Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17345 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13073-2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LAMBERTI LAURA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 397/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da E.M., di provenienza nigeriana, finalizzato a ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria;

il predetto ricorre per cassazione con un solo motivo, censurando la sentenza per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5);

premesso che la corte d’appello ha escluso che nella specie sussistessero i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il fatto decisivo rilevante ai fini della censura sarebbe individuabile in ciò: che il luogo di provenienza del richiedente, in ordine al quale la corte territoriale avrebbe dovuto concentrare la propria indagine istruttoria ai fini della protezione sussidiaria, era da individuare nella città di Kano, ultimo luogo di dimora in Nigeria, teatro di violenti attacchi da parte del gruppo Boko Haram;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare una nota per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

il ricorrente h depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è manifestamente infondato;

è risolutivo osservare che la corte d’appello ha previamente ritenuto inattendibile, poichè intriso di “contraddizioni evidenti”, il racconto del ricorrente (originario dell’Edo State) circa le presunte ragioni di trasferimento temporaneo nella città di Kano;

per tale ragione ha limitato l’indagine officiosa alla regione dell’Edo State, in rapporto al resto del territorio nigeriano;

ora, con riferimento alla previa valutazione di inattendibilità non sono state mosse censure; ne consegue che l’affermazione secondo cui la corte territoriale avrebbe dovuto concentrare le indagini officiose sulla situazione caratterizzante la città di Kano difetta del necessario presupposto;

infatti proprio nel ritenere inaffidabile il racconto in ordine al trasferimento in Kano si rinviene la ragione di irrilevanza dell’indagine che il ricorrente pretende; nè appare senza significato la circostanza che, come la sentenza riferisce, l’appellante si era doluto “dell’erronea valutazione dei fatti sulla situazione dell’Edo State e della Nigeria”, con richiamo ai problemi di criminalità proprie di tale regione; nessun riferimento, invece, era stato fatto alla città di Kano; il che trova implicita conferma in quanto dallo stesso ricorrente sottolineato, vale a dire che il riferimento a Kano quale luogo di ultima dimora in Nigeria (e dunque di asserita provenienza) era stato avanzato solo in comparsa conclusionale; sennonchè il giudizio di protezione internazionale non si sottrae da questo punto di vista alle regole proprie di ogni processo civile; e dunque sull’attore grava pur sempre l’onere di allegazione tempestiva dei fatti rilevanti ai fini della protezione internazionale: fatti che egli è tenuto a indicare, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (v. Cass. n. 27336-18, Cass. n. 19197-15);

in generale a tal riguardo le comparse conclusionali non rilevano se non per la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, donde anche in tema di protezione internazionale – non possono contenere un ampliamento del disputandum;

per tale ragione il vizio motivazionale, qui eccepito, non può dirsi sussistente;

la nota di asserita costituzione del ministero non assume dignità di controricorso, donde non rileva ai fini delle spese processuali;

può non farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

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