Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17345 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato BONARRIGO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PALOMBELLI PIETRO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), RA.GA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso lo studio dell’avvocato LEONE GENNARO, rappresentati e

difesi dall’avvocato BERTOCCI ALESSANDRO giusta delega in calce al

controricorso;

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (ex UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.)

(OMISSIS) in persona del suo procuratore Dott.ssa G.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato COLETTA SALVATORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CODELLA MENENIO giusta delega a margine del

controricorso;

– cotroricorrenti –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

procuratore alle liti Geom. B.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato

SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente Incidentale –

contro

RA.GA. (OMISSIS), R.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso lo studio dell’avvocato LEONE GENNARO, rappresentati e

difesi dall’avvocato BERTOCCI ALESSANDRO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE 4^CIVILE, emessa il 07/10/2008, depositata il 21/01/2009

R.G.N. 4967/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato PALOMBELLI PIETRO;

udito l’Avvocato FASOLA ENRICA (per delega dell’Avv. SPINELLI TOMMASO

GIORDANO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’estinzione per rinuncia.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

con atto di citazione del 26.10.79 Ra.Gi., proprietario di un’autovettura assicurata per la R. con la Unipol Ass.ni spa, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina P.A., proprietario di un autocarro e la Lloyd Internazionale spa, suo garante per la R., per sentirli solidamente condannare, previo accertamento della loro responsabilità civile, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data (OMISSIS), all’incrocio tra via (OMISSIS);

si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la pretesa attorea;

riassunto il processo, a seguito della declaratoria di non doversi procedere per intervenuta amnistia nei confronti del P. e del Ra. in sede penale, il Tribunale di Latina – Sezione Stralcio, in persona del Goa, dichiarava la responsabilità preponderante del P. nella produzione del sinistro (nella misura del 70%), per non aver rispettato il segnale di stop, e del Ra. (nella residua misura del 30%), per aver impegnato l’incrocio a velocità non particolarmente moderata;

rigettava la riconvenzionale del P. perchè inammissibile e improcedibile per difetto della preventiva costituzione in mora richiesta dall’art. 221, 990/69; condannava il P. a pagare al Ra. i conseguenti danni;

a seguito dell’appello del P., costituitisi la Unipol, la Milano (con appello incidentale) e il Ra.G. e la R. (con appello incidentale) la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 21.1.2009, confermava quanto statuito in primo grado, rigettando i gravami;

ricorrono per cassazione, in via principale il P. con due motivi, e relativi quesiti e la Milano, in via incidentale, con un unico articolato motivo e quesiti; resistono con controricorso il Ra. e la R. nonchè la Ugf (già Unipol);

prima dell’odierna udienza risulta formalmente depositata da parte del P. rinunzia al ricorso principale in esame, con conseguente accettazione da parte della Milano Assicurazioni con ulteriore rinunzia al ricorso incidentale dalla stessa proposto;

sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese anche in relazione a quanto previsto dall’art. 391 c.p.c., u.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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