Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17344 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17344 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 23382/10 proposto da:
Agenzia del Territorio,
rappresentante

pro tempore,

in persona del legale
elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

ricorrente

contro
Fortunato Luciana;
– intimata

avverso la sentenza n. 144/28/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 13
luglio 2009;

Data pubblicazione: 30/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 giugno 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 144/28/09, depositata il 13
luglio 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, respinto l’appello dell’Agenzia del
Territorio, confermava la decisione n. 496/40/07 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva
accolto il ricorso proposto da Fortunato Luciana
avverso l’avviso n. NA0566413/2006 con il quale veniva
variato il classamento “dell’unità immobiliare ubicata
in Napoli, via Biagio da Morcone n. 2, piano 2 ° (Foglio
CHI/14, particella 162, sub 4,z.c. 11, Cat. A/2, classe
4, consistenza 9,5 vani, rendita 1.938,00),
attribuendo la classe 6 con rendita di

2.649,42”.

La CTR – dopo aver ricordato che l’Ufficio aveva
“indicato gli elementi di merito nelle memorie
illustrative prodotte nel giudizio di primo grado
(elenco degli immobili simili nella stessa zona, scheda
di verifica di classamento, documentazione catastale” riteneva dapprima di dover condividere quanto statuito
dalla CTP per cui “non può prendersi in considerazione
dal giudice l’integrazione della motivazione dell’atto
impugnato fatta dall’Amministrazione nel corso del
2

l’inammissibilità del ricorso.

giudizio” e che comunque l’impugnato avviso era da
giudicarsi illegittimo per violazione dell’art. 54
d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142 perché non preceduto
dal “sopralluogo”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia del Territorio
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente non si costituiva.
Diritto

1.

Agli atti non risulta depositato l’avviso di

ricevimento della notifica, avvenuta a mezzo posta, del
ricorso per cassazione. Ricorso che, pertanto, deve
essere dichiarato inammissibile. In effetti, secondo
l’orientamento di questa Corte, in mancanza di
avversaria costituzione non può esser concesso un
termine per il deposito e non può trovare applicazione
l’istituto della rinnovazione di cui all’art. 291
c.p.c. (Cass. sez. un. n. 627 del 2008; Cass. sez.
trib. n. 13923 del 2011).
2. Appunto in assenza di avversaria costituzione, non
deve farsi luogo a alcun regolamento di spese
processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 18 giugno 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

3 .0. LUE 2014

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