Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17346 del 15/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17346 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 26237-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 80224030587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
2013
2888

COSTANZA
domiciliata

ROBERTA

CSTRRT80C48F839U,

elettivamente

in ROMA, VIA DELLE M.51_,IZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato PERRI VINCENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FORMATO CESARE, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/07/2013

avverso la sentenza n. 5869/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI del 22.10.09, depositata il 04/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. PIETRO CURZIO.

Dott. IGNAZIO PATRONE.

J

E’ presente il Procuratore Generale in persona del

26237.10

Il Ministero della salute chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Napoli, depositata il 4 novembre 2009, che, accogliendo l’appello, ha ritenuto la
legittimazione passiva del Ministero e lo ha condannato al pagamento a Roberta
Costanza della somma di 1.466,82 euro, oltre interessi legali e spese del doppio grado
di giudizio.
Si discute della legittimazione passiva del Ministero e del diritto alla rivalutazione
dell’indennità integrativa speciale ai sensi dell’art. 2 della legge 210 del 1992.
La Corte di merito ha ritenuto rivalutabile la somma corrispondente alla indennità
integrativa speciale che compone l’indennizzo riconosciuto ai danneggiati da epatiti
post-trasfusionali.
Il Ministero sostiene la tesi contraria e sostiene inoltre di essere privo di
legittimazione passiva.
L’intimata si è difesa con controricorso.
La legittimazione passiva del Ministero ricorrente sussiste per le ragioni esposte da
Cass. Sez. 6— L., Ordinanza n. 29311 del 28/12/2011.
Quanto alla rivalutabilità della indennità integrativa speciale essa è stata affermata
nella più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Cass., Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 10769 del 27/06/2012, cui si rinvia anche per i richiami).
Considerate le oscillazioni interpretative nella materia all’epoca della proposizione
del ricorso, devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per la compensazione della
spese del giudizio di legittimità.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 4 aprile 2013.

ORDINANZA

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