Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17345 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione semplificata sul ricorso 1644/2009 proposto da:

V.M.J.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e dall’avvocato FANCHETTI Ermanno, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GIUDICE DI PACE DI BERGAMO;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositato il

25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 25 novembre 2008 il Giudice di Pace di Bergamo respinse il ricorso proposto dal Signor V.M.J. D. ((OMISSIS)), contro il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo in data 3 ottobre 2008.

Per la cassazione del provvedimento ricorre il signor V. M., con atto proposto nei confronti del giudice di pace di Bergamo.

Il collegio in Camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto in contraddittorio con il Giudice di Pace di Bergamo, che ha emesso il provvedimento impugnato, invece che con l’amministrazione che ha emesso il decreto di espulsione impugnato. Esso è pertanto inammissibile.

In mancanza di difese svolte dalla controparte non v’è luogo a regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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