Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17345 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17345

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore fall. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe Ferraro, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Michael Louis Stiefel, in Roma, viale del Vignola

n.5, come da procura in calce a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

R.G., rappr. e dif. dall’avv. V.R., elett. dom.

presso lo studio di questi in Roma, Ostia Lido, via Vasco De Gama n.

34, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

LINEA PRISMA s.r.l.;

T.F.;

D.N.;

ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a.

EQUITALIA POLIS s.p.a.

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Napoli 30.6.2011, n. 82/2011

nel proc. R.G. 75/2011;

letta la memoria del fallimento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 6 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. (fallimento), impugna la sentenza App. Napoli 30.6.2011, n. 82/2011, nel proc. R.G. 75/2011, che, su reclamo di R.G., ne ha revocato il fallimento, già dichiarato da Trib. Napoli 22.10.2010 in estensione del fallimento della predetta società, su istanza del curatore;

2. la corte, accogliendo il primo motivo di reclamo, ha ravvisato nel breve termine (ristretto in fatto ad un giorno, dilazione inferiore a quanto prescritto) tra la notifica del ricorso-decreto e l’udienza fissata L. Fall., ex art. 15, la violazione del diritto di difesa, essendo ingiustificata l’abbreviazione disposta ed invero, non comparso il fallendo, avendo errato il tribunale nel non disporre il rinnovo della notifica;

3. il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo è contestato il rispetto della L. Fall., artt. 15 e 147, nonchè art. 24 Cost., oltre che il vizio di motivazione, avendo errato la corte nel ritenere applicabile in toto la L. Fall., art. 15 anche all’ipotesi del fallimento del socio occulto di società palese, disciplinata non dal comma 3 bensì dal comma 4 disposizione cit.;

2. con il secondo motivo si deducono plurime violazioni quanto alla L. Fall., artt. 15 e 147, artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre che il vizio di motivazione, ove la corte ha erratamente negato la sussistenza dell’urgenza di provvedere, esposta dal curatore nella sua istanza;

3. con il terzo motivo si deducono le violazioni della L. Fall., artt. 15 e 147, artt. 101, 164, 137-140, 143, 148-149 c.p.c., la L. n. 890 del 1982, gli artt. 24 e 111 Cost., e il vizio di motivazione, essendo censurabile la sentenza ove ha negato che la ordinata comparizione del debitore non gli avrebbe consentito l’esercizio del diritto di difesa;

4. i motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati; rileva in limine il Collegio che ad un’applicazione letterale e con un rinvio in blocco e in ogni parte per come postulato nella decisione impugnata – all’intero testo della L. Fall., art. 15 anche per il procedimento di estensione ad altri soci illimitatamente responsabili, dopo l’avvenuta dichiarazione di fallimento della società, si oppongono sia la peculiarità del richiesto fallimento individuale successivo, sia il principio di bilanciamento fra l’esercizio in concreto del diritto di difesa e l’urgenza di provvedere;

5. sotto il primo profilo, la L. Fall., art. 147 tanto al comma 4 (per la scoperta di ulteriori soci illimitatamente responsabili, caso attinente alla fattispecie) quanto al comma 5 (per l’accertamento successivo che la reale impresa debitrice era una società di cui il fallito era socio illimitatamente responsabile, e non imprenditore individuale), non contiene un richiamo letterale al procedimento di cui alla L. Fall., art. 15, mentre lo stesso L. Fall., art. 147, comma 3 vi fa menzione con riguardo alla “convocazione”, che dunque deve avvenire “a norma” di tale disposizione; invero già questo tipo di rinvio esige una specificazione organizzativa, potendo ad esempio il socio non avere un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (id est, non essendo tenuto a dotarsene, come l’occulto o di fatto), ciò reagendo sui compiti di cancelleria in tema di notifica officiosa, oggi previsti per l’imprenditore (e tale non è il socio), nè risultando ipotizzabile che il termine dilatorio previsto alla L. Fall., art. 15 sia da impiegarsi per una difesa tecnica contemplante il bilancio del triennio (evidentemente a carico della società) ovvero una situazione patrimoniale aggiornata (prescindendo il fallimento per ripercussione dalla insolvenza individuale come anche dai limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2 ed altresì dallo sbarramento di rilevanza debitoria di cui all’art. 15, comma 9);

6. tale premessa persuade dunque ad una lettura di compatibilità della L. Fall., art. 15 al procedimento attivato per l’estensione del fallimento al socio, dovendosene affermare l’applicabilità tendenziale quanto alle forme e ai termini, ma tenendo conto delle peculiarità dell’istruttoria del fallimento in estensione, tanto più se esso sia successivo al già dichiarato fallimento di una società o allorchè sia richiesto il fallimento di una società di fatto (od occulta); ne deriva, piuttosto, il principio della necessità, al pari di quanto previsto in generale per il procedimento archetipico, che il diritto al contraddittorio sia assicurato mediante idonea notificazione della iniziativa e del suo svolgimento, nei termini dilatori di cui alla L. Fall., art. 15, ma senza precluderne la possibile contrazione giudiziale per come ivi dettati, ove ragioni di urgenza lo giustifichino; nella specie, il curatore istante ha assolto a tale onere procurando a R.G. la conoscenza legale (non dubitata nella parte motiva della sentenza ora impugnata) del ricorso e del decreto di convocazione, che hanno raggiunto il debitore il giorno prima dell’udienza, alla quale peraltro il fallendo non ha partecipato;

7. il secondo profilo attiene dunque alla congruità in concreto del contraddittorio, per come – per un verso – assicurato rispetto alle esigenze di celerità, rappresentate dal curatore nell’istanza e recepite dal giudice disponente la convocazione e, per altro verso, oggetto di contestazione, solo a posteriori promossa da R.; orbene, soccorre in tema il principio per il quale “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile” (Cass. 14814/2016, 1098/2010);

8. nella concreta fattispecie la Corte di merito si è invece limitata a revocare il fallimento come conseguenza della nullità della vocatio in jus, senza decidere la causa di opposizione nel merito dopo avere ammesso il reclamante ad esercitare in appello eventuali attività difensive precluse dalla violazione del predetto termine dilatorio (Cass. 1098/2010);

9. ne consegue che l’impugnata sentenza, dunque, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Napoli, in diversaq composizione ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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