Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17345 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2813-2020 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MARROCCO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITALIA LOCALE DI (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. FRANCESCO SAVERIO

NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO VERDEROSA e VINCENZO

PANSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4030/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto da P.F. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, di cui era dipendente, volto al riconoscimento della causa di servizio ed alla corresponsione dell’equo indennizzo in ragione delle patologie contratte a causa del “forte stress” lavorativo;

2. la Corte territoriale, in seguito a CFU espletata anche in grado di appello, ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra l’attività lavorativa prestata dall’appellante e le patologie denunciate;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 2 motivi; ha resistito con controricorso l’Azienda intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; la controricorrente ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. risulta depositato in cancelleria “atto di rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c.” sottoscritto dall’Avv. Giuseppe Marrocco, munito di mandato speciale conferito dalla parte Dott. P., e notificato tramite PEC ai procuratori della controparte in data 7 aprile 2021; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

quanto alle spese, difetta l’adesione della controparte nelle forme di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4; tuttavia, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità (v. Cass. n. 13181 del 2020; Cass. n. 23349 del 2020; Cass. n. 9917 del 2021);

2. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA