzio intimato;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; le parti hanno Comunicato memorie ed il procuratore del Sig. V. ha altresì depositato “Nota di deposito ex art. 372 c.p.c., comma 2”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – del CCNL, vigenti nel periodo 2003 e 2012 e dei relativi Contratti Integrativi Regionali concernenti il settore Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario”; si eccepisce che il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente inquadrato le mansioni concretamente svolte dal ricorrente nelle astratte fattispecie previste dalle declaratorie della contrattazione collettiva nazionale di settore, interpretata in connessione con il contratto integrativo regionale;

2. il motivo, per come formulato, è inammissibile;

esso non riporta nell’illustrazione di esso il contenuto testuale delle clausole contrattuali invocate (ex multis: Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 13587 del 2010), in relazione alle declaratorie contrattuali ritenute applicabili, sia del CCNL, che del contratto integrativo regionale, nè specifica se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) e l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. n. 27475 del 2017, in riferimento a Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013); tali lacune, attenendo ai requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione ed alle condizioni di procedibilità del medesimo, non sono sanabili Mediante una nota di deposito ex art. 372 c.p.c., comma 2: infatti, o i documenti erano stati prodotti nel giudizio di merito, ed allora la parte ricorrente avrebbe dovuto in ricorso compiutamente specificare la sede in cui detti documenti erano rinvenibili (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010), non essendo sufficiente un rinvio per relationem; oppure i documenti non erano stati prodotti nelle fasi di merito, ed allora la parte avrebbe dovuto depositarli, quali “contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” ex art. 369 c.p.c., n. 4, nel termine stabilito da detta norma, rimanendo inammissibile la loro produzione successiva (cfr. Cass. n. 28999 del 2018);

in ogni caso la censura non si misura adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che è fondata non tanto sull’interpretazione della disciplina contrattuale, quanto piuttosto sullo specifico aspetto delle mansioni concretamente svolte dal V. che – a giudizio della Corte territoriale non oggetto di specifica doglianza – risultavano prive di taluni contenuti essenziali per il riconoscimento dell’inquadramento superiore; ogni altra questione relativa all’apprezzamento delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente costituisce giudizio di merito, che non può essere oggetto di riesame in questa sede di legittimità;

3.. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.11U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui giuro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di regge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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